Vai al contenuto
ce85204.com

All. II, Cap. III Reg. (CE) 852/2004 — Strutture mobili e temporanee e distributori automatici

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

All. II, Cap. III del Reg. (CE) 852/2004 fissa i requisiti igienici per strutture mobili e temporanee (chioschi, banchi di mercato, food truck, padiglioni) e distributori automatici. Il paragrafo 2 impone attrezzature per l'igiene delle mani, acqua potabile, controllo della temperatura e superfici lavabili, ma solo «ove necessario», in modo proporzionato all'attività.

CAPITOLO IIIRequisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automaticiTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.

2

In particolare, ove necessario:

  • a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);

  • b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

  • c) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

  • d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

  • e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

  • f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

  • g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

  • h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

In sintesi

  • Il capitolo III dell'allegato II detta i requisiti igienici per le strutture mobili e/o temporanee — padiglioni, chioschi di vendita, banchi di mercato, veicoli di vendita autotrasportati (food truck) — nonché per i locali usati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per la commercializzazione e per i distributori automatici all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • L'obbligo di base è unico e assoluto: strutture e distributori vanno situati, progettati, costruiti, tenuti puliti e sottoposti a manutenzione «per quanto ragionevolmente possibile» così da evitare i rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e animali infestanti all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Gli otto requisiti di dettaglio del paragrafo 2 (igiene delle mani, superfici lavabili, pulizia degli utensili, lavaggio degli alimenti, acqua potabile calda e/o fredda, gestione di rifiuti e sostanze pericolose, controllo della temperatura, collocazione degli alimenti) si applicano «ove necessario», cioè secondo la natura e i rischi dell'attività all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Il capitolo III non è un regime meno severo: è un regime proporzionato. Sostituisce i requisiti strutturali dei locali fissi (capitoli I e II) con requisiti funzionali adatti a chi opera senza mura permanenti, ma i restanti obblighi del regolamento restano pienamente applicabili art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Chi esercita con una struttura mobile resta un operatore del settore alimentare a tutti gli effetti: deve registrarsi art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e applicare procedure di autocontrollo basate sull'HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Commento

Ratio e genesi

Il capitolo III risolve un problema di adattabilità. I capitoli I e II dell'allegato II descrivono locali fissi e locali di preparazione con pareti, pavimenti, soffitti e impianti stabili. Una parte rilevante del commercio alimentare, però, si svolge senza queste strutture: mercati rionali, sagre, fiere, eventi temporanei, vendita ambulante, distributori automatici. Applicare a un banco di mercato le stesse prescrizioni di uno stabilimento sarebbe tecnicamente impossibile e giuridicamente irragionevole. Il legislatore ha quindi previsto, per queste realtà, un capitolo dedicato con requisiti funzionali anziché strutturali: non «pareti lavabili fino a una certa altezza», ma «superfici in contatto con il cibo facili da pulire»; non «spogliatoi», ma «attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale».

La chiave di lettura è duplice. Il paragrafo 1 fissa un obbligo generale e incondizionato, temperato solo dalla clausola «per quanto ragionevolmente possibile». Il paragrafo 2 elenca requisiti puntuali, ma li subordina alla formula «ove necessario»: è l'operatore, in sede di analisi dei pericoli, a stabilire quali dei requisiti di dettaglio siano pertinenti alla propria attività. Un banco che vende frutta e verdura interi ha esigenze diverse da un food truck che cuoce e somministra alimenti caldi. La comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 (v. Fonti) conferma che «ove necessario» va inteso in chiave di analisi del rischio, non come facoltà discrezionale.

Ambito soggettivo

Il capitolo si applica a tre categorie eterogenee accomunate dall'assenza di un locale fisso convenzionale, elencate nel titolo del capitolo stesso all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004:

  1. Strutture mobili e/o temporanee: padiglioni e tensostrutture per eventi, chioschi di vendita, banchi di mercato, veicoli di vendita autotrasportati (i cosiddetti food truck e ape car attrezzate). La mobilità o la temporaneità dell'installazione è il tratto distintivo.
  2. Locali usati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono «regolarmente» preparati per essere commercializzati: è il caso della produzione domestica destinata alla vendita (per esempio prodotti da forno o conserve realizzati in cucina domestica e immessi sul mercato). Il termine «regolarmente» esclude gli usi occasionali e puramente domestici, che restano fuori dal campo di applicazione del regolamento art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
  3. Distributori automatici (vending machine) di alimenti e bevande.

