All. II, Cap. IV Reg. (CE) 852/2004 — Trasporto di prodotti alimentari
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
All. II, Cap. IV del Reg. (CE) 852/2004 disciplina il trasporto degli alimenti: vani di carico e contenitori puliti, divieto di trasportare merci che possano contaminare, separazione dei carichi, cisterne riservate con menzione «esclusivamente per prodotti alimentari» per gli sfusi liquidi, granulari o in polvere, pulizia tra un carico e l'altro e controllo della temperatura ove necessario.
1I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.
3Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.
4I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».
5Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
6I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
7Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.
In sintesi
- Il capitolo IV dell'allegato II detta i requisiti igienici del trasporto dei prodotti alimentari: vani di carico dei veicoli e/o contenitori vanno tenuti puliti e in buono stato per proteggere gli alimenti dalla contaminazione e, ove necessario, progettati e costruiti per consentire pulizia e disinfezione adeguate all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- I vani e i contenitori non possono trasportare materiali diversi dagli alimenti quando ciò possa contaminarli all. II, cap. IV, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004; in caso di trasporto misto o di alimenti diversi contemporaneamente, ove necessario va garantita una separazione efficace all. II, cap. IV, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere viaggiano in vani, contenitori o cisterne riservati, con menzione visibile e indelebile «esclusivamente per prodotti alimentari» all. II, cap. IV, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Tra un carico e l'altro, quando siano stati trasportati merci non alimentari o alimenti diversi, occorre una pulizia accurata per evitare la contaminazione all. II, cap. IV, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004; gli alimenti vanno collocati e protetti così da rendere minimo il rischio all. II, cap. IV, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Ove necessario, vani e contenitori devono mantenere gli alimenti a temperature adeguate e consentirne il controllo all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
Il trasporto è la fase in cui l'alimento è più esposto e meno sorvegliato: viaggia chiuso, spesso per ore, fuori dal controllo diretto sia del cedente sia del destinatario. Il capitolo IV presidia questo anello con una logica di prevenzione della contaminazione — biologica, chimica e fisica — e di mantenimento delle condizioni, in primis la temperatura. La disciplina è unitaria e si applica a ogni tipologia di trasporto (stradale, ferroviario, navale, aereo) e a qualunque veicolo o contenitore, dal furgone refrigerato alla cisterna, al bagagliaio di un veicolo di vendita.
Come per gli altri capitoli dell'allegato II, il testo alterna obblighi incondizionati (pulizia, divieto di contaminazione, cisterne riservate, marcatura, pulizia tra i carichi) e obblighi «ove necessario» (progettazione per la disinfezione, separazione dei carichi, controllo della temperatura). Quest'ultima formula rinvia all'analisi dei pericoli: la necessità di refrigerazione dipende dalla deperibilità dell'alimento, non da una scelta dell'operatore. La comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 (v. Fonti) inquadra il trasporto tra i programmi di prerequisiti su cui poggia l'HACCP.
Ambito soggettivo
Obbligato è l'operatore del settore alimentare che effettua o fa effettuare il trasporto in qualsiasi fase successiva alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Non rileva che il trasporto sia svolto in proprio o affidato a un vettore terzo: la responsabilità della sicurezza dell'alimento resta dell'OSA che lo immette o lo detiene art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002. Chi svolge trasporto conto terzi di alimenti è a sua volta un OSA nella fase di trasporto ed è tenuto alla registrazione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e all'autocontrollo proporzionato all'attività art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Un caso frequente è quello del veicolo di vendita: un food truck che si sposta con derrate a bordo applica il capitolo IV durante lo spostamento e il capitolo III quando opera come punto vendita all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I due regimi si sommano.
