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All. II, Cap. VII Reg. (CE) 852/2004 — Rifornimento idrico

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

All. II, Cap. VII del Reg. (CE) 852/2004 impone un rifornimento sufficiente di acqua potabile, ammette l'acqua pulita solo per i prodotti della pesca interi, separa le condotte di acqua non potabile, e richiede che ghiaccio e vapore a contatto con gli alimenti siano ottenuti da acqua potabile e non siano fonte di contaminazione.

CAPITOLO VIIRifornimento idricoTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1
  • a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.

  • b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita.

Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno.

Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.

2

Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.

3

L'acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l'acqua potabile, a meno che l'autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l'integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.

4

Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.

5

Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.

6

Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l'acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

Il Capitolo VII è uno dei requisiti generali di igiene richiamati dall'articolo 4 e vincolanti per gli OSA successivi alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. L'acqua è insieme ingrediente, mezzo di lavaggio e vettore: se contaminata, veicola pericoli biologici e chimici direttamente sugli alimenti. La ratio del capitolo è quindi duplice: assicurare che l'acqua a contatto con gli alimenti sia sicura e impedire ogni contatto o riflusso con reti di acqua non idonea, presidiando un tipico rischio di contaminazione crociata impiantistica.

Il capitolo si àncora alle definizioni dell'articolo 2: "acqua potabile" è quella rispondente ai requisiti minimi della direttiva dell'Unione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; "acqua di mare pulita" è l'acqua di mare o salmastra priva di microrganismi, sostanze nocive o plancton tossico in quantità incidenti sulla qualità sanitaria; "acqua pulita" è l'acqua di mare pulita e l'acqua dolce di qualità analoga art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il rinvio dinamico originario alla direttiva 98/83/CE va oggi letto verso la Direttiva (UE) 2020/2184, che l'ha sostituita (v. Fonti).

Ambito soggettivo

Il capitolo vincola ogni OSA in fase successiva alla produzione primaria: ristorazione, bar e caffetterie, food truck, laboratori, industrie di trasformazione, dettaglio. Alcuni commi hanno però un ambito oggettivo ristretto: le deroghe sull'acqua pulita e sull'acqua di mare pulita rilevano in pratica solo per gli operatori dei prodotti della pesca e dei molluschi, mentre commi come quello sul ghiaccio interessano trasversalmente bar, pescherie, gelaterie e ristorazione.

Ambito oggettivo

I sei commi disciplinano i diversi usi dell'acqua:

CommaOggettoRegola
1Acqua potabile e acqua pulitarifornimento potabile sufficiente; acqua pulita solo per prodotti della pesca interi; acqua di mare pulita per bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e per il lavaggio esterno
2Acqua non potabilecondotte separate e segnalate, senza raccordi né riflusso verso l'acqua potabile
3Acqua riciclatarequisiti dell'acqua potabile, salvo che l'autorità competente accerti l'assenza di rischio per il prodotto finito
4Ghiaccioda acqua potabile (o acqua pulita per prodotti della pesca interi); fabbricazione, manipolazione e conservazione senza contaminazione
5Vaporea diretto contatto con gli alimenti, privo di sostanze pericolose o contaminanti
6Acqua di raffreddamentoper contenitori ermeticamente sigillati dopo trattamento termico, non deve essere fonte di contaminazione

Tre precisazioni testuali. Primo: l'acqua potabile è la regola generale; l'acqua pulita è un'eccezione tassativa, limitata dal comma 1 ai prodotti della pesca interi e ai molluschi vivi, e non è una scorciatoia utilizzabile in cucina o nella trasformazione ordinaria. Secondo: il comma 3 non vieta il riciclo dell'acqua, ma lo sottopone allo standard dell'acqua potabile salvo una valutazione favorevole e specifica dell'autorità competente sulla non incidenza per il prodotto finito. Terzo: il comma 6 riguarda in particolare le conserve appertizzate, dove il raffreddamento post-sterilizzazione può richiamare acqua all'interno del contenitore attraverso microfalle e trasferire contaminanti.

Coordinamento con altre norme

Il Capitolo VII si legge con il Capitolo I, che impone la disponibilità di impianti idonei e un adeguato rifornimento idrico nei locali, e con il Capitolo IX sulla protezione degli alimenti da ogni contaminazione durante la manipolazione all. II, cap. IX, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. C'è un nesso operativo con il Capitolo VI sui rifiuti: la rete di scarico non deve mai contaminare quella di approvvigionamento. Per i prodotti di origine animale — pesca e molluschi in primo luogo — il Capitolo VII si combina con i requisiti specifici del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004, che dettaglia le condizioni d'uso dell'acqua di mare pulita e del ghiaccio in quei settori. Le definizioni di acqua restano quelle unificate dall'articolo 2 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, che rinvia inoltre alle definizioni del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Acqua potabile: fonte pubblica e responsabilità dell'OSA. Quando l'OSA è allacciato all'acquedotto pubblico, la conformità della risorsa a monte è garantita dal gestore; resta però in capo all'operatore l'idoneità della rete interna (materiali a contatto, ristagni, impianti di trattamento, addolcitori). Se l'OSA usa un pozzo privato o un serbatoio, è tenuto a verificarne la potabilità con analisi periodiche e a documentarle come procedura di prerequisito nel manuale di autocontrollo. A nostro avviso questo è il punto più frequentemente trascurato dagli operatori con approvvigionamento autonomo.