Restano ferme le esclusioni generali dell'articolo 1: produzione primaria per uso domestico privato, preparazione e conservazione domestica di alimenti per consumo domestico privato, fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Chi rientra invece nel capitolo III è un operatore del settore alimentare a pieno titolo, con i relativi obblighi trasversali: registrazione dello stabilimento presso l'autorità competente art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e procedure di autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Ambito oggettivo

Il paragrafo 2 elenca otto requisiti «ove necessario» all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004:

Lett.RequisitoNota operativa
a)Igiene personaleattrezzature per lavarsi e asciugarsi le mani, servizi igienici, spogliatoi ove pertinenti
b)Superfici a contattomateriali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione, non tossici; deroga se l'OSA prova all'autorità competente l'idoneità di altri materiali
c)Pulizia utensili e impiantimisure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione
d)Lavaggio degli alimentiin condizioni igieniche adeguate, quando l'attività lo prevede
e)Acqua potabileerogazione adeguata di acqua potabile calda e/o fredda
f)Rifiuti e sostanze pericoloseattrezzature per deposito ed eliminazione igienici
g)Temperaturaimpianti per mantenere e controllare la temperatura dei cibi
h)Collocazione degli alimentidisposizione che eviti i rischi di contaminazione

Due nodi meritano attenzione. La lettera b) ricalca il capitolo V sulle attrezzature: le superfici a contatto con il cibo, oltre a essere lavabili, devono rispettare la disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004 e le buone pratiche di fabbricazione dei relativi produttori art. 4, Reg. (CE) n. 2023/2006. La lettera g) collega il capitolo III alla catena del freddo: dove si trattano alimenti deperibili, servono attrezzature per mantenere e controllare la temperatura, in coerenza con l'obbligo di non interrompere la catena del freddo del capitolo IX all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.

Coordinamento con altre norme

Il capitolo III non vive isolato. Con l'articolo 4: i requisiti dell'allegato II si applicano a tutti gli operatori successivi alla produzione primaria, e il capitolo III specifica come declinarli per le strutture mobili art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo IV sul trasporto: un food truck che si sposta con gli alimenti a bordo è, nella fase di spostamento, anche un mezzo di trasporto, sicché al capitolo III si somma il capitolo IV all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo VII sul rifornimento idrico: l'acqua potabile della lettera e) deve rispettare i requisiti di qualità dell'acqua all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo VIII sull'igiene personale e il capitolo XII sulla formazione: la lettera a) presuppone addetti formati e con igiene personale scrupolosa all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo IX sui prodotti alimentari: resta ferma la protezione degli alimenti dalla contaminazione crociata in ogni fase all. II, cap. IX, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Il food truck ha una doppia natura. Quando è fermo e opera come punto vendita, è una struttura mobile ex capitolo III; quando circola con derrate a bordo, applica anche il capitolo IV. Non è un'alternativa: i due regimi si cumulano. Sul piano operativo la conseguenza pratica è che l'analisi dei pericoli del food truck deve coprire sia la fase statica di preparazione e somministrazione sia la fase dinamica di spostamento. Approfondimento nella pagina di settore food truck.

«Ove necessario» non significa «facoltativo». A nostro avviso l'errore più insidioso è leggere la clausola «ove necessario» come una franchigia. Non lo è: il requisito diventa obbligatorio quando l'analisi dei pericoli lo rende pertinente. Un banco che manipola alimenti pronti al consumo ha «necessità» di acqua calda e di attrezzature per l'igiene delle mani; la scelta di non prevederle va motivata e regge solo se il rischio è realmente assente.