Ambito oggettivo
I sette paragrafi costruiscono una sequenza logica all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004:
| Par. | Obbligo | Natura |
|---|---|---|
| 1 | Pulizia e manutenzione dei vani/contenitori; progettazione per pulizia e disinfezione ove necessario | incondizionato (con clausola sulla progettazione) |
| 2 | Divieto di trasportare materiali diversi dagli alimenti se ne deriva contaminazione | incondizionato |
| 3 | Separazione efficace in caso di carichi misti o alimenti diversi insieme | ove necessario |
| 4 | Sfusi liquidi, granulari o in polvere in contenitori/cisterne riservati con menzione «esclusivamente per prodotti alimentari» | incondizionato |
| 5 | Pulizia accurata tra un carico e l'altro dopo merci non alimentari o alimenti diversi | incondizionato |
| 6 | Collocazione e protezione degli alimenti per ridurre al minimo il rischio | incondizionato |
| 7 | Mantenimento e controllo della temperatura | ove necessario |
Tre precisazioni testuali. Primo: il paragrafo 4 è la regola più stringente del capitolo — per gli sfusi liquidi, granulari o in polvere la cisterna deve essere «riservata» agli alimenti, non semplicemente pulita, e va marcata in modo visibile e indelebile in una o più lingue comunitarie. Non è ammesso l'uso promiscuo con la sola pulizia intermedia, che il paragrafo 5 consente invece per gli alimenti confezionati o non sfusi. Secondo: la clausola «ove necessario» del paragrafo 7 non è discrezionale — per gli alimenti deperibili la temperatura è un requisito, non un'opzione, e si salda con l'obbligo di non interrompere la catena del freddo del capitolo IX all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Terzo: il capitolo detta requisiti igienici generali; le temperature numeriche di trasporto degli alimenti di origine animale sono fissate altrove, in particolare dal Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004.
Coordinamento con altre norme
Il capitolo IV va letto in sistema. Con l'articolo 4: il trasporto è una delle fasi in cui si applicano i requisiti generali dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo V sulle attrezzature: contenitori e cisterne sono attrezzature a contatto con gli alimenti e ne condividono i requisiti di pulibilità all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, oltre alla disciplina dei materiali a contatto con gli alimenti art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004. Con il capitolo IX sui prodotti alimentari: la protezione dalla contaminazione crociata e il rispetto della catena del freddo valgono anche in transito all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il Reg. (CE) n. 853/2004: per gli alimenti di origine animale valgono requisiti specifici di temperatura durante il trasporto art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004. Con il Reg. (UE) 2017/625: i controlli ufficiali verificano anche le condizioni di trasporto art. 9, Reg. (UE) 2017/625.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
Cisterna riservata contro pulizia intermedia. È la distinzione operativa più importante. Per gli sfusi non confezionati (liquidi, granulari, in polvere) il paragrafo 4 impone la riserva d'uso della cisterna e la marcatura: non basta pulire tra un carico e l'altro all. II, cap. IV, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Per gli altri alimenti il paragrafo 5 consente l'uso promiscuo con pulizia accurata tra i carichi all. II, cap. IV, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Confondere i due regimi è l'errore tipico.
Il vettore terzo non «scarica» la responsabilità. A nostro avviso è un equivoco diffuso ritenere che affidare il trasporto a un corriere sposti su di lui l'intera responsabilità. Il vettore che manipola alimenti è un OSA e risponde della fase di trasporto, ma l'operatore cedente resta responsabile della sicurezza dell'alimento immesso art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002: la selezione e la verifica del vettore rientrano nel suo autocontrollo.
Temperatura e monitoraggio. Il paragrafo 7 richiede, ove necessario, non solo di mantenere la temperatura ma di consentirne il controllo all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004. Nella prassi ciò si traduce in registratori o data logger per i trasporti refrigerati di lunga percorrenza, la cui documentazione confluisce nelle registrazioni HACCP.
Profili sanzionatori
Il capitolo IV non prevede sanzioni proprie: spettano agli Stati membri, che devono renderle effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia le violazioni dei requisiti generali di igiene dell'allegato II, trasporto compreso, sono sanzionate in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il quadro nazionale è nella pagina sulle sanzioni italiane; il confronto tra Stati membri nelle pagine paese.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al capitolo IV dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. La materia della temperatura di trasporto degli alimenti si intreccia con i criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005, oggetto di CGUE, sez. IV, 13 novembre 2014, causa C-443/13, Reindl (ECLI:EU:C:2014:2370), sull'obbligo degli operatori in fase di distribuzione di rispettare tali criteri art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005.
