All. II, Cap. V bis Reg. (CE) 852/2004 — Ridistribuzione degli alimenti
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'All. II, Cap. V bis del Reg. (CE) n. 852/2004, introdotto dal Reg. (UE) 2021/382 e in vigore dal 24 marzo 2021, consente all'OSA di ridistribuire alimenti a fini di donazione previa verifica di sicurezza. Gli alimenti con data di scadenza vanno ridistribuiti prima di tale data; quelli con termine minimo di conservazione (TMC) anche dopo.
Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
1gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (). Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.
2Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
— la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (), se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (), nel caso di prodotti di origine animale.
In sintesi
- Il capitolo V bis, introdotto dal Reg. (UE) 2021/382 e in vigore dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382, consente agli operatori del settore alimentare (OSA) di ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare a condizioni definite all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Presupposto è la verifica sistematica che gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 14, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002.
- Distinzione cardine sulle date: gli alimenti con data di scadenza ("da consumare entro") vanno ridistribuiti prima di tale data; quelli con termine minimo di conservazione (TMC, "da consumarsi preferibilmente entro") anche dopo; quelli per cui il TMC non è richiesto, in qualsiasi momento all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Chi manipola tali alimenti deve valutarne sicurezza e idoneità tenendo conto almeno di: durata residua, integrità dell'imballaggio, condizioni di magazzinaggio e trasporto (temperatura), data di congelamento ove applicabile, condizioni organolettiche e rintracciabilità dei prodotti di origine animale all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il capitolo non sposta la responsabilità: l'OSA resta responsabile della sicurezza degli alimenti che immette o ridistribuisce art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002 e degli obblighi generali di sicurezza art. 14, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002.
Commento
Ratio e genesi
Il capitolo V bis è stato inserito nell'allegato II dal Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. La sua funzione è dare certezza giuridica alla donazione alimentare: prima della modifica, gli OSA e le organizzazioni caritative operavano in un quadro in cui la ridistribuzione di alimenti prossimi alla scadenza o già oltre il termine minimo di conservazione era priva di una base espressa nel diritto dell'igiene, con conseguente prudenza eccessiva e spreco. Il capitolo codifica le condizioni alle quali la ridistribuzione è ammessa, in coerenza con l'obiettivo dell'Unione di ridurre lo spreco alimentare e con gli orientamenti della Commissione sulla donazione di alimenti (comunicazione 2020/C 199/01, v. Fonti). È una novità dello stesso pacchetto di modifiche che ha introdotto la cultura della sicurezza alimentare: la genesi comune è segnalata nella pagina aggiornamenti.
Il capitolo non introduce una deroga alla sicurezza alimentare: la ribadisce. La ridistribuzione è consentita solo dopo la verifica che l'alimento non sia dannoso per la salute e sia adatto al consumo umano secondo il parametro generale dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 14, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002, cioè lo stesso standard applicabile all'immissione ordinaria sul mercato.
Ambito soggettivo
Destinatari sono gli operatori del settore alimentare che intendono ridistribuire alimenti a fini di donazione: la grande distribuzione, i produttori, la ristorazione, i grossisti che cedono a banchi alimentari e organizzazioni caritative. Il capitolo si applica anche agli OSA che "manipolano" gli alimenti ridistribuiti (punto 2): la stessa organizzazione ricevente, se manipola gli alimenti, è OSA e assume i relativi obblighi di valutazione all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La responsabilità non è delegabile per il solo fatto della donazione: ciascun OSA della catena risponde della fase sotto il proprio controllo art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002.
Ambito oggettivo: la disciplina delle date
Il punto 1 àncora la ridistribuzione alla disciplina delle indicazioni di data del Reg. (UE) n. 1169/2011 all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Tre regimi:
| Indicazione | Regime | Ridistribuzione |
|---|---|---|
| Data di scadenza ("da consumare entro") — art. 24 Reg. 1169/2011 | parametro di sicurezza | ammessa solo prima della data |
| Termine minimo di conservazione (TMC, "da consumarsi preferibilmente entro") — art. 2, par. 2, lett. r) Reg. 1169/2011 | parametro di qualità | ammessa fino alla data e anche dopo |
| Alimenti per cui il TMC non è richiesto — all. X, punto 1, lett. d) Reg. 1169/2011 | esenti | ammessa in qualsiasi momento |
La distinzione tra data di scadenza e TMC è il cuore della disposizione. La data di scadenza riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico: superata, l'alimento è considerato a rischio per la salute e non può essere ridistribuito art. 24, Reg. (UE) n. 1169/2011. Il termine minimo di conservazione indica la data fino alla quale l'alimento conserva le proprie caratteristiche qualitative: oltre tale termine l'alimento non è per ciò solo dannoso e resta commercializzabile e donabile, purché la valutazione di sicurezza dia esito positivo art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1169/2011. A nostro avviso è qui che si concentra il valore pratico del capitolo: legittima espressamente la donazione di prodotti oltre il TMC, che è la quota più rilevante dell'invenduto recuperabile.
Il punto 2: la valutazione di sicurezza
Chi manipola gli alimenti da ridistribuire deve valutare se non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004: il TMC o la data di scadenza, assicurando una durata residua sufficiente per una ridistribuzione e un uso sicuri da parte del consumatore finale; l'integrità dell'imballaggio, se opportuno; le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti di temperatura; la data di congelamento conformemente all'allegato II, sezione IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, se applicabile all. II, Reg. (CE) n. 853/2004; le condizioni organolettiche; la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011, per i prodotti di origine animale. L'elenco è un minimo ("almeno"): la valutazione integra, non sostituisce, le procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il requisito della "durata residua sufficiente" impone che la donazione non avvenga all'ultimo istante utile: deve restare tempo perché l'alimento sia trasportato, distribuito e consumato in sicurezza. Il rispetto delle temperature nel magazzinaggio e nel trasporto rinvia ai requisiti sul trasporto e sui prodotti alimentari, e presuppone il mantenimento della catena del freddo.
