All. II, Cap. V Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti applicabili alle attrezzature
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'All. II, Cap. V del Reg. (CE) n. 852/2004 impone che tutto il materiale e le attrezzature a contatto con gli alimenti siano puliti e disinfettati con frequenza adeguata, costruiti in materiali idonei e installati in modo da consentire la pulizia. L'idoneità dei materiali (MOCA) è disciplinata dal Reg. (CE) n. 1935/2004 e dal Reg. (CE) n. 2023/2006.
1Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
d) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.
2Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.
3Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
In sintesi
- Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati, con frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- I materiali devono essere tali da rendere minimi i rischi di contaminazione e da consentire, se mantenuti in buono stato e sottoposti a manutenzione, pulizia e disinfezione; i contenitori e gli imballaggi a perdere sono esclusi da quest'ultimo requisito all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Le apparecchiature vanno installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'attrezzatura e dell'area circostante e, ove necessario, munite di dispositivi di controllo idonei a garantire gli obiettivi del regolamento all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 all. II, cap. V, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Gli additivi chimici usati per impedire la corrosione di apparecchiature e contenitori devono essere impiegati secondo le corrette prassi all. II, cap. V, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il capitolo disciplina la pulibilità e la progettazione igienica; l'idoneità intrinseca dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) è regolata da un corpo normativo distinto e complementare, il Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004 e il Reg. (CE) n. 2023/2006 art. 4, Reg. (CE) n. 2023/2006.
Commento
Ratio e genesi
Il capitolo V dell'allegato II traduce in requisito puntuale il principio della progettazione igienica: le superfici e gli utensili che entrano in contatto con l'alimento sono un veicolo primario di contaminazione, e la loro pulibilità è la prima barriera. La norma non prescrive tecnologie o materiali specifici, ma fissa obiettivi di risultato — assenza di contaminazione, capacità di essere puliti e disinfettati, manutenibilità — coerenti con l'impostazione dell'intero regolamento, che pone la responsabilità della sicurezza in capo all'operatore del settore alimentare (OSA) e ne gradua gli obblighi in funzione della natura e delle dimensioni dell'impresa art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il capitolo è parte dei requisiti generali in materia d'igiene applicabili a tutte le imprese alimentari e costituisce, insieme agli altri capitoli dell'allegato II, un prerequisito (PRP) su cui si innestano le procedure basate sui principi HACCP dell'articolo 5.
Ambito soggettivo
Il capitolo si applica a tutti gli OSA cui si applica l'allegato II, cioè a ogni fase successiva alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: laboratori, industrie, depositi, ristorazione, commercio al dettaglio. Non rileva la dimensione dell'impresa quanto all'esistenza dell'obbligo; la proporzionalità opera sulle modalità di attuazione e di prova. Sono esclusi i requisiti dei locali già trattati dal capitolo I e dal capitolo II: il capitolo V riguarda specificamente il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature a contatto con gli alimenti.
Ambito oggettivo
Il punto 1 fissa quattro requisiti cumulativi per tutto ciò che viene a contatto con gli alimenti all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004:
| Lett. | Requisito | Contenuto operativo |
|---|---|---|
| a) | Pulizia e disinfezione | pulizia efficace e, se necessario, disinfezione, con frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione |
| b) | Materiali idonei | costruzione in materiali che, se mantenuti e sottoposti a manutenzione, rendano minimi i rischi di contaminazione |
| c) | Pulibilità del materiale | materiali che consentano di mantenere l'attrezzatura pulita e disinfettabile, con eccezione dei contenitori e imballaggi a perdere |
| d) | Installazione | posa che consenta un'adeguata pulizia dell'apparecchiatura e dell'area circostante |
Il punto 2 aggiunge, ove necessario, l'obbligo di dispositivi di controllo idonei a garantire gli obiettivi del regolamento all. II, cap. V, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004: rientrano qui, ad esempio, i termometri e i registratori di temperatura delle celle frigorifere e delle apparecchiature di trattamento termico, la cui presenza è funzionale al controllo dei punti critici. Il punto 3 impone che gli additivi chimici anticorrosione siano usati secondo le corrette prassi all. II, cap. V, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Coordinamento con altre norme
Il nodo centrale è la distinzione tra igiene dell'attrezzatura e sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA, o FCM). Il capitolo V del Reg. 852/2004 disciplina la pulibilità, la manutenibilità e la progettazione igienica dell'attrezzatura; non stabilisce invece i requisiti di inerzia e migrazione dei materiali. Questi ultimi sono governati dal quadro orizzontale del Reg. (CE) n. 1935/2004, il cui requisito generale impone che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti non cedano ai prodotti costituenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione o un deterioramento delle caratteristiche organolettiche art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004, con obblighi di rintracciabilità della filiera dei materiali art. 17, Reg. (CE) n. 1935/2004. Le condizioni di fabbricazione dei MOCA sono a loro volta rette dalle buone pratiche di fabbricazione (GMP) del Reg. (CE) n. 2023/2006, che impone un sistema di garanzia della qualità art. 4, Reg. (CE) n. 2023/2006 art. 5, Reg. (CE) n. 2023/2006. In pratica, una superficie in acciaio inox, un tagliere o un contenitore sono al tempo stesso "attrezzatura" ai sensi del capitolo V e "materiale a contatto" ai sensi del Reg. 1935/2004: i due regimi sono complementari e concorrenti.
