All. II, Cap. XI bis Reg. (CE) 852/2004 — Cultura della sicurezza alimentare
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Cap. XI bis dell'All. II del Reg. (CE) 852/2004, introdotto dal Reg. (UE) 2021/382 e applicabile dal 24 marzo 2021, obbliga ogni operatore alimentare a istituire, mantenere e dimostrare un'adeguata cultura della sicurezza alimentare: impegno della dirigenza, consapevolezza, comunicazione aperta e risorse adeguate, in misura proporzionata all'impresa.
1.Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
aimpegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
bruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
cconsapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
dcomunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
edisponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
2.L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
a-2garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
b-2mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
c-2verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
d-2garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
e-2garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
fincoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
3.L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.
In sintesi
- Il capitolo XI bis obbliga ogni operatore del settore alimentare a istituire, mantenere e dimostrare con prove un'adeguata cultura della sicurezza alimentare all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004.
- È stato inserito dal Reg. (UE) 2021/382 e si applica dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382, recependo i principi generali di igiene alimentare del Codex Alimentarius (CXC 1-1969, rev. 2020).
- I cinque elementi richiesti sono impegno della dirigenza e dei dipendenti, ruolo guida, consapevolezza dei pericoli, comunicazione aperta e chiara, disponibilità di risorse sufficienti all. II, cap. XI bis, punto b, Reg. (CE) n. 852/2004 all. II, cap. XI bis, punto e, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'impegno della dirigenza è dettagliato in sei azioni concrete, dalla chiara attribuzione di ruoli al miglioramento continuo all. II, cap. XI bis, punto a-2, Reg. (CE) n. 852/2004 all. II, cap. XI bis, punto f, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'attuazione è espressamente proporzionata alla natura e alle dimensioni dell'impresa: il capitolo vincola anche la microimpresa, ma in forma commisurata all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
Il capitolo XI bis è la novità di sistema più rilevante del Reg. (UE) 2021/382, che dal 24 marzo 2021 ha modificato gli allegati del regolamento igiene art. 1, Reg. (UE) 2021/382. La sua origine è dichiarata: allineare il diritto dell'Unione alla revisione 2020 dei principi generali di igiene alimentare del Codex Alimentarius (CXC 1-1969), che per la prima volta ha codificato la food safety culture come requisito. L'idea di fondo è che la conformità documentale — un manuale di autocontrollo formalmente completo — non basta se il comportamento quotidiano del personale non la traduce in prassi. La cultura della sicurezza alimentare è il ponte fra il sistema HACCP scritto e il modo in cui l'impresa realmente opera art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il tratto giuridicamente qualificante è il verbo: l'operatore deve istituire e mantenere la cultura della sicurezza alimentare e fornire prove che la dimostrino all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004. Non è dunque una mera enunciazione di principio: è un obbligo dimostrabile, sindacabile in sede di controllo ufficiale come ogni altro requisito dell'allegato II.
Ambito soggettivo
Il capitolo vincola tutti gli operatori del settore alimentare successivi alla produzione primaria, senza soglie dimensionali: dall'industria alla ristorazione, dai bar e caffetterie ai food truck. La graduazione non incide sull'an dell'obbligo ma sul quomodo: il comma 3 impone che l'attuazione tenga conto della natura e delle dimensioni dell'impresa all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004. A nostro avviso questo è il punto pratico decisivo per le microimprese: la cultura della sicurezza non richiede procedure aggiuntive rispetto a quelle proporzionate già dovute, ma un atteggiamento verificabile — l'impegno del titolare, la consapevolezza degli addetti, la comunicazione delle non conformità.
