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All. II, Cap. IX Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti applicabili ai prodotti alimentari

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'All. II, Cap. IX del Reg. (CE) 852/2004 detta i requisiti dei prodotti alimentari: rifiuto delle materie prime contaminate, protezione da ogni contaminazione in tutte le fasi, catena del freddo da non interrompere (par. 5), raffreddamento rapido dopo cottura (par. 6), scongelamento controllato (par. 7) e separazione degli allergeni (par. 9, dal 2021).

CAPITOLO IXRequisiti applicabili ai prodotti alimentariTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.

2

Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un'impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.

3

In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.

4

Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

5

Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.

6

Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

7

Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

8

Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

9

Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

Il Capitolo IX è la parte dell'allegato II che disciplina l'oggetto stesso della produzione: il prodotto alimentare in ogni fase del suo ciclo. Mentre i capitoli precedenti riguardano locali, attrezzature, trasporto e personale, il Capitolo IX impone regole di risultato e di processo sul controllo della contaminazione, sulla temperatura e sulla gestione di scongelamento, sostanze pericolose e allergeni. È attuazione diretta del requisito generale dell'articolo 4 art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e fornisce il contenuto tecnico su cui si costruisce l'analisi dei pericoli del sistema HACCP: molte delle prescrizioni del capitolo diventano, nella pratica, i limiti critici e le misure di controllo del piano di autocontrollo art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 9, sugli allergeni, è stato inserito dal Reg. (UE) 2021/382 art. 1, Reg. (UE) 2021/382.

Ambito soggettivo

Il capitolo si rivolge a ogni impresa alimentare che opera dopo la produzione primaria: produttori, trasformatori, depositi, distributori, ristorazione, commercio al dettaglio. Alcune prescrizioni presuppongono strutture specifiche — il paragrafo 5 richiede locali sufficientemente ampi e uno spazio refrigerato separato per gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e condizionano alimenti trasformati all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004 — mentre altre (protezione dalla contaminazione, catena del freddo, scongelamento) valgono per qualunque operatore, adattate a natura e dimensioni dell'attività.

Ambito oggettivo

Materie prime (par. 1 e 2). Il divieto di accettazione colpisce materie prime, ingredienti e materiali di lavorazione contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee "in misura tale" che il prodotto finale risulterebbe inadatto al consumo umano anche dopo cernita e trattamento igienici all. II, cap. IX, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La soglia è funzionale al risultato: non ogni presenza esclude l'accettazione, ma quella che la normale lavorazione non è in grado di riportare entro limiti accettabili. Gli animali vivi sono esclusi dalla previsione. Una volta accettate, le materie prime immagazzinate vanno conservate in modo da evitare deterioramento nocivo e contaminazione all. II, cap. IX, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Protezione dalla contaminazione (par. 3 e 4). In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione l'alimento deve essere protetto da qualsiasi contaminazione atta a renderlo inadatto, nocivo o comunque non ragionevolmente consumabile all. II, cap. IX, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. È la clausola che fonda, sul piano operativo, la prevenzione della contaminazione crociata tra crudo e cotto, tra allergeni e non allergeni, tra zone sporche e pulite. Il paragrafo 4 impone procedure adeguate contro gli animali infestanti e per impedire l'accesso degli animali domestici ai luoghi di preparazione, salvo autorizzazione dell'autorità competente in casi speciali all. II, cap. IX, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004.

Temperatura e catena del freddo (par. 5 e 6). È il nucleo più noto. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e finiti che consentono la crescita di patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che comportino rischi per la salute; la catena del freddo non deve essere interrotta all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Il regolamento non fissa qui valori numerici: le temperature specifiche derivano dal Reg. (CE) n. 853/2004 per i prodotti di origine animale, dalle indicazioni del produttore e dalla normativa nazionale. È ammessa la deroga per periodi limitati, per motivi di praticità durante preparazione, trasporto, immagazzinamento, esposizione e fornitura, purché non ne derivi un rischio per la salute all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004: è la base giuridica, ad esempio, dell'esposizione temporanea fuori frigo o del trasporto breve. Il paragrafo 6 impone, per gli alimenti da conservare o servire freddi, il raffreddamento più rapido possibile dopo il trattamento termico o l'ultima fase di preparazione all. II, cap. IX, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004: l'abbattimento rapido è la misura tipica per attraversare velocemente l'intervallo di temperatura favorevole ai patogeni.

