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All. II, Cap. XI Reg. (CE) 852/2004 — Trattamento termico

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

All. II, Cap. XI del Reg. (CE) 852/2004 si applica solo agli alimenti immessi sul mercato in recipienti ermeticamente chiusi: ogni trattamento termico deve portare tutto il prodotto a una data temperatura per un dato tempo, con controllo regolare di temperatura, pressione, sigillatura e microbiologia e conformità a norme internazionali riconosciute (Codex).

CAPITOLO XITrattamento termicoTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex

I seguenti requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermeticamente chiusi.

1

Qualsiasi procedimento di trattamento termico per la trasformazione di un prodotto non trasformato o per la trasformazione ulteriore di un prodotto trasformato deve:

  • a) innalzare ogni parte del prodotto sottoposto al trattamento a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo;

  • b) impedire che il prodotto subisca contaminazioni nel corso del processo.

2

Al fine di garantire che il procedimento usato raggiunga gli obiettivi ricercati, gli operatori del settore alimentare devono controllare regolarmente i principali parametri pertinenti (in particolare la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche), anche ricorrendo ad apparecchiature automatiche.

3

I procedimenti utilizzati devono essere conformi alle norme riconosciute a livello internazionale (ad esempio, la pastorizzazione, il procedimento UHT o la sterilizzazione).

In sintesi

  • Il capitolo XI si applica esclusivamente agli alimenti immessi sul mercato in recipienti ermeticamente chiusi (conserve in scatola o in vetro, prodotti in busta sterilizzati): è il suo unico ambito all. II, cap. XI, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Ogni trattamento termico deve portare tutto il prodotto a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo e impedirne la contaminazione durante il processo all. II, cap. XI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • L'operatore deve controllare regolarmente i parametri pertinenti — temperatura, pressione, sigillatura e caratteristiche microbiologiche — anche con apparecchiature automatiche all. II, cap. XI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • I procedimenti devono essere conformi a norme riconosciute a livello internazionale, con esempi espliciti di pastorizzazione, UHT e sterilizzazione all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Il capitolo non fissa parametri numerici: la validazione del binomio tempo/temperatura è demandata all'analisi dei pericoli ex articolo 5 e ai codici Codex Alimentarius.

Commento

Ratio e genesi

Il capitolo XI presidia una delle lavorazioni a più alto rischio: la stabilizzazione termica di alimenti destinati a lunga conservazione a temperatura ambiente in recipienti ermeticamente chiusi. Qui l'errore non si corregge a valle — il prodotto sigillato e stoccato senza catena del freddo non consente recuperi — e le conseguenze di un trattamento insufficiente (in primo luogo la sopravvivenza di spore di Clostridium botulinum nelle conserve a bassa acidità) sono gravissime. Per questo il legislatore fissa requisiti di processo mirati, distinti dai requisiti generali di manipolazione degli alimenti del capitolo IX.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'ambito è delimitato in apertura: i requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in recipienti ermeticamente chiusi all. II, cap. XI, Reg. (CE) n. 852/2004. Sono dunque interessati i produttori di conserve vegetali, ittiche e a base di carne, di sughi e legumi in scatola o in vetro, di prodotti sterilizzati in busta. Restano fuori i trattamenti termici che non sfociano in un recipiente ermeticamente chiuso — la cottura in ristorazione, la pastorizzazione del latte destinato a confezionamento non ermetico, la rigenerazione di piatti — che soggiacciono invece ai requisiti generali e all'analisi dei pericoli ex articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Oggettivamente il capitolo detta tre regole. Primo, il risultato del processo: il trattamento — sia esso applicato a un prodotto non trasformato o a un'ulteriore trasformazione di un prodotto trasformato — deve innalzare ogni parte del prodotto a una determinata temperatura per un determinato tempo e impedire contaminazioni durante il processo all. II, cap. XI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'accento su "ogni parte" è tecnico: rileva il punto termico più freddo (cold spot) del recipiente, non la temperatura media dell'autoclave. Secondo, il controllo: vanno monitorati regolarmente i parametri pertinenti — in particolare temperatura, pressione, sigillatura e caratteristiche microbiologiche — anche con apparecchiature automatiche all. II, cap. XI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La menzione della sigillatura salda questo capitolo con i requisiti su confezionamento e imballaggio: l'integrità dell'aggraffatura o della chiusura è essa stessa un parametro critico del processo all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Terzo, la conformità a standard: i procedimenti devono essere conformi a norme riconosciute a livello internazionale, con l'esemplificazione di pastorizzazione, UHT e sterilizzazione all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Coordinamento con altre norme