Ambito oggettivo
La struttura è bipartita. Il primo blocco (punto 1) elenca cinque requisiti che compongono la cultura della sicurezza alimentare:
| Lett. | Requisito | Contenuto |
|---|---|---|
| a) | Impegno | impegno di dirigenza e di tutti i dipendenti alla produzione e distribuzione sicure all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004 |
| b) | Ruolo guida | leadership nel produrre alimenti sicuri e nel coinvolgere tutti i dipendenti all. II, cap. XI bis, punto b, Reg. (CE) n. 852/2004 |
| c) | Consapevolezza | tutti i dipendenti consapevoli dei pericoli e dell'importanza di sicurezza e igiene all. II, cap. XI bis, punto c, Reg. (CE) n. 852/2004 |
| d) | Comunicazione | comunicazione aperta e chiara, anche tra attività consecutive, di deviazioni e aspettative all. II, cap. XI bis, punto d, Reg. (CE) n. 852/2004 |
| e) | Risorse | disponibilità di risorse sufficienti per la manipolazione sicura e igienica all. II, cap. XI bis, punto e, Reg. (CE) n. 852/2004 |
Il secondo blocco (punto 2) tipizza l'impegno della dirigenza in sei azioni: comunicare chiaramente ruoli e responsabilità all. II, cap. XI bis, punto a-2, Reg. (CE) n. 852/2004; mantenere l'integrità del sistema di igiene quando si pianificano e attuano modifiche all. II, cap. XI bis, punto b-2, Reg. (CE) n. 852/2004; verificare che i controlli siano eseguiti puntualmente ed efficacemente e la documentazione aggiornata all. II, cap. XI bis, punto c-2, Reg. (CE) n. 852/2004; garantire formazione e supervisione adeguate all. II, cap. XI bis, punto d-2, Reg. (CE) n. 852/2004; garantire la conformità ai requisiti normativi all. II, cap. XI bis, punto e-2, Reg. (CE) n. 852/2004; incoraggiare il miglioramento continuo del sistema di gestione, tenendo conto di sviluppi scientifici, tecnologici e migliori prassi all. II, cap. XI bis, punto f, Reg. (CE) n. 852/2004. Il terzo blocco (punto 3) è la clausola di proporzionalità all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
Coordinamento con altre norme
Il capitolo XI bis non è un obbligo isolato: presuppone e irrobustisce gli altri. Con l'articolo 5: la cultura della sicurezza è ciò che rende vivo il sistema HACCP, la comunicazione delle deviazioni (lett. d) è funzionale alle azioni correttive art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Con il capitolo XII sulla formazione: la lettera d) del punto 2 impone alla dirigenza di garantire formazione e supervisione adeguate, saldandosi con l'obbligo generale di formazione degli addetti all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Con l'articolo 4: i requisiti generali di igiene restano la base materiale su cui la cultura opera art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Lo stesso Reg. (UE) 2021/382 ha introdotto, con la medesima logica, il capitolo V bis sulla ridistribuzione degli alimenti all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I controlli ufficiali verificano anche l'attuazione della cultura della sicurezza alimentare art. 9, Reg. (UE) 2017/625.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
Come si "dimostra" una cultura? È il nodo più delicato: la norma chiede prove all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004 senza tipizzarle. A nostro avviso gli elementi utili in sede di controllo sono, ad esempio, la registrazione delle non conformità e delle azioni correttive, i verbali di riunioni o briefing sull'igiene, i registri di formazione e affiancamento, le evidenze di riesame dopo modifiche di processo. Non serve un documento nuovo intitolato "cultura della sicurezza"; servono tracce coerenti che il sistema è vissuto.
Proporzionalità e microimprese. Il comma 3 evita che il capitolo diventi un onere sproporzionato per il piccolo esercizio all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004. Per un bar a conduzione familiare l'impegno della dirigenza coincide con quello del titolare e la "comunicazione tra attività consecutive" con lo scambio quotidiano fra addetti: l'obbligo si attua nella sostanza, non in una nuova burocrazia. Ciò è coerente con la logica di flessibilità per le piccole imprese che percorre l'intero regolamento.
Profili sanzionatori
Il capitolo non reca sanzioni proprie: la materia è rimessa agli Stati membri art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia le violazioni dei requisiti generali di igiene dell'allegato II ricadono nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; trattandosi di requisito recente e per sua natura valutativo, la prassi sanzionatoria tende a colpire i deficit oggettivi (mancata formazione, controlli non eseguiti) più che la "cultura" in astratto. Il quadro nazionale è nella pagina sulle sanzioni italiane.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sul capitolo XI bis, di introduzione recente (2021). La sua natura di requisito valutativo e comportamentale rende prevedibile un contenzioso iniziale concentrato sulle sue manifestazioni oggettive — formazione, esecuzione dei controlli, documentazione aggiornata all. II, cap. XI bis, punto c-2, Reg. (CE) n. 852/2004 — più che sulla nozione astratta di cultura.
Attuazione negli Stati membri
Il capitolo è direttamente applicabile dal 24 marzo 2021, senza recepimento art. 1, Reg. (UE) 2021/382. Gli Stati membri intervengono su sanzioni e controlli ufficiali art. 9, Reg. (UE) 2017/625 e, in parte, con linee guida operative per aiutare gli operatori a documentare la cultura della sicurezza. Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, formazione a base regionale (formazione HACCP in Italia); quadro generale nella pagina Italia. Il confronto tra Stati membri è nelle pagine paese.