Scongelamento (par. 7). Lo scongelamento va effettuato riducendo al minimo il rischio di proliferazione di patogeni o formazione di tossine, a temperature che non comportino rischi; il liquido di sgocciolamento pericoloso va adeguatamente allontanato e, dopo lo scongelamento, l'alimento va manipolato con la stessa cautela all. II, cap. IX, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004. Nella prassi ciò si traduce nello scongelamento in frigorifero e nel divieto di ricongelare un prodotto scongelato senza un trattamento intermedio.

Sostanze pericolose e allergeni (par. 8 e 9). Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi i mangimi, vanno etichettate e chiuse in contenitori separati all. II, cap. IX, punto 8, Reg. (CE) n. 852/2004: la regola separa fisicamente detergenti, disinfettanti e non-food dagli alimenti. Il paragrafo 9, aggiunto nel 2021, estende la logica della separazione agli allergeni: attrezzature, veicoli e contenitori usati per le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 non possono essere usati per alimenti che non li contengono, salvo pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004. La disposizione va letta con gli obblighi di informazione sugli allergeni della normativa sull'etichettatura art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011.

Coordinamento con altre norme

Il Capitolo IX si coordina con il Capitolo IV sul mantenimento della temperatura durante il trasporto all. II, cap. IV, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004, con il Capitolo XI sul trattamento termico dei prodotti in recipienti ermeticamente chiusi all. II, cap. XI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, con il Capitolo VIII sull'igiene dell'addetto come misura anti-contaminazione all. II, cap. VIII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e con il Capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano dei parametri tecnici, il rispetto delle temperature e del controllo della contaminazione si verifica attraverso i criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005, con gli obblighi di campionamento e analisi ivi previsti art. 4, Reg. (CE) n. 2073/2005. Infine, il capitolo dà contenuto al divieto generale di immettere sul mercato alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano art. 14, Reg. (CE) n. 178/2002.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Deroga alla temperatura e "motivi di praticità". La deroga del paragrafo 5 è la disposizione più fraintesa: consente scostamenti solo per periodi limitati e solo se non insorge un rischio per la salute all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. A nostro avviso non legittima l'esposizione prolungata fuori frigo come prassi ordinaria: la durata e le condizioni della deroga vanno definite e giustificate nel piano di autocontrollo sulla base di un'analisi dei pericoli art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Assenza di valori numerici nel capitolo. Il Capitolo IX non fissa gradi né tempi: chi cerca "la temperatura di legge" deve guardare al Reg. (CE) n. 853/2004 per i prodotti di origine animale, alle indicazioni del produttore o alle regole nazionali. È un errore attribuire al Capitolo IX soglie che non contiene.

Allergeni e residui visibili. Il paragrafo 9 fissa uno standard minimo — pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004 — che non esaurisce la gestione del rischio allergene: la presenza involontaria di allergeni può richiedere misure ulteriori e adeguata informazione al consumatore art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011.

Profili sanzionatori

Il capitolo non prevede sanzioni proprie: la disciplina è nazionale, con misure effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia le violazioni dei requisiti generali dell'allegato II sono sanzionate in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro nazionale è nelle pagine paese.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al Capitolo IX dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. Rileva in via sistematica CGUE, sez. IV, 13 novembre 2014, causa C-443/13, Reindl (ECLI:EU:C:2014:2370), sull'obbligo dell'operatore in fase di distribuzione di rispettare i criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005: la conformità del prodotto, cui mira il Capitolo IX, si verifica anche attraverso quei criteri.

