Vai al contenuto
ce85204.com

Art. 4 Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti generali e specifici d'igiene

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'articolo 4 del Reg. (CE) n. 852/2004 impone i requisiti d'igiene: la produzione primaria segue l'allegato I, parte A; le fasi successive l'allegato II. Aggiunge misure specifiche — criteri microbiologici (rinvio al Reg. 2073/2005), controllo delle temperature, catena del freddo, campionature e analisi.

Articolo 4Requisiti generali e specifici in materia d'igieneTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2

Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

3

Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:

  • a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;

  • b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;

  • c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

  • d) mantenimento della catena del freddo;

  • e) campionature e analisi.

4

La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

5

Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.

6

Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio ai fini dell'osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

L'articolo 4 è la norma che dà contenuto concreto all'obbligo generale dell'articolo 3: stabilisce quali requisiti d'igiene si applicano, distinguendoli per fase della catena alimentare art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La scelta di fondo è una bipartizione: da un lato la produzione primaria, presidiata da un corpo di regole più snello (allegato I, parte A); dall'altro tutte le fasi successive — trasformazione, preparazione, deposito, trasporto, somministrazione, dettaglio — presidiate dal corpo principale e più dettagliato dei requisiti (allegato II) art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Su questo scheletro il paragrafo 3 innesta un secondo strato: le misure igieniche specifiche di natura tecnica (criteri microbiologici, temperature, catena del freddo, campionature), il cui contenuto puntuale è demandato ad atti della Commissione.

Ambito soggettivo

Destinatario è l'operatore del settore alimentare in ogni fase. Il paragrafo 1 individua il sottoinsieme dei produttori primari e di chi svolge le operazioni connesse elencate nell'allegato I (trasporto, magazzinaggio e manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione, trasporto di animali vivi, trasporto dal luogo di produzione a uno stabilimento) art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 2 riguarda tutti gli altri: chi opera in una qualsiasi fase successiva art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La linea di separazione è la stessa che l'articolo 5 usa per delimitare l'obbligo HACCP art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: coerenza voluta dal legislatore, perché produzione primaria e fasi successive hanno rischi e strumenti di controllo diversi.

Ambito oggettivo: l'architettura per allegati

FaseRequisiti generaliRequisiti specifici
Produzione primaria e operazioni connesse (all. I)Allegato I, parte A all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004Reg. (CE) n. 853/2004, se alimenti di origine animale art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004
Fasi successive (trasformazione, deposito, trasporto, dettaglio, somministrazione)Allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004Reg. (CE) n. 853/2004, se alimenti di origine animale art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004

L'allegato II è organizzato in capitoli tematici, richiamati qui perché costituiscono il contenuto operativo del paragrafo 2: locali, trasporto, attrezzature, rifiuti alimentari, rifornimento idrico, igiene del personale, prodotti alimentari e formazione. I requisiti di temperatura degli alimenti hanno la loro sede nell'allegato II, capitolo IX all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.

Le misure specifiche del paragrafo 3

Il paragrafo 3 elenca cinque misure che gli OSA adottano "se necessario" art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. L'inciso "se necessario" non è una facoltà discrezionale: significa che la misura si applica quando è pertinente al tipo di alimento e di processo, secondo l'esito dell'analisi dei pericoli.

  • a) Criteri microbiologici. Parametri di sicurezza e di igiene di processo che i prodotti devono rispettare. Il contenuto è fissato dal Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005, che gli OSA sono tenuti a osservare e a verificare in sede di validazione delle procedure di autocontrollo.
  • b) Procedure per gli obiettivi del regolamento. Le procedure necessarie a conseguire gli obiettivi di sicurezza; si saldano con l'autocontrollo dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • c) Controllo delle temperature. Requisito trasversale per gli alimenti deperibili; per l'allegato II, capitolo IX, gli alimenti che favoriscono la crescita microbica vanno mantenuti a temperature idonee all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • d) Mantenimento della catena del freddo. Continuità del regime di temperatura controllata lungo tutte le fasi, dal deposito al trasporto alla vendita.
  • e) Campionature e analisi. Prelievi e prove di laboratorio per verificare la conformità, in particolare ai criteri microbiologici; il piano di campionamento è parte della verifica del sistema art. 4, Reg. (CE) n. 2073/2005.

Coordinamento con altre norme

Il paragrafo 4 conferisce alla Commissione il potere di stabilire criteri, requisiti, obiettivi e metodi di campionatura e analisi art. 4, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004: il principale atto adottato in forza di questa delega è il Reg. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici art. 1, Reg. (CE) n. 2073/2005. Il paragrafo 5 introduce una clausola di equivalenza metodologica: in assenza di metodi di campionamento o analisi specificati, l'OSA può usare metodi appropriati previsti da altra normativa unionale o nazionale o, in mancanza, metodi che offrano risultati equivalenti al metodo di riferimento, purché scientificamente convalidati secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale art. 4, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 6 richiama i manuali di corretta prassi degli articoli 7, 8 e 9 come ausilio all'osservanza degli obblighi art. 4, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano dei controlli, la conformità ai requisiti dell'articolo 4 è verificata nell'ambito dei controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625 art. 9, Reg. (UE) 2017/625.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Requisiti generali e prerequisiti dell'HACCP. I requisiti dell'allegato II sono, sul piano funzionale, i prerequisiti (PRP) su cui poggia l'autocontrollo: senza locali idonei, acqua potabile, igiene del personale e controllo dei rifiuti, l'analisi dei pericoli dell'articolo 5 non ha basi art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. A nostro avviso il rapporto è gerarchico: l'articolo 4 è la base, l'articolo 5 la copertura.

