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Allegato I Reg. (CE) 852/2004 — Produzione primaria

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'Allegato I del Reg. (CE) n. 852/2004 detta i requisiti d'igiene per la produzione primaria e le operazioni associate. Si divide in Parte A (requisiti generali: ambito, igiene, registrazioni) e Parte B (raccomandazioni per i manuali di corretta prassi). Testo consolidato al 24 marzo 2021.

ALLEGATO IProduzione primariaTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

L'allegato I è il corrispettivo, per la fase primaria, dei requisiti generali che l'allegato II detta per tutte le fasi successive della filiera all. II, Reg. (CE) n. 852/2004. La scelta del legislatore del 2004 è stata di ricomprendere per la prima volta la produzione primaria nel campo di applicazione della normativa orizzontale d'igiene, in coerenza con l'approccio «dai campi alla tavola» affermato dalla legislazione alimentare generale, che copre tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione art. 1, Reg. (CE) n. 178/2002. La disciplina è però calibrata sulla specificità agricola: i requisiti sono espressi con clausole di adeguatezza («se del caso», «ove necessario», «per quanto possibile») che modulano l'obbligo in funzione del rischio concreto, e la sorveglianza dei pericoli è affidata a buone prassi più che a un sistema di autocontrollo formalizzato.

La produzione primaria è definita dalla legislazione alimentare generale, le cui definizioni si applicano al regolamento in forza del rinvio dell'articolo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: è la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, nonché la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002. Le operazioni associate sono quelle elencate al punto 1 della Parte A all. I, parte A, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Struttura: due parti

ParteNaturaContenuto
AVincolanteAmbito d'applicazione (sez. I), requisiti in materia di igiene (sez. II), tenuta delle registrazioni (sez. III) all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004
BRaccomandatoriaOrientamenti che i manuali di corretta prassi degli articoli da 7 a 9 dovrebbero contenere all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004

La Parte A impone obblighi direttamente esigibili; la Parte B non impone nulla di per sé, ma indirizza i manuali di corretta prassi elaborati a livello nazionale ex articolo 8 o unionale ex articolo 9 art. 8, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Ambito soggettivo e coordinamento

Destinatari sono gli operatori del settore alimentare che intervengono nella produzione primaria e nelle operazioni associate. Restano fuori dal campo di applicazione del regolamento la produzione per uso domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali, rimessa al diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Per i prodotti di origine animale i requisiti dell'allegato I si sommano a quelli specifici del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004. La registrazione dello stabilimento presso l'autorità competente si applica anche alla produzione primaria art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

La modifica del 2021: gli allergeni nella produzione primaria

Il Reg. (UE) 2021/382 ha inserito nella Parte A il punto 5-bis, che vieta di usare attrezzature, veicoli o contenitori impiegati per sostanze o prodotti allergenici — quelli elencati nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 all. II, Reg. (UE) n. 1169/2011 — per alimenti che non li contengono, salvo previa pulizia e controllo dell'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004. È la prima volta che la gestione della contaminazione crociata da allergeni entra esplicitamente nella disciplina della fase primaria. Lo stesso pacchetto di modifica ha introdotto, nell'allegato II, il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare.

Profili sanzionatori

L'allegato I non contiene sanzioni: la disciplina sanzionatoria è nazionale. In Italia le violazioni dei requisiti d'igiene sono punite in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il confronto tra Stati membri è nella sezione paesi.

Domande frequenti

Che cos'è l'allegato I del Regolamento 852/2004?

È l'allegato che detta i requisiti d'igiene per la produzione primaria (coltivazione, allevamento, caccia, pesca, raccolta) e per le operazioni associate come il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti primari sul luogo di produzione all. I, Reg. (CE) n. 852/2004. Si divide nella Parte A, vincolante, e nella Parte B, che orienta i manuali di corretta prassi.

La produzione primaria deve applicare l'HACCP?

No, non l'obbligo di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP: l'articolo 5 si applica solo alle fasi successive alla produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il produttore primario resta però tenuto ai requisiti d'igiene dell'allegato I, Parte A all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004, e all'obbligo generale dell'articolo 4 art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che differenza c'è tra Parte A e Parte B dell'allegato I?

La Parte A impone obblighi vincolanti (ambito, requisiti d'igiene, tenuta delle registrazioni) all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La Parte B contiene raccomandazioni: indica i contenuti che i manuali di corretta prassi dovrebbero avere per aiutare i produttori a controllare i pericoli all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, ma non è di per sé fonte di obblighi.

Cosa ha cambiato il Regolamento 2021/382 nell'allegato I?

Ha inserito nella Parte A il punto 5-bis, che disciplina la gestione degli allergeni: attrezzature, veicoli e contenitori usati per sostanze allergeniche non possono essere impiegati per alimenti che non le contengono senza pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004. La modifica si applica dal 24 marzo 2021.

Chi è escluso dall'allegato I?

La produzione, preparazione e conservazione domestica per consumo privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali, che il regolamento rimette al diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Gli obblighi operativi per l'Italia sono trattati nelle pagine su adempimenti e settori.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).