All'interno del regolamento, il capitolo V si coordina con il capitolo I e il capitolo II sui requisiti di superfici e locali, con il capitolo VI sui rifiuti e con il capitolo XI sul trattamento termico. La frequenza e le modalità di pulizia e disinfezione sono tipicamente formalizzate nel manuale di autocontrollo come procedura di sanificazione, la cui adeguatezza è vagliata in sede di controllo ufficiale.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
"Ove necessario" e "corrette prassi". Il capitolo usa clausole di proporzionalità: la disinfezione è dovuta "se necessario", i dispositivi di controllo "ove necessario". La necessità va determinata dall'analisi dei pericoli condotta a norma dell'articolo 5: non è l'OSA a decidere arbitrariamente, ma la valutazione documentata dei rischi del proprio processo. A nostro avviso la clausola non attenua l'obbligo, ma ne àncora l'intensità al rischio effettivo.
Idoneità dichiarata dei materiali. Nella prassi di controllo, per le attrezzature nuove è richiesta la documentazione di conformità MOCA (dichiarazione di conformità ex Reg. 1935/2004): la pulibilità imposta dal capitolo V non surroga la prova di idoneità del materiale. La contaminazione crociata da materiali non idonei o da superfici non sanificabili è uno degli esiti tipici dell'inosservanza.
Profili sanzionatori
Il capitolo V non prevede sanzioni proprie: la loro determinazione è rimessa agli Stati membri, che devono renderle effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia l'inosservanza dei requisiti generali d'igiene dell'allegato II è sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro nazionale è nelle pagine paese. Le violazioni della disciplina MOCA hanno un binario sanzionatorio proprio, distinto da quello igienico.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione del capitolo V dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. La materia è tipicamente definita in sede amministrativa (prescrizioni e sanzioni degli organi di controllo) e, in Italia, davanti al giudice di merito sulle sanzioni del D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Attuazione negli Stati membri
Il capitolo è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono sul piano sanzionatorio art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002 e, in via volontaria, con i manuali di corretta prassi che dettagliano procedure di pulizia e sanificazione. Per l'Italia le sanzioni sono nel D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro d'insieme è nelle pagine paese e la lettura di settore nelle pagine settore.
Errori frequenti
- Confondere "attrezzatura pulibile" con "materiale idoneo". Il capitolo V impone pulibilità e progettazione igienica all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004; l'idoneità del materiale al contatto (migrazione, inerzia) è retta dal Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004. Una superficie perfettamente pulibile ma in materiale non idoneo è comunque non conforme.
- Ritenere superfluo il termometro. Ove il controllo della temperatura sia critico, i dispositivi di controllo non sono facoltativi: sono dovuti "ove necessario" per garantire gli obiettivi del regolamento all. II, cap. V, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004, e la necessità discende dall'analisi dei pericoli art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Trascurare la manutenzione. I requisiti di lettera b) e c) presuppongono che l'attrezzatura sia "mantenuta in buono stato e sottoposta a regolare manutenzione" all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: usura, incrostazioni e guarnizioni deteriorate fanno venir meno la conformità anche di un'attrezzatura originariamente idonea.
Domande frequenti
Che cosa impone il capitolo V dell'allegato II del Reg. 852/2004?
Impone che tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature a contatto con gli alimenti siano efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati con frequenza adeguata, costruiti in materiali che rendano minimi i rischi di contaminazione e siano pulibili, e installati in modo da consentire la pulizia dell'attrezzatura e dell'area circostante all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il capitolo V riguarda anche i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)?
Solo in parte. Il capitolo V disciplina la pulibilità e la progettazione igienica dell'attrezzatura. L'idoneità intrinseca dei materiali — assenza di migrazioni pericolose — è retta dal Reg. (CE) n. 1935/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004 e le condizioni di fabbricazione dalle GMP del Reg. (CE) n. 2023/2006 art. 4, Reg. (CE) n. 2023/2006. I due regimi si applicano insieme.
La disinfezione è sempre obbligatoria?
No: la pulizia è sempre dovuta, la disinfezione "se necessario" all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La necessità va determinata dall'analisi dei pericoli del processo art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e formalizzata nella procedura di sanificazione del manuale di autocontrollo.
Serve un termometro nelle celle frigorifere?
Ove il controllo della temperatura sia rilevante per la sicurezza, sì: le apparecchiature devono essere munite dei dispositivi di controllo necessari a garantire gli obiettivi del regolamento all. II, cap. V, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il controllo delle temperature si coordina con i requisiti di trattamento termico.
I contenitori a perdere devono essere disinfettabili?
No: la lettera c) esclude espressamente i contenitori e gli imballaggi a perdere dal requisito di essere sempre puliti e, ove necessario, disinfettati all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Restano però soggetti ai requisiti generali di idoneità dei materiali a contatto art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004.
Chi controlla il rispetto del capitolo V e con quali conseguenze?
Il rispetto è verificato dagli organi del controllo ufficiale. Le sanzioni sono nazionali: in Italia le violazioni dei requisiti d'igiene dell'allegato II sono punite dal D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il confronto tra Stati membri è nelle pagine paese.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (CELEX 02004R1935-20210327): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (CELEX 02006R2023-20080417): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20080417 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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