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Allegato II Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti generali di igiene: locali, trasporto, attrezzature, rifiuti, acqua, formazione

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004 fissa i requisiti generali di igiene per tutti gli OSA diversi dai produttori primari: dodici capitoli originari più i capitoli V-bis e XI-bis aggiunti dal Reg. (UE) 2021/382, dai locali alla formazione del personale.

ALLEGATO IIRequisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all'allegato i)Testo consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex

I capitoli V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis e XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. I rimanenti capitoli si applicano come segue:

il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III;

il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III;

il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo;

il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

L'allegato II è il corpo tecnico dei requisiti igienici «orizzontali» del Reg. (CE) n. 852/2004: dove l'articolo 4 fissa il principio dell'obbligo, l'allegato ne detta il contenuto operativo per tutti gli OSA che intervengono nelle fasi successive alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il titolo stesso dell'allegato ne delimita l'ambito: «requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all'allegato I)» all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. Il perimetro rispetto all'allegato I, dedicato alla produzione primaria, è netto: chi trasforma, prepara, deposita, trasporta o vende alimenti risponde all'allegato II all. I, Reg. (CE) n. 852/2004.

L'impianto risale al Codex Alimentarius e ai principi delle buone prassi igieniche (GHP): l'allegato non impone soluzioni tecniche rigide, ma obiettivi di risultato modulati dalla clausola «ove necessario», che ricorre in quasi ogni capitolo e apre la flessibilità per le imprese piccole. Questi requisiti sono i prerequisiti (PRP) su cui poggia l'autocontrollo: senza locali, attrezzature e igiene del personale sotto controllo, le procedure HACCP sono prive di fondamento art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'allegato si applica a tutti gli OSA diversi dai produttori primari, indipendentemente da dimensione e forma giuridica all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. L'introduzione dell'allegato — riprodotta nel testo ufficiale sopra — regola quali capitoli si applicano a quali attività: i capitoli V, V-bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI-bis e XII valgono per tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle mobili o temporanee del capitolo III; il capitolo II ai locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati, salvo le mense del capitolo III; il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.

Struttura: i quattordici capitoli

CapitoloOggettoApplicazione
I — Localirequisiti generali delle strutture: pulizia, manutenzione, servizi igienici, lavabi, aerazione, illuminazione, spogliatoistrutture destinate agli alimenti
II — Locali di preparazionesuperfici (pavimenti, pareti, soffitti), lavaggio di attrezzature e alimentilocali di preparazione, lavorazione, trasformazione
III — Strutture mobili e temporaneechioschi, banchi di mercato, distributori automaticistrutture mobili/temporanee e mense
IV — Trasportoveicoli e contenitori, temperatura, separazionetutti i tipi di trasporto
V — Attrezzaturepulizia e disinfezione di macchinari e utensilitutte le fasi
V-bis — Ridistribuzionedonazione e ridistribuzione degli alimentitutte le fasi (dal 2021)
VI — Rifiuti alimentaririmozione e stoccaggio dei rifiutitutte le fasi
VII — Rifornimento idricoacqua potabile, acqua pulita, ghiaccio, vaporetutte le fasi
VIII — Igiene personalepulizia e stato di salute degli addettitutte le fasi
IX — Prodotti alimentarimaterie prime, temperature, catena del freddotutte le fasi
X — Confezionamento e imballaggiomateriali a contatto e protezione dei prodottitutte le fasi
XI — Trattamento termicoconserve in contenitori ermeticamente chiusitutte le fasi
XI-bis — Cultura della sicurezza alimentareimpegno della direzione e del personaletutte le fasi (dal 2021)
XII — Formazioneaddestramento del personale e responsabili HACCPtutte le fasi

I capitoli originari erano dodici (I-XII). Il Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021, ne ha aggiunti due: il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare art. 1, Reg. (UE) 2021/382.

Coordinamento con altre norme

L'allegato II vive in sistema con l'articolo 4, che lo rende vincolante art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, e con l'articolo 5, rispetto al quale i suoi capitoli operano come prerequisiti dell'HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il capitolo X sui materiali a contatto rinvia alla disciplina speciale del Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004. Per gli alimenti di origine animale si aggiungono i requisiti del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004. La verifica del rispetto dell'allegato in sede di controllo ufficiale è disciplinata dal Reg. (UE) 2017/625 art. 9, Reg. (UE) 2017/625.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

La chiave di lettura dell'allegato è la locuzione «ove necessario» («where necessary»): non ogni requisito si applica sempre e comunque, ma quando l'analisi dei pericoli dell'impresa lo rende opportuno. Ciò non equivale a discrezionalità: la valutazione va motivata e resta sindacabile dall'autorità competente, come per la flessibilità dell'HACCP. A nostro avviso l'errore più diffuso nella prassi è leggere i singoli capitoli come una checklist edilizia autosufficiente, dimenticando che l'obiettivo dichiarato è impedire la contaminazione crociata lungo tutta la catena.

Errori frequenti

  • Confondere allegato I e allegato II. I due allegati hanno ambiti distinti: l'allegato I riguarda la produzione primaria, l'allegato II tutte le fasi successive all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. Un ristorante o un laboratorio non applicano l'allegato I.
  • Trattare l'allegato come requisiti solo strutturali. Molti capitoli (VIII igiene personale, XI-bis cultura della sicurezza, XII formazione) riguardano comportamenti e organizzazione, non l'edilizia art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
  • Ignorare i capitoli aggiunti nel 2021. Il capitolo V-bis e il capitolo XI-bis sono in vigore dal 24 marzo 2021 e vanno applicati da tutti gli OSA art. 1, Reg. (UE) 2021/382: ometterli è un errore ricorrente nelle fonti non aggiornate.

Domande frequenti

A chi si applica l'allegato II del Reg. 852/2004?

A tutti gli operatori del settore alimentare diversi dai produttori primari: laboratori, industrie, depositi, trasportatori, ristoranti, bar, dettaglio all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. I produttori primari applicano invece l'allegato I all. I, Reg. (CE) n. 852/2004.

Da quanti capitoli è composto l'allegato II?

Da quattordici. I capitoli originari erano dodici (I-XII); il Reg. (UE) 2021/382 ha aggiunto il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare, in vigore dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382.

Che differenza c'è tra capitolo I e capitolo II?

Il capitolo I detta i requisiti generali di tutte le strutture destinate agli alimenti; il capitolo II aggiunge requisiti specifici per i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.

I requisiti dell'allegato II sono obbligatori?

Sì. L'articolo 4, paragrafo 2 impone agli OSA di rispettare i requisiti generali di igiene dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La clausola «ove necessario» modula l'applicazione dei singoli requisiti, non ne elimina l'obbligo.

Che rapporto c'è tra l'allegato II e l'HACCP?

I requisiti dell'allegato II sono i prerequisiti (PRP) su cui si fondano le procedure basate sui principi HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Senza prerequisiti sotto controllo, l'analisi dei pericoli non ha basi affidabili.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).