Errori frequenti
- Trattare la cultura della sicurezza come uno slogan. La norma impone di dimostrarla con prove all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004: senza evidenze verificabili (formazione, gestione delle deviazioni, riesami) il requisito non è soddisfatto.
- Credere che riguardi solo le grandi imprese. Il capitolo si applica a ogni OSA, con attuazione proporzionata alla natura e alle dimensioni dell'impresa all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004: anche la microimpresa deve dimostrare impegno e consapevolezza, in forma commisurata.
- Confondere formazione e cultura. La formazione è una delle azioni della dirigenza all. II, cap. XI bis, punto d-2, Reg. (CE) n. 852/2004 ma non esaurisce la cultura, che comprende anche impegno, comunicazione aperta e risorse adeguate all. II, cap. XI bis, punto e, Reg. (CE) n. 852/2004.
Domande frequenti
Che cos'è la cultura della sicurezza alimentare nel Reg. 852/2004?
È il requisito, introdotto dal capitolo XI bis, di istituire, mantenere e dimostrare atteggiamenti e comportamenti condivisi che assicurino la produzione e la distribuzione sicure degli alimenti all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004. Si compone di impegno della dirigenza, consapevolezza, comunicazione aperta e risorse adeguate. Approfondimento nella pagina concetto cultura della sicurezza alimentare.
Da quando è obbligatoria la cultura della sicurezza alimentare?
Dal 24 marzo 2021, data di applicazione del Reg. (UE) 2021/382 che ha inserito il capitolo XI bis nell'allegato II del Reg. (CE) 852/2004 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. Recepisce la revisione 2020 dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
Come dimostro all'ispettore la cultura della sicurezza alimentare?
La norma chiede prove ma non le tipizza all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004. In pratica valgono le evidenze oggettive: registri di formazione e affiancamento, gestione documentata di non conformità e azioni correttive, verbali di briefing sull'igiene, riesami dopo modifiche di processo. Non serve un documento nuovo, ma tracce coerenti che il sistema è vissuto all. II, cap. XI bis, punto c-2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Vale anche per una piccola impresa o un bar?
Sì. Il capitolo si applica a ogni operatore, ma l'attuazione tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004. Per un bar l'impegno della dirigenza coincide con quello del titolare e la comunicazione con lo scambio quotidiano fra addetti: l'obbligo si attua nella sostanza, coerentemente con la flessibilità per le piccole imprese.
Quali sono gli obblighi della dirigenza?
Sei azioni: comunicare chiaramente ruoli e responsabilità all. II, cap. XI bis, punto a-2, Reg. (CE) n. 852/2004, mantenere l'integrità del sistema di igiene durante le modifiche all. II, cap. XI bis, punto b-2, Reg. (CE) n. 852/2004, verificare controlli puntuali e documentazione aggiornata all. II, cap. XI bis, punto c-2, Reg. (CE) n. 852/2004, garantire formazione e supervisione all. II, cap. XI bis, punto d-2, Reg. (CE) n. 852/2004, garantire la conformità normativa all. II, cap. XI bis, punto e-2, Reg. (CE) n. 852/2004 e incoraggiare il miglioramento continuo all. II, cap. XI bis, punto f, Reg. (CE) n. 852/2004.
La cultura della sicurezza è diversa dall'HACCP?
Sì, ma sono complementari. L'HACCP è il sistema di procedure basate sui sette principi art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; la cultura della sicurezza è l'insieme di impegno, consapevolezza e comportamenti che ne assicura l'attuazione reale all. II, cap. XI bis, punto c, Reg. (CE) n. 852/2004. Un HACCP scritto ma non vissuto è esattamente ciò che il capitolo XI bis mira a evitare.
Serve un documento apposito sulla cultura della sicurezza alimentare?
No. Il capitolo non impone un documento denominato in un modo specifico, ma di istituire, mantenere e dimostrare la cultura all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004. La prova può emergere dalle registrazioni già dovute (formazione, controlli, azioni correttive), integrate se opportuno, in misura proporzionata alle dimensioni dell'impresa all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 della Commissione, che modifica gli allegati del Reg. (CE) n. 852/2004 (CELEX 32021R0382): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- Codex Alimentarius — General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 (rev. 2020): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/ — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 178/2002, testo consolidato (CELEX 02002R0178-20240701): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20240701 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).