PRP — Programmi di prerequisiti
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
I PRP (programmi di prerequisiti) sono le condizioni igieniche di base — pulizia, manutenzione, controllo degli infestanti, igiene del personale — richieste dall'art. 4 e dall'allegato II del Reg. (CE) 852/2004. Costituiscono il fondamento su cui poggia il sistema HACCP dell'art. 5.
In sintesi
- I PRP sono le condizioni igieniche di base che rendono possibile produrre alimenti sicuri: senza di essi l'HACCP non ha fondamento.
- Nel Reg. (CE) 852/2004 corrispondono ai requisiti generali e specifici dell'articolo 4 e dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Comprendono pulizia, manutenzione, controllo degli infestanti, igiene del personale, gestione dei rifiuti e rifornimento idrico.
- Sono il presupposto dell'analisi dei pericoli: molti presunti CCP sono in realtà prerequisiti.
- Nelle imprese semplici, ben gestiti, possono da soli assolvere gran parte dell'obbligo di autocontrollo.
Commento
Cosa sono i prerequisiti
I programmi di prerequisiti (PRP) sono l'insieme delle condizioni e delle pratiche igieniche di base che devono essere in atto prima e a prescindere dall'analisi dei pericoli specifica del prodotto. Il termine "PRP" viene dalla norma ISO 22000 e dal Codex, ma la sostanza è pienamente presente nel Reg. (CE) 852/2004: sono i requisiti generali in materia di igiene imposti dall'articolo 4, che rinvia all'allegato II per le imprese diverse dalla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La comunicazione 2022/C 355/01 li descrive espressamente come la base su cui poggiano le procedure basate sui principi HACCP.
I principali prerequisiti nel Reg. 852/2004
L'allegato II declina i prerequisiti in capitoli tematici. I principali:
- Locali e strutture: locali puliti, in buono stato, progettati per consentire buone prassi igieniche all. II, cap. I, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Attrezzature: superfici a contatto con gli alimenti mantenute pulite e igienizzabili all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Controllo degli infestanti (pest control): procedure adeguate per evitare la presenza di animali indesiderati.
- Rifiuti alimentari: rimozione e stoccaggio in modo da evitare contaminazioni all. II, cap. VI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Rifornimento idrico: acqua potabile in quantità sufficiente all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Igiene del personale: pulizia personale scrupolosa e abbigliamento adeguato all. II, cap. VIII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Formazione: addetti formati e supervisionati in materia di igiene all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
A questi si aggiungono pulizia e sanificazione, manutenzione, catena del freddo e gestione degli allergeni, che nella prassi rientrano tra i prerequisiti operativi.
Rapporto con HACCP e flessibilità
I PRP e l'HACCP non sono alternativi ma sequenziali: i prerequisiti creano l'ambiente controllato, l'HACCP presidia i pericoli che i prerequisiti da soli non bastano a governare. La distinzione ha una conseguenza pratica: un pericolo tenuto sotto controllo dai prerequisiti non richiede un CCP. Per questo, come chiarisce la comunicazione 2022/C 355/01, nelle attività semplici — somministrazione e dettaglio — prerequisiti solidi possono coprire la maggior parte dei pericoli, riducendo o azzerando i CCP. Dove un prerequisito diventa così critico da dover essere validato e sorvegliato in modo mirato su un pericolo significativo, la norma ISO 22000 lo qualifica come OPRP, categoria intermedia tra il prerequisito generale e il CCP.
Errori frequenti
- Considerare i prerequisiti un dettaglio secondario. Sono un obbligo diretto dell'art. 4 e dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, non un contorno dell'HACCP: la loro carenza è tra i rilievi più frequenti nei controlli ufficiali.
- Costruire CCP su pericoli già coperti dai prerequisiti. Se pulizia, pest control e igiene del personale controllano un pericolo, non serve un CCP: duplicare i controlli appesantisce inutilmente il piano.
- Non documentare i prerequisiti. Piani di pulizia, registri della manutenzione e del pest control vanno tenuti e aggiornati: rientrano nella documentazione richiesta dall'HACCP art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Domande frequenti
Cosa sono i PRP?
I PRP (programmi di prerequisiti) sono le condizioni e attività igieniche di base — pulizia, manutenzione, controllo degli infestanti, igiene del personale, gestione dei rifiuti — necessarie a produrre alimenti sicuri. Nel Reg. (CE) 852/2004 corrispondono ai requisiti dell'art. 4 e dell'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Qual è la differenza tra PRP e HACCP?
I PRP sono le condizioni igieniche di base che valgono sempre; l'HACCP è l'analisi dei pericoli specifica del prodotto che si costruisce sopra i prerequisiti. Senza prerequisiti sotto controllo, l'HACCP non ha fondamento.
Il pest control è un prerequisito?
Sì. Il controllo degli infestanti è un prerequisito di base: l'allegato II richiede procedure per evitare la presenza di animali indesiderati e locali in buono stato che non favoriscano l'annidamento all. II, cap. I, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
I prerequisiti sono obbligatori per legge?
Sì. Discendono direttamente dall'art. 4 del Reg. (CE) 852/2004, che impone i requisiti generali di igiene dell'allegato II a tutte le imprese diverse dalla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Un piccolo bar può basarsi solo sui prerequisiti?
In molti casi sì. La comunicazione 2022/C 355/01 riconosce che, dove non si possono identificare CCP, prerequisiti ben gestiti e buone prassi igieniche possono assolvere gran parte dell'obbligo di autocontrollo, con documentazione ridotta e proporzionata art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Quali documenti servono per i prerequisiti?
Tipicamente il piano di pulizia e sanificazione, il registro della manutenzione, il piano e i verbali del controllo infestanti, le registrazioni delle temperature e la documentazione della formazione del personale all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, art. 4 e allegato II, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 sui sistemi di gestione della sicurezza alimentare (CELEX 52022XC0916(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0916(01) — consultato il 2026-07-12.
- Codex Alimentarius — General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969, rev. 2020: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/ — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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