Il capitolo XI non fissa un solo valore numerico: non dice a quanti gradi né per quanti minuti. La quantificazione del binomio tempo/temperatura e la sua validazione sono rinviate a due assi. Sul piano gestionale, all'articolo 5: il trattamento termico è il caso da manuale di punto critico di controllo, con limiti critici, sorveglianza continua e azioni correttive art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano tecnico, alle "norme riconosciute a livello internazionale" richiamate dal comma 3 all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004: il riferimento primario è al Codex Alimentarius, in particolare al codice di corretta prassi igienica per gli alimenti in scatola a bassa acidità e acidificati (CXC 23-1979), che definisce concetti come il valore F0 e il trattamento minimo botulinico. La verifica microbiologica del risultato si appoggia inoltre ai criteri del Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005, mentre le attrezzature di trattamento (autoclavi, scambiatori) devono rispettare i requisiti del capitolo V all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Recipiente ermeticamente chiuso. È la nozione-cardine e va intesa in senso tecnico: un recipiente progettato per proteggere il contenuto dall'ingresso di microrganismi durante e dopo il trattamento termico. Non basta un coperchio a vite qualsiasi; rileva la tenuta verificata. A nostro avviso l'errore più frequente delle piccole produzioni artigianali di conserve è applicare per analogia ricette casalinghe senza validare il trattamento sul punto più freddo e senza controllare la sigillatura, esponendosi al rischio botulino.

Pastorizzazione vs sterilizzazione. Il comma 3 li cita entrambi come esempi, ma perseguono obiettivi diversi: la pastorizzazione riduce la carica microbica e richiede in genere refrigerazione successiva; la sterilizzazione (o l'UHT con confezionamento asettico) mira alla stabilità a temperatura ambiente. La scelta va coerente con la conservabilità dichiarata e con l'analisi dei pericoli art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Profili sanzionatori

Il capitolo non reca sanzioni proprie: la materia è rimessa agli Stati membri art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia la violazione dei requisiti generali di igiene dell'allegato II è sanzionata dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; l'immissione sul mercato di alimenti a rischio integra fattispecie più gravi ai sensi della legislazione alimentare quadro art. 14, Reg. (CE) n. 178/2002. Il quadro nazionale è nella pagina sulle sanzioni italiane.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al capitolo XI dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano interno degli Stati membri il tema emerge tipicamente nel contenzioso penale collegato a episodi di botulismo alimentare da conserve, dove il difetto di validazione o di controllo del trattamento termico rileva ai fini della responsabilità dell'operatore.

Attuazione negli Stati membri

Il capitolo è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono sul piano sanzionatorio e dei controlli ufficiali art. 9, Reg. (UE) 2017/625, spesso affiancati da linee guida nazionali sulle conserve. Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; quadro generale nella pagina Italia. Il confronto tra Stati membri è nelle pagine paese.

Errori frequenti

Domande frequenti

A quali alimenti si applica il capitolo XI?

Solo agli alimenti immessi sul mercato in recipienti ermeticamente chiusi all. II, cap. XI, Reg. (CE) n. 852/2004: conserve in scatola o in vetro, prodotti sterilizzati in busta, UHT in confezionamento asettico. Le cotture e pastorizzazioni che non sfociano in un recipiente ermetico seguono i requisiti generali e l'articolo 5.

Il regolamento indica temperature e tempi precisi?

No. Il capitolo XI impone un risultato — portare ogni parte del prodotto a una data temperatura per un dato tempo all. II, cap. XI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 — ma non fissa valori numerici: rinvia a norme internazionali riconosciute all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La quantificazione e la validazione spettano all'analisi dei pericoli e ai codici Codex.

Cosa significa 'norme riconosciute a livello internazionale'?

Il riferimento è agli standard e ai codici di corretta prassi del Codex Alimentarius, come il codice per gli alimenti in scatola a bassa acidità e acidificati (CXC 23-1979), e alle prassi tecniche consolidate su pastorizzazione, UHT e sterilizzazione richiamate dal comma 3 all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Perché va controllata la sigillatura e non solo la temperatura?

Perché il capitolo elenca la sigillatura tra i parametri da controllare regolarmente all. II, cap. XI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004: un recipiente mal chiuso può ricontaminarsi dopo il trattamento. Il requisito si salda con l'obbligo di garantire integrità e pulizia del recipiente del capitolo X all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che differenza c'è tra pastorizzazione e sterilizzazione ai fini del capitolo XI?

Il comma 3 le cita entrambe come esempi all. II, cap. XI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La pastorizzazione riduce la carica microbica e in genere richiede refrigerazione successiva; la sterilizzazione mira alla stabilità a temperatura ambiente. La scelta deve essere coerente con la conservabilità dichiarata e giustificata nell'analisi dei pericoli art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Un piccolo produttore di conserve deve rispettare il capitolo XI?

Sì, se immette sul mercato conserve in recipienti ermeticamente chiusi all. II, cap. XI, Reg. (CE) n. 852/2004. La proporzionalità riguarda l'organizzazione dei controlli, non l'esistenza dell'obbligo: il trattamento va validato sul punto più freddo e la sigillatura controllata all. II, cap. XI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004, con documentazione proporzionata alla dimensione dell'impresa art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).