Distributori automatici. Il vending rientra espressamente nel capitolo III all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'operatore che gestisce la macchina è l'OSA responsabile: deve garantire pulizia, manutenzione e, per gli alimenti deperibili, il controllo della temperatura interna. La collocazione (lettera h) e la protezione dai contaminanti valgono anche qui.

Profili sanzionatori

Il capitolo III non contiene sanzioni proprie: la potestà sanzionatoria spetta agli Stati membri, che devono prevedere misure effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia la violazione dei requisiti generali di igiene dell'allegato II è punita in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il quadro nazionale, con importi e autorità competenti, è nella pagina sulle sanzioni italiane; gli adempimenti di avvio nella pagina come registrare un'impresa alimentare.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al capitolo III dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. La materia è presidiata in prevalenza dalla giurisprudenza nazionale di merito in tema di igiene di mercati, sagre e vendita ambulante, che applica i requisiti del capitolo in chiave di proporzionalità al rischio.

Attuazione negli Stati membri

Il capitolo III è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono su regole di dettaglio (regolamenti comunali di mercato, autorizzazioni per il commercio su area pubblica, disciplina degli eventi temporanei) e sulle sanzioni art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002. Per l'Italia: registrazione sanitaria tramite SCIA (registrazione e SCIA sanitaria), sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, quadro generale nella pagina Italia.

Errori frequenti

Domande frequenti

Un food truck deve rispettare gli stessi requisiti di un ristorante?

No, e sì. I requisiti strutturali dei locali fissi sono sostituiti dai requisiti funzionali del capitolo III, proporzionati alla struttura mobile all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Restano però pienamente applicabili gli obblighi trasversali: registrazione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e le regole su temperatura, acqua e igiene personale «ove necessario» all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Dettagli nella pagina food truck.

Serve l'acqua potabile calda su un banco di mercato?

Ove necessario, sì. La lettera e) del paragrafo 2 richiede un'erogazione adeguata di acqua potabile calda e/o fredda all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La «necessità» dipende dall'attività: un banco che manipola alimenti pronti al consumo o che richiede lavaggio delle mani frequente ne ha bisogno; un banco di soli prodotti confezionati può non averne. L'acqua deve comunque rispettare i requisiti di rifornimento idrico all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

I distributori automatici rientrano nel Reg. 852/2004?

Sì. Il capitolo III cita espressamente i distributori automatici all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: vanno situati, progettati, tenuti puliti e mantenuti in modo da evitare contaminazioni. Chi li gestisce è un operatore del settore alimentare e deve registrarsi art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Per gli alimenti deperibili occorre garantire e controllare la temperatura interna all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Chi prepara alimenti in casa per venderli è soggetto al capitolo III?

Sì, se la preparazione è «regolare» e destinata alla commercializzazione. Il capitolo III include i locali usati principalmente come abitazione privata dove gli alimenti sono regolarmente preparati per il mercato all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Resta escluso l'uso occasionale e privato art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Chi vende deve registrarsi art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e applicare l'autocontrollo.

Cosa significa «per quanto ragionevolmente possibile»?

È lo standard di diligenza del paragrafo 1 all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: l'operatore deve adottare tutte le misure ragionevoli, in relazione alle caratteristiche della struttura mobile e ai rischi concreti, per evitare le contaminazioni, in particolare da animali e infestanti. Non impone l'impossibile, ma non ammette omissioni giustificate solo dalla comodità.

Un food truck che si sposta con gli alimenti a bordo che regole segue?

Entrambe. Da fermo, come punto vendita, applica il capitolo III all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004; in movimento, con derrate a bordo, applica anche il capitolo IV sul trasporto, che impone vani puliti, protezione dalla contaminazione e, ove necessario, mantenimento della temperatura all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004.

Quali materiali possono avere le superfici a contatto con gli alimenti?

Lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. È ammessa una deroga solo se l'operatore dimostra all'autorità competente che altri materiali sono idonei allo scopo. Tali materiali devono comunque rispettare la disciplina dei materiali a contatto con gli alimenti art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).