Ghiaccio come alimento. Il comma 4 tratta il ghiaccio destinato al contatto con gli alimenti come un prodotto da acqua potabile: la macchina del ghiaccio è a tutti gli effetti un punto da inserire nel piano di pulizia e sanificazione e nella catena del freddo. Il ghiaccio per bevande e quello per esporre il pesce ricadono entrambi nella regola, con l'unica deroga dell'acqua pulita per i prodotti della pesca interi.

Doppie reti e riflusso. Il comma 2 è una regola impiantistica netta: l'acqua non potabile per antincendio, produzione di vapore o refrigerazione deve viaggiare in condotte separate e chiaramente identificate, senza alcuna possibilità di raccordo o riflusso verso la rete potabile. La verifica dei dispositivi antiriflusso è una misura di prerequisito, non un obbligo documentale a sé.

Profili sanzionatori

Il Capitolo VII non prevede sanzioni proprie: la potestà sanzionatoria spetta agli Stati membri, che devono renderla effettiva, proporzionata e dissuasiva art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia la violazione dei requisiti generali di igiene dell'allegato II è sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro con importi e autorità competenti è nella pagina sulle sanzioni italiane.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione del Capitolo VII dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. La materia dell'acqua a uso alimentare è governata soprattutto dal coordinamento tra questo capitolo, le definizioni dell'articolo 2 e la direttiva dell'Unione sulle acque destinate al consumo umano.

Attuazione negli Stati membri

Il Capitolo VII è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono sul piano sanzionatorio e sui controlli ufficiali, che verificano il rispetto dei requisiti generali di igiene art. 9, Reg. (UE) 2017/625. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano è a sua volta armonizzata dalla Direttiva (UE) 2020/2184, recepita nei singoli ordinamenti (v. Fonti). Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, quadro generale nella pagina Italia.

Errori frequenti

  • Usare "acqua pulita" al posto dell'acqua potabile in cucina. L'acqua pulita è ammessa solo per i prodotti della pesca interi e, come acqua di mare pulita, per i molluschi vivi e il lavaggio esterno all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: non è una risorsa liberamente sostituibile all'acqua potabile nella preparazione ordinaria.
  • Trascurare la potabilità della rete interna o del pozzo privato. Il rifornimento deve essere di acqua potabile e usato per non contaminare gli alimenti all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: con approvvigionamento autonomo l'OSA deve verificarne la potabilità e documentarla come prerequisito.
  • Ignorare la macchina del ghiaccio. Il ghiaccio a contatto con gli alimenti va ottenuto da acqua potabile e prodotto, manipolato e conservato senza contaminazione all. II, cap. VII, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004: va inserito nel piano di pulizia e nella catena del freddo.

Domande frequenti

Che acqua si può usare in cucina, potabile o pulita?

In cucina va usata acqua potabile: il rifornimento deve essere sufficiente e servire a non contaminare gli alimenti all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'"acqua pulita" è una nozione definita dall'articolo 2 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e ammessa solo per i prodotti della pesca interi, non per la preparazione ordinaria.

Il ghiaccio deve essere fatto con acqua potabile?

Sì. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminarli deve essere ottenuto da acqua potabile; solo per la refrigerazione dei prodotti della pesca interi è ammessa l'acqua pulita all. II, cap. VII, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Va inoltre fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni contaminazione.

Posso usare un pozzo privato per l'attività alimentare?

Sì, purché l'acqua sia potabile. Il Capitolo VII richiede un rifornimento di acqua potabile all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e la potabilità è definita per rinvio alla direttiva UE sulle acque destinate al consumo umano art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: con un pozzo l'OSA deve verificarla con analisi periodiche e documentarle come prerequisito.

Che cos'è l'acqua pulita e quando si può usare?

È l'acqua di mare pulita e l'acqua dolce di qualità analoga, priva di microrganismi e sostanze nocive in quantità incidenti sulla salubrità art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il Capitolo VII la ammette per i prodotti della pesca interi e, come acqua di mare pulita, per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e per il lavaggio esterno all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

L'acqua non potabile può circolare nello stesso impianto di quella potabile?

No. L'acqua non potabile usata per antincendio, vapore o refrigerazione deve passare in condotte separate e debitamente segnalate, senza raccordi né possibilità di riflusso verso la rete potabile all. II, cap. VII, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

L'acqua riciclata è ammessa nella trasformazione?

Sì, a condizioni stringenti. L'acqua riciclata usata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispettare i requisiti dell'acqua potabile, salvo che l'autorità competente accerti che la sua qualità non compromette il prodotto finito all. II, cap. VII, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Il vapore a contatto con gli alimenti ha requisiti particolari?

Sì. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti all. II, cap. VII, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Va inoltre garantito che l'acqua di raffreddamento dei contenitori ermetici dopo trattamento termico non sia fonte di contaminazione all. II, cap. VII, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).