Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Regolamento (CE) n. 852/2004, adottato il 29 aprile 2004 e applicabile dal 1° gennaio 2006, stabilisce le norme generali di igiene degli alimenti per tutti gli operatori del settore alimentare. Si articola in 5 capi (18 articoli) e 2 allegati; modificato dai Reg. 1019/2008, 219/2009 e 2021/382, testo consolidato al 24 marzo 2021.
In sintesi
- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari rivolte agli operatori del settore alimentare (OSA), lungo tutta la catena alimentare a partire dalla produzione primaria art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Adottato il 29 aprile 2004 nell'ambito del cosiddetto «pacchetto igiene», si applica dal 1° gennaio 2006 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Obblighi cardine: rispetto dei requisiti degli allegati art. 4, Reg. (CE) n. 852/2004, procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, registrazione degli stabilimenti presso l'autorità competente art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Struttura: cinque capi (18 articoli), più l'allegato I (produzione primaria) e l'allegato II (requisiti generali per tutti gli altri OSA).
- Tre modifiche: Reg. (CE) n. 1019/2008 (M1), Reg. (CE) n. 219/2009 (M2) e Reg. (UE) 2021/382 (M3); il testo consolidato vigente è aggiornato al 24 marzo 2021.
Commento
Ratio e genesi
Il regolamento è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 29 aprile 2004, come pilastro «orizzontale» del pacchetto igiene: un corpo unico di regole generali valide per ogni alimento e per ogni fase della filiera, fondato sulla responsabilità primaria dell'operatore già affermata dalla legislazione alimentare generale art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002. Con la sua applicazione ha abrogato la direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, superando il precedente sistema frammentato di direttive verticali.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 139 del 30 aprile 2004 e ripubblicato, per rettifica dell'intero atto, nella Gazzetta ufficiale L 226 del 25 giugno 2004 Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004: è a quest'ultima versione che occorre fare riferimento. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° gennaio 2006, in coordinamento con l'entrata in applicazione degli altri atti del pacchetto igiene art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
Struttura: cinque capi e due allegati
| Capo | Articoli | Contenuto |
|---|---|---|
| I — Disposizioni generali | 1-3 | Ambito di applicazione, definizioni, obbligo generale |
| II — Obblighi degli OSA | 4-6 | Requisiti generali e specifici, procedure HACCP, controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento |
| III — Manuali di corretta prassi | 7-9 | Elaborazione, diffusione e uso dei manuali, manuali nazionali e comunitari |
| IV — Importazioni ed esportazioni | 10-11 | Alimenti importati ed esportati |
| V — Disposizioni finali | 12-18 | Misure di attuazione, comitato, abrogazione, entrata in vigore |
Ai capi si affiancano due allegati: l'allegato I detta i requisiti per la produzione primaria e le operazioni associate all. I, Reg. (CE) n. 852/2004, mentre l'allegato II contiene i requisiti generali in materia di igiene, articolati in dodici capitoli più due capitoli aggiunti nel 2021, per tutti gli OSA diversi dai produttori primari all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
Le tre modifiche e la rettifica
Il testo consolidato vigente (CELEX 02004R0852-20210324) integra tre atti modificativi:
- M1 — Reg. (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008: ha modificato l'allegato II, capitolo VII, in materia di rifornimento idrico, ammettendo l'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e di acqua di mare pulita per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 (si veda il capitolo 7 dell'allegato II).
- M2 — Reg. (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009: intervento di adeguamento procedurale, che ha allineato alla procedura di regolamentazione con controllo le competenze di esecuzione previste dagli articoli 13 e 14 art. 13, Reg. (CE) n. 852/2004.
- M3 — Reg. (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021, applicabile dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382: ha introdotto la gestione degli allergeni alimentari nella produzione primaria all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004, il capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti all. II, cap. V bis, Reg. (CE) n. 852/2004 e il capitolo XI-bis sulla cultura della sicurezza alimentare all. II, cap. XI bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
A questi si aggiunge la rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 226 del 25 giugno 2004 Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, che ha ripubblicato integralmente l'atto correggendo la prima pubblicazione. Il testo integrale aggiornato è consultabile nella pagina testo consolidato.
