Allegato II Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti generali di igiene: locali, trasporto, attrezzature, rifiuti, acqua, formazione
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004 fissa i requisiti generali di igiene per tutti gli OSA diversi dai produttori primari: dodici capitoli originari più i capitoli V-bis e XI-bis aggiunti dal Reg. (UE) 2021/382, dai locali alla formazione del personale.
I capitoli V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis e XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. I rimanenti capitoli si applicano come segue:
il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III;
il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III;
il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo;
il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.
In sintesi
- L'allegato II raccoglie i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) diversi dai produttori primari, cui si applica invece l'allegato I all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il rispetto dell'allegato è imposto dall'articolo 4, paragrafo 2, che rende i suoi capitoli obblighi direttamente vincolanti art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- La struttura è per capitoli: i capitoli V, V-bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI-bis e XII si applicano a tutte le fasi; il capitolo I alle strutture, il capitolo II ai locali di preparazione, il capitolo III alle strutture mobili e temporanee, il capitolo IV al trasporto all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Dal 24 marzo 2021 il Reg. (UE) 2021/382 ha aggiunto il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
- I requisiti dell'allegato II costituiscono i prerequisiti su cui si innestano le procedure HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
L'allegato II è il corpo tecnico dei requisiti igienici «orizzontali» del Reg. (CE) n. 852/2004: dove l'articolo 4 fissa il principio dell'obbligo, l'allegato ne detta il contenuto operativo per tutti gli OSA che intervengono nelle fasi successive alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il titolo stesso dell'allegato ne delimita l'ambito: «requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all'allegato I)» all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. Il perimetro rispetto all'allegato I, dedicato alla produzione primaria, è netto: chi trasforma, prepara, deposita, trasporta o vende alimenti risponde all'allegato II all. I, Reg. (CE) n. 852/2004.
L'impianto risale al Codex Alimentarius e ai principi delle buone prassi igieniche (GHP): l'allegato non impone soluzioni tecniche rigide, ma obiettivi di risultato modulati dalla clausola «ove necessario», che ricorre in quasi ogni capitolo e apre la flessibilità per le imprese piccole. Questi requisiti sono i prerequisiti (PRP) su cui poggia l'autocontrollo: senza locali, attrezzature e igiene del personale sotto controllo, le procedure HACCP sono prive di fondamento art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'allegato si applica a tutti gli OSA diversi dai produttori primari, indipendentemente da dimensione e forma giuridica all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. L'introduzione dell'allegato — riprodotta nel testo ufficiale sopra — regola quali capitoli si applicano a quali attività: i capitoli V, V-bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI-bis e XII valgono per tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle mobili o temporanee del capitolo III; il capitolo II ai locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati, salvo le mense del capitolo III; il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
Struttura: i quattordici capitoli
| Capitolo | Oggetto | Applicazione |
|---|---|---|
| I — Locali | requisiti generali delle strutture: pulizia, manutenzione, servizi igienici, lavabi, aerazione, illuminazione, spogliatoi | strutture destinate agli alimenti |
| II — Locali di preparazione | superfici (pavimenti, pareti, soffitti), lavaggio di attrezzature e alimenti | locali di preparazione, lavorazione, trasformazione |
| III — Strutture mobili e temporanee | chioschi, banchi di mercato, distributori automatici | strutture mobili/temporanee e mense |
| IV — Trasporto | veicoli e contenitori, temperatura, separazione | tutti i tipi di trasporto |
| V — Attrezzature | pulizia e disinfezione di macchinari e utensili | tutte le fasi |
| V-bis — Ridistribuzione | donazione e ridistribuzione degli alimenti | tutte le fasi (dal 2021) |
| VI — Rifiuti alimentari | rimozione e stoccaggio dei rifiuti | tutte le fasi |
| VII — Rifornimento idrico | acqua potabile, acqua pulita, ghiaccio, vapore | tutte le fasi |