Attuazione negli Stati membri

Il capitolo è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono su sanzioni e su eventuali soglie di temperatura nazionali per i prodotti non coperti dal Reg. (CE) n. 853/2004; per il trasporto a temperatura controllata valgono i requisiti del Capitolo IV. Per il quadro nazionale e le sanzioni si rinvia alle pagine paese.

Errori frequenti

  • Attribuire al Capitolo IX temperature numeriche precise. Il capitolo impone di non interrompere la catena del freddo e di non superare temperature che comportino rischi all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004, ma i valori derivano dal Reg. (CE) n. 853/2004, dal produttore o dal diritto nazionale, non dal Capitolo IX.
  • Interpretare la deroga di praticità come esposizione libera fuori frigo. La deroga vale per periodi limitati e solo se non insorge un rischio per la salute all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004, e va giustificata nell'autocontrollo.
  • Ricongelare un prodotto scongelato senza trattamento. Lo scongelamento va gestito per minimizzare la crescita di patogeni all. II, cap. IX, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004: ricongelare un alimento scongelato, in assenza di un trattamento intermedio idoneo, contrasta con la ratio del paragrafo 7.

Domande frequenti

Cosa dice il Cap. IX sulla catena del freddo?

Impone che la catena del freddo non sia interrotta e che i prodotti che favoriscono patogeni o tossine non siano conservati a temperature rischiose all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Il capitolo non fissa gradi: i valori derivano dal Reg. (CE) n. 853/2004 per i prodotti di origine animale, dal produttore o dalle regole nazionali.

Si può tenere un alimento fuori dal frigorifero durante il servizio?

Sì, ma solo per periodi limitati e per motivi di praticità durante preparazione, trasporto, esposizione e fornitura, purché non ne derivi un rischio per la salute all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. La durata e le condizioni vanno definite e giustificate nel piano di autocontrollo sulla base dell'analisi dei pericoli art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Come va effettuato lo scongelamento secondo il regolamento?

In modo da ridurre al minimo la proliferazione di patogeni e la formazione di tossine, a temperature che non comportino rischi, allontanando il liquido di sgocciolamento se pericoloso e manipolando l'alimento con la stessa cautela dopo lo scongelamento all. II, cap. IX, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004. In pratica si scongela in frigorifero e non si ricongela senza un trattamento intermedio.

Il Cap. IX obbliga a separare gli allergeni?

Sì, dal 2021. Attrezzature, veicoli e contenitori usati per gli allergeni elencati nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 non possono essere usati per prodotti che non li contengono senza pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo è stato inserito dal Reg. (UE) 2021/382 art. 1, Reg. (UE) 2021/382 e va letto con gli obblighi di informazione sugli allergeni art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011.

Un ristorante deve rifiutare materie prime che sembrano deteriorate?

Sì. L'impresa non deve accettare materie prime o ingredienti contaminati in misura tale che il prodotto finale risulterebbe inadatto al consumo umano anche dopo le normali operazioni di cernita e trattamento all. II, cap. IX, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il controllo all'accettazione è un tipico punto del piano di autocontrollo.

Dove vanno tenuti i detersivi in cucina?

Le sostanze pericolose e non commestibili — inclusi detergenti, disinfettanti e mangimi — devono essere etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi, distinti dagli alimenti all. II, cap. IX, punto 8, Reg. (CE) n. 852/2004.

Il regolamento impone un abbattitore di temperatura?

Non nominalmente. Impone di raffreddare il più rapidamente possibile gli alimenti da conservare o servire freddi dopo il trattamento termico o l'ultima fase di preparazione, a una temperatura che non comporti rischi all. II, cap. IX, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004. L'abbattitore è il mezzo tecnico più comune per rispettare l'obbligo, ma la norma fissa il risultato, non lo strumento.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).