"Se necessario" e proporzionalità. Come per l'intero regolamento, l'applicazione delle misure del paragrafo 3 è modulata sulla natura dell'attività: un esercizio che tratta solo alimenti stabili a temperatura ambiente non applica le misure sulla catena del freddo art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La scelta va però motivata nell'analisi dei pericoli e resta sindacabile in sede di controllo.

Profili sanzionatori

L'articolo 4 non prevede sanzioni proprie: la potestà sanzionatoria è degli Stati membri, con misure effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia le violazioni dei requisiti generali e specifici d'igiene sono sanzionate dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro con importi e autorità competenti è nella pagina sulle sanzioni italiane.

Giurisprudenza

Rileva in modo diretto CGUE, sez. IV, 13 novembre 2014, causa C-443/13, Reindl (ECLI:EU:C:2014:2370): la Corte ha affermato che l'operatore del settore alimentare intervenuto nella sola fase di distribuzione è tenuto al rispetto dei criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005, criteri che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) n. 852/2004 richiama come misura specifica art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La pronuncia conferma che le misure del paragrafo 3 non sono meri obiettivi programmatici, ma obblighi azionabili nei confronti di ciascun operatore.

Attuazione negli Stati membri

L'articolo 4 è direttamente applicabile. Il suo contenuto tecnico è completato da atti unionali (in primis il Reg. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici art. 1, Reg. (CE) n. 2073/2005) e dai manuali nazionali di corretta prassi validati ex articolo 8 art. 8, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Per l'Italia le sanzioni sono nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; quadro generale nella pagina Italia e confronto tra Stati nelle pagine paese.

Errori frequenti

  • Applicare l'allegato II alla produzione primaria. Alla produzione primaria e alle operazioni connesse si applica l'allegato I, parte A, non l'allegato II art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: sono due regimi distinti.
  • Trattare le misure del paragrafo 3 come facoltative. L'inciso "se necessario" indica pertinenza al processo, non discrezionalità: dove l'alimento è deperibile, controllo delle temperature e catena del freddo sono dovuti art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, e i criteri microbiologici del Reg. 2073/2005 sono cogenti art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005.
  • Ignorare il Reg. 853/2004 per gli alimenti di origine animale. Ai requisiti generali dell'articolo 4 si sommano quelli specifici del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 3, Reg. (CE) n. 853/2004: carni, latte, prodotti della pesca e uova hanno regole ulteriori.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra allegato I e allegato II del Reg. 852/2004?

L'allegato I, parte A, contiene i requisiti d'igiene della produzione primaria e delle operazioni connesse all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004; l'allegato II contiene i requisiti generali per tutte le fasi successive — trasformazione, deposito, trasporto, dettaglio, somministrazione art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. L'articolo 4 assegna ciascun operatore all'uno o all'altro in base alla fase svolta.

Che cosa sono le misure igieniche specifiche del paragrafo 3?

Sono cinque misure che l'OSA adotta se necessario: rispetto dei criteri microbiologici, procedure per gli obiettivi del regolamento, controllo delle temperature, mantenimento della catena del freddo e campionature e analisi art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il contenuto tecnico è fissato dalla Commissione art. 4, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.

Dove sono definiti i criteri microbiologici richiamati dall'articolo 4?

Nel Reg. (CE) n. 2073/2005, adottato in forza della delega del paragrafo 4 art. 4, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Esso fissa criteri di sicurezza alimentare e criteri di igiene di processo che gli OSA devono rispettare e verificare art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005, con i relativi piani di campionamento art. 4, Reg. (CE) n. 2073/2005.

La catena del freddo è obbligatoria per legge?

Sì, per gli alimenti che la richiedono. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d) impone il mantenimento della catena del freddo come misura specifica art. 4, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, e l'allegato II, capitolo IX, prescrive che gli alimenti deperibili siano tenuti a temperature idonee all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004.

Un'attività di sola somministrazione deve applicare tutto l'allegato II?

Deve applicare i capitoli pertinenti alla propria attività: i requisiti si selezionano in funzione della fase e dei processi svolti, secondo l'obbligo generale dell'articolo 3 art. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. I capitoli su locali, igiene del personale e prodotti alimentari si applicano di regola a chiunque manipoli alimenti art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Quali metodi di campionamento e analisi si possono usare?

Quelli fissati dalla normativa attuativa (in primis il Reg. 2073/2005). In assenza di metodi specificati, l'OSA può usare metodi appropriati previsti da altra normativa unionale o nazionale o, in mancanza, metodi che diano risultati equivalenti al metodo di riferimento, purché scientificamente convalidati secondo protocolli riconosciuti a livello internazionale art. 4, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004.

I manuali di corretta prassi aiutano a rispettare l'articolo 4?

Sì. Il paragrafo 6 prevede espressamente che gli OSA possano usare i manuali di corretta prassi di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio all'osservanza dei loro obblighi art. 4, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004: sono strumenti volontari ma di grande utilità applicativa, specie per le piccole imprese.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).