Coordinamento con le altre norme
Il regolamento opera dentro l'architettura della legislazione alimentare generale: le definizioni di «alimento», «impresa alimentare» e «operatore del settore alimentare» sono quelle del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, richiamate espressamente dall'articolo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Per gli alimenti di origine animale si applicano in aggiunta le norme specifiche del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004; i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari sono fissati dal Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 3, Reg. (CE) n. 2073/2005.
I controlli ufficiali sul rispetto del regolamento sono oggi disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625, che ha abrogato i Reg. (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004: i riferimenti a questi due atti, ancora frequenti in molte fonti divulgative, vanno intesi come fatti al regolamento del 2017.
Attuazione e profili sanzionatori
In quanto regolamento, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004. Restano invece nazionali le sanzioni: in Italia il quadro sanzionatorio è dettato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Le pagine della sezione paesi raccolgono attuazione, autorità competenti e sanzioni per Stato membro.
Domande frequenti
Cosa disciplina il regolamento 852/2004?
Il Reg. (CE) n. 852/2004 stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari per gli operatori del settore alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. È la norma «orizzontale» del pacchetto igiene: si applica a ogni alimento, mentre il Reg. (CE) n. 853/2004 aggiunge requisiti specifici per gli alimenti di origine animale.
Da quando si applica il regolamento 852/2004?
Il regolamento è stato adottato il 29 aprile 2004 e si applica dal 1° gennaio 2006 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004. Da quella data ha sostituito la direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
A chi si applica e chi è escluso?
Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare, compresa la produzione primaria. Sono escluse la produzione, preparazione e conservazione domestica per consumo privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali, disciplinata dal diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. I dettagli sono nella pagina dedicata all'articolo 1.
Quali sono gli obblighi principali per un'impresa alimentare?
Tre nuclei: rispettare i requisiti generali e specifici di igiene degli allegati I e II art. 4, Reg. (CE) n. 852/2004; predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (per le fasi successive alla produzione primaria) art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; notificare ogni stabilimento all'autorità competente ai fini della registrazione e, nei casi previsti, ottenere il riconoscimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il regolamento 852/2004 prevede un certificato o un attestato?
No. Il regolamento non istituisce alcun certificato: prevede obblighi, cioè la registrazione dello stabilimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, l'autocontrollo basato sui principi HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e la formazione degli addetti all. II, cap. XII, Reg. (CE) n. 852/2004. Gli attestati di formazione sono disciplinati dal diritto nazionale o regionale degli Stati membri.
Quante volte è stato modificato il regolamento 852/2004?
Tre volte: dal Reg. (CE) n. 1019/2008 (acqua pulita per i prodotti della pesca, allegato II capitolo VII), dal Reg. (CE) n. 219/2009 (procedure di comitato, articoli 13 e 14) e dal Reg. (UE) 2021/382 (allergeni nella produzione primaria, ridistribuzione degli alimenti, cultura della sicurezza alimentare), applicabile dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. Va inoltre considerata la rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25 giugno 2004 Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004.
Dove si legge il testo ufficiale aggiornato?
La versione consolidata al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324) è pubblicata su EUR-Lex e riprodotta integralmente, con struttura navigabile per articolo e comma, nella pagina testo consolidato di questo sito. Fa fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Che differenza c'è tra allegato I e allegato II?
L'allegato I si applica agli OSA della produzione primaria e delle operazioni associate (trasporto, magazzinaggio, manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione) all. I, Reg. (CE) n. 852/2004; l'allegato II detta i requisiti generali — locali, trasporto, attrezzature, igiene personale, formazione — per tutti gli altri OSA all. II, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex, Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex, Reg. (CE) n. 852/2004, versione originale, GU L 139 del 30.4.2004 (CELEX 32004R0852): eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex, Rettifica del Reg. (CE) n. 852/2004, GU L 226 del 25.6.2004: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852R(01) — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex, Reg. (CE) n. 1019/2008: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1019 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex, Reg. (CE) n. 219/2009: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex, Reg. (UE) 2021/382: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: www.normattiva.it — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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