Attuazione negli Stati membri
Il capitolo IV è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono su regole di dettaglio e sulle sanzioni art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002. Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, quadro generale nella pagina Italia. Per gli alimenti di origine animale, le temperature di trasporto derivano dal Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004.
Errori frequenti
- Trasportare sfusi in cisterne non riservate contando sulla sola pulizia. Per liquidi, granulari e polveri non confezionati la cisterna deve essere riservata agli alimenti e marcata «esclusivamente per prodotti alimentari» all. II, cap. IV, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004: la pulizia intermedia del paragrafo 5 vale per gli altri alimenti all. II, cap. IV, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Ritenere la temperatura una facoltà. Il paragrafo 7 la impone «ove necessario» all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004, e per i deperibili la necessità deriva dall'analisi dei pericoli e dall'obbligo di non interrompere la catena del freddo all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Credere che affidare il trasporto a terzi elimini la responsabilità del cedente. Il vettore è un OSA e risponde della sua fase, ma la responsabilità dell'operatore che immette l'alimento non si estingue art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002.
Domande frequenti
Serve un veicolo refrigerato per trasportare alimenti?
Ove necessario, sì. Il paragrafo 7 impone di mantenere gli alimenti a temperature adeguate e di consentirne il controllo quando l'attività lo richiede all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004. La necessità dipende dalla deperibilità: gli alimenti stabili a temperatura ambiente non richiedono refrigerazione; per i deperibili la refrigerazione è un requisito, legato alla catena del freddo all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Le temperature numeriche degli alimenti di origine animale derivano dal Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004.
Posso usare lo stesso furgone per alimenti e altre merci?
Solo a certe condizioni. Il divieto scatta se il trasporto di materiali diversi può contaminare gli alimenti all. II, cap. IV, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. In caso di carichi misti ammessi occorre una separazione efficace ove necessario all. II, cap. IV, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004 e, tra un carico e l'altro, una pulizia accurata all. II, cap. IV, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Per gli sfusi non confezionati vale invece la regola più rigida della cisterna riservata all. II, cap. IV, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
Cosa deve riportare una cisterna per alimenti sfusi?
Una menzione chiaramente visibile e indelebile, in una o più lingue comunitarie, che ne indichi l'uso per il trasporto di prodotti alimentari, oppure la dicitura «esclusivamente per prodotti alimentari» all. II, cap. IV, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. La cisterna deve inoltre essere riservata al trasporto di alimenti quando vi si trasportano liquidi, granulari o polveri sfusi.
Il corriere che trasporta alimenti deve registrarsi?
Sì. Chi effettua trasporto di alimenti è un operatore del settore alimentare nella fase di trasporto e deve registrare l'attività presso l'autorità competente art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, oltre ad applicare un autocontrollo proporzionato art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La responsabilità dell'operatore che gli affida la merce non viene meno art. 17, Reg. (CE) n. 178/2002.
Vanno puliti i contenitori tra un trasporto e l'altro?
Sì, quando siano stati usati per merci non alimentari o per alimenti diversi: il paragrafo 5 impone una pulizia accurata tra un carico e l'altro per evitare la contaminazione all. II, cap. IV, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. In ogni caso vani e contenitori vanno mantenuti puliti e in buono stato all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Un food truck applica il capitolo IV o il capitolo III?
Entrambi, in fasi diverse. Durante lo spostamento con derrate a bordo applica il capitolo IV sul trasporto all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004; quando opera come punto vendita applica il capitolo III sulle strutture mobili all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il capitolo IV fissa temperature numeriche?
No. Il capitolo IV detta requisiti igienici generali e impone di mantenere e controllare la temperatura «ove necessario» all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004, senza indicare gradi. Le soglie numeriche per gli alimenti di origine animale sono nel Reg. (CE) n. 853/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004; per gli altri alimenti si ricavano dall'analisi dei pericoli e dalle indicazioni del produttore.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 sull'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (CELEX 52022XC0916(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0916(01) — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (CELEX 02004R0853-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- CGUE, 13 novembre 2014, causa C-443/13, Reindl, ECLI:EU:C:2014:2370: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-443/13 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).