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All. II, Cap. X Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

All. II, Cap. X del Reg. (CE) 852/2004 impone che i materiali di confezionamento e imballaggio non siano fonte di contaminazione, siano immagazzinati al riparo da rischi e, se riutilizzati, facili da pulire. L'idoneità del materiale al contatto alimentare è invece disciplinata dal Reg. (CE) 1935/2004.

CAPITOLO XRequisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentariTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.

2

I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.

3

Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.

4

I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

Il capitolo X chiude il ciclo igienico del prodotto: dopo la preparazione, la manipolazione e l'eventuale trattamento, l'alimento viene racchiuso in un involucro che lo accompagna fino al consumatore. La logica è la stessa dell'intero allegato II: prevenire la contaminazione in ogni fase art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il legislatore distingue, senza definirli espressamente, il confezionamento (l'involucro primario a contatto diretto con l'alimento, come la pellicola, il vassoio, il sacchetto sottovuoto) dall'imballaggio (il contenitore secondario che raccoglie una o più unità confezionate, come il cartone). Su entrambi grava il medesimo divieto di fondo: non essere fonte di contaminazione all. II, cap. X, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Ambito soggettivo

Il capitolo si applica a ogni operatore del settore alimentare che svolga operazioni di confezionamento o imballaggio, quale che sia la dimensione dell'impresa: l'industria conserviera, il caseificio, il laboratorio di gastronomia, la ristorazione che confeziona pasti da asporto o sottovuoto, i bar e le caffetterie che incartano prodotti, i food truck. La proporzionalità opera sull'organizzazione dei controlli, non sull'esistenza del requisito.

Ambito oggettivo

I quattro commi coprono l'intero ciclo del materiale. Il comma 1 fissa il principio: nessuna migrazione o cessione che contamini l'alimento all. II, cap. X, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il comma 2 governa lo stoccaggio: i materiali vergini vanno tenuti lontano da polvere, umidità, roditori e da qualsiasi rischio di contaminazione, coerentemente con i requisiti sui prodotti alimentari e con la disciplina delle attrezzature all. II, cap. X, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il comma 3 disciplina l'operazione: va eseguita in modo da evitare la contaminazione, con un obbligo rafforzato "ove opportuno" per scatole metalliche e vasi di vetro, di cui vanno garantite integrità e pulizia — riferimento tecnico ai rischi di corpi estranei da vetro o metallo e di difetti di aggraffatura nelle conserve all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il comma 4 riguarda il riutilizzo: confezioni e imballaggi riusati devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare all. II, cap. X, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004, requisito che nella pratica interessa cassette, contenitori a rendere e vuoti a perdere gestiti in ciclo.

Coordinamento con altre norme

Il punto più frainteso. Il capitolo X del Reg. 852/2004 disciplina l'igiene dell'operazione di confezionamento; non stabilisce quali materiali siano idonei al contatto con gli alimenti. Questa idoneità è oggetto di un corpo normativo distinto e speciale, la disciplina sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA): il Reg. (CE) n. 1935/2004, che impone che i materiali siano sufficientemente inerti da non cedere ai prodotti componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o alterare la composizione dell'alimento art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004, con obbligo di dichiarazione di conformità e tracciabilità documentale art. 16, Reg. (CE) n. 1935/2004. Le buone pratiche di fabbricazione dei MOCA sono a loro volta rette dal Reg. (CE) n. 2023/2006 art. 4, Reg. (CE) n. 2023/2006. In sintesi: il cosa posso usare a contatto con l'alimento è materia MOCA; il come devo confezionare in igiene è materia del capitolo X.