| VIII — Igiene personale | pulizia e stato di salute degli addetti | tutte le fasi |
| IX — Prodotti alimentari | materie prime, temperature, catena del freddo | tutte le fasi |
| X — Confezionamento e imballaggio | materiali a contatto e protezione dei prodotti | tutte le fasi |
| XI — Trattamento termico | conserve in contenitori ermeticamente chiusi | tutte le fasi |
| XI-bis — Cultura della sicurezza alimentare | impegno della direzione e del personale | tutte le fasi (dal 2021) |
| XII — Formazione | addestramento del personale e responsabili HACCP | tutte le fasi |
I capitoli originari erano dodici (I-XII). Il Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021, ne ha aggiunti due: il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
Coordinamento con altre norme
L'allegato II vive in sistema con l'articolo 4, che lo rende vincolante art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, e con l'articolo 5, rispetto al quale i suoi capitoli operano come prerequisiti dell'HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il capitolo X sui materiali a contatto rinvia alla disciplina speciale del Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004. Per gli alimenti di origine animale si aggiungono i requisiti del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004. La verifica del rispetto dell'allegato in sede di controllo ufficiale è disciplinata dal Reg. (UE) 2017/625 art. 9, Reg. (UE) 2017/625.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
La chiave di lettura dell'allegato è la locuzione «ove necessario» («where necessary»): non ogni requisito si applica sempre e comunque, ma quando l'analisi dei pericoli dell'impresa lo rende opportuno. Ciò non equivale a discrezionalità: la valutazione va motivata e resta sindacabile dall'autorità competente, come per la flessibilità dell'HACCP. A nostro avviso l'errore più diffuso nella prassi è leggere i singoli capitoli come una checklist edilizia autosufficiente, dimenticando che l'obiettivo dichiarato è impedire la contaminazione crociata lungo tutta la catena.
Errori frequenti
- Confondere allegato I e allegato II. I due allegati hanno ambiti distinti: l'allegato I riguarda la produzione primaria, l'allegato II tutte le fasi successive all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. Un ristorante o un laboratorio non applicano l'allegato I.
- Trattare l'allegato come requisiti solo strutturali. Molti capitoli (VIII igiene personale, XI-bis cultura della sicurezza, XII formazione) riguardano comportamenti e organizzazione, non l'edilizia art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
- Ignorare i capitoli aggiunti nel 2021. Il capitolo V-bis e il capitolo XI-bis sono in vigore dal 24 marzo 2021 e vanno applicati da tutti gli OSA art. 1, Reg. (UE) 2021/382: ometterli è un errore ricorrente nelle fonti non aggiornate.
Domande frequenti
A chi si applica l'allegato II del Reg. 852/2004?
A tutti gli operatori del settore alimentare diversi dai produttori primari: laboratori, industrie, depositi, trasportatori, ristoranti, bar, dettaglio all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. I produttori primari applicano invece l'allegato I all. I, Reg. (CE) n. 852/2004.
Da quanti capitoli è composto l'allegato II?
Da quattordici. I capitoli originari erano dodici (I-XII); il Reg. (UE) 2021/382 ha aggiunto il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare, in vigore dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
Che differenza c'è tra capitolo I e capitolo II?
Il capitolo I detta i requisiti generali di tutte le strutture destinate agli alimenti; il capitolo II aggiunge requisiti specifici per i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
I requisiti dell'allegato II sono obbligatori?
Sì. L'articolo 4, paragrafo 2 impone agli OSA di rispettare i requisiti generali di igiene dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La clausola «ove necessario» modula l'applicazione dei singoli requisiti, non ne elimina l'obbligo.
Che rapporto c'è tra l'allegato II e l'HACCP?
I requisiti dell'allegato II sono i prerequisiti (PRP) su cui si fondano le procedure basate sui principi HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Senza prerequisiti sotto controllo, l'analisi dei pericoli non ha basi affidabili.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 (capitoli V-bis e XI-bis dell'allegato II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- Codex Alimentarius — General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 (rev. 2020): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/ — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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