All'interno del regolamento igiene, il capitolo X si salda con l'articolo 5: la scelta del materiale e le fasi di confezionamento vanno considerate nell'analisi dei pericoli, quando il confezionamento sia rilevante per la sicurezza (ad esempio l'atmosfera protettiva, il sottovuoto, la chiusura ermetica) art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Dove il prodotto è immesso in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposto a trattamento termico, si applica in aggiunta il capitolo XI all. II, cap. XI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

A nostro avviso l'errore ricorrente è ridurre il capitolo X alla sola scelta di un imballaggio "per alimenti": il bollino con bicchiere e forchetta attesta la conformità MOCA del materiale, non l'igiene dell'operazione. Restano dovuti lo stoccaggio corretto dei materiali vergini all. II, cap. X, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004, la pulizia della linea e dei recipienti all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004 e, per il riutilizzo, procedure di lavaggio verificabili all. II, cap. X, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Per la contaminazione crociata da materiali di confezionamento (cartone polveroso a contatto con prodotti esposti) il controllo passa dai prerequisiti dell'articolo 4 art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Profili sanzionatori

Il capitolo non reca sanzioni proprie: la disciplina sanzionatoria è rimessa agli Stati membri art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia la violazione dei requisiti generali di igiene dell'allegato II è sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; le violazioni della disciplina MOCA seguono un binario sanzionatorio distinto. Il quadro nazionale è nella pagina sulle sanzioni italiane.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al capitolo X dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. Il contenzioso in materia di confezionamento tende a collocarsi sul piano della disciplina MOCA (idoneità del materiale ex Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004) o su quello della responsabilità dell'operatore per contaminazione del prodotto, più che sull'igiene dell'operazione in sé.

Attuazione negli Stati membri

Il capitolo è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono sul piano sanzionatorio e su quello dei controlli ufficiali art. 9, Reg. (UE) 2017/625. Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; quadro generale nella pagina Italia. Il confronto tra Stati membri è nelle pagine paese.

Errori frequenti

Domande frequenti

Che differenza c'è tra confezionamento e imballaggio nel Reg. 852/2004?

Il regolamento usa i due termini distintamente: il confezionamento è l'involucro primario a diretto contatto con l'alimento (pellicola, vaschetta, sacchetto sottovuoto), l'imballaggio è il contenitore secondario che raccoglie le unità confezionate (cartone, cassa). Il capitolo X impone a entrambi di non essere fonte di contaminazione all. II, cap. X, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Il capitolo X stabilisce quali plastiche posso usare per gli alimenti?

No. L'idoneità chimica del materiale al contatto con gli alimenti è disciplinata dalla normativa MOCA — Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004 e regolamenti specifici — non dal capitolo X, che riguarda l'igiene dell'operazione di confezionamento all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Vanno rispettate entrambe le discipline.

Posso riutilizzare le cassette e i contenitori per alimenti?

Sì, purché siano facili da pulire e, se necessario, da disinfettare all. II, cap. X, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Occorre una procedura di lavaggio verificabile, integrata nell'analisi dei pericoli ex articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I contenitori monouso non lavabili non sono riutilizzabili.

Come vanno immagazzinati i materiali di confezionamento?

In modo da non esporli al rischio di contaminazione all. II, cap. X, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004: al riparo da polvere, umidità, infestanti e schizzi, separati dai rifiuti e dai prodotti chimici. È un requisito distinto dalla conformità MOCA del materiale.

Perché il regolamento cita scatole metalliche e vasi di vetro?

Perché in questi casi il comma 3 rafforza l'obbligo: va garantita l'integrità del recipiente e la sua pulizia all. II, cap. X, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il riferimento tecnico è ai rischi di frammenti di vetro o metallo e ai difetti di chiusura e aggraffatura nelle conserve, particolarmente critici quando il prodotto è in recipienti ermeticamente chiusi e trattato termicamente (capitolo XI).

Il capitolo X si applica a un ristorante che fa asporto e sottovuoto?

Sì. Ogni OSA che confeziona è tenuto ai requisiti del capitolo X all. II, cap. X, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Nella ristorazione il sottovuoto e le atmosfere protettive, incidendo sulla conservabilità, vanno inoltre valutati nell'analisi dei pericoli art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).