Coordinamento con altre norme
Con il Reg. (CE) n. 178/2002: la ridistribuzione resta soggetta al divieto di immettere alimenti a rischio art. 14, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002, alla responsabilità dell'OSA art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002 e agli obblighi di rintracciabilità art. 18, Reg. (CE) n. 178/2002. Con il Reg. (UE) n. 1169/2011: la disciplina delle date di scadenza e del TMC è il presupposto tecnico dell'intero capitolo art. 24, Reg. (UE) n. 1169/2011. Con il Reg. (CE) n. 853/2004: la data di congelamento dei prodotti di origine animale è un elemento della valutazione all. II, Reg. (CE) n. 853/2004. Con l'articolo 5: la ridistribuzione è una fase del processo che va coperta dall'analisi dei pericoli. La rintracciabilità dei prodotti di origine animale segue, come richiamato dal testo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
Oltre il TMC non significa "senza limiti". La donazione di prodotti oltre il termine minimo di conservazione è consentita, ma resta subordinata alla valutazione del punto 2 e al giudizio di idoneità al consumo all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004: un prodotto con imballaggio compromesso o alterazioni organolettiche non è ridistribuibile per il solo fatto di avere un TMC anziché una data di scadenza.
Rapporto con il diritto nazionale. Diversi Stati membri hanno normative che agevolano la donazione. In Italia la legge 19 agosto 2016, n. 166 (cosiddetta "legge Gadda") disciplina la donazione e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà e ammette espressamente la cessione gratuita di prodotti oltre il TMC; il capitolo V bis e la legge nazionale si integrano. Il quadro nazionale è nelle pagine paese.
Profili sanzionatori
Il capitolo non prevede sanzioni proprie. Restano applicabili le sanzioni per l'immissione di alimenti a rischio e per la violazione degli obblighi generali di igiene, di competenza degli Stati membri art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002; in Italia, le violazioni dei requisiti dell'allegato II del Reg. 852/2004 sono sanzionate dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. La ridistribuzione conforme al capitolo V bis non è essa stessa fonte di responsabilità aggiuntiva: la responsabilità sorge dalla violazione degli obblighi di sicurezza, non dalla donazione in sé.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente al capitolo V bis dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004, disposizione di introduzione recente (24 marzo 2021). Rileva in via sistematica il principio, affermato dalla giurisprudenza sull'art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002, secondo cui la nozione di alimento "a rischio" è oggettiva e prescinde dalla destinazione commerciale o solidaristica art. 14, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002.
Attuazione negli Stati membri
Il capitolo è direttamente applicabile dal 24 marzo 2021 e non richiede recepimento. Gli Stati membri agiscono sul piano sanzionatorio art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002 e con normative nazionali di favore per la donazione. Per l'Italia rilevano la legge n. 166/2016 e le sanzioni del D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro è nelle pagine paese e l'inquadramento cronologico negli aggiornamenti.
Errori frequenti
- Credere che si possano donare alimenti scaduti. La data di scadenza è un limite di sicurezza: oltre di essa la ridistribuzione non è ammessa all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 24, Reg. (UE) n. 1169/2011. Solo il termine minimo di conservazione può essere superato, e comunque previa valutazione.
- Confondere TMC e data di scadenza. Sono istituti diversi: il TMC ("da consumarsi preferibilmente entro") indica la qualità, la data di scadenza ("da consumare entro") la sicurezza art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1169/2011. La ridistribuzione oltre la data è possibile solo per il primo.
- Ritenere che la donazione trasferisca la responsabilità. L'OSA che ridistribuisce resta responsabile della sicurezza e deve compiere la valutazione del punto 2 all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002: la finalità solidaristica non attenua gli obblighi di igiene.
Domande frequenti
Da quando è possibile ridistribuire alimenti a fini di donazione ai sensi del Reg. 852/2004?
Il capitolo V bis dell'allegato II, che disciplina la ridistribuzione a fini di donazione, è stato introdotto dal Reg. (UE) 2021/382 ed è applicabile dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382 all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Si possono donare alimenti oltre la data di scadenza?
No. Gli alimenti con data di scadenza ("da consumare entro") possono essere ridistribuiti solo prima di tale data all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: oltre la scadenza l'alimento è considerato a rischio per la salute art. 24, Reg. (UE) n. 1169/2011 e non è donabile.
Si possono donare alimenti oltre il termine minimo di conservazione (TMC)?
Sì. Per gli alimenti con termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro") la ridistribuzione è ammessa fino alla data e anche dopo all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, purché la valutazione di sicurezza e idoneità del punto 2 dia esito positivo all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Che cosa deve valutare chi ridistribuisce gli alimenti?
Almeno: la durata residua (sufficiente per un uso sicuro), l'integrità dell'imballaggio, le condizioni di magazzinaggio e trasporto e le temperature, la data di congelamento ove applicabile all. II, Reg. (CE) n. 853/2004, le condizioni organolettiche e la rintracciabilità dei prodotti di origine animale all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
La donazione trasferisce la responsabilità dall'impresa all'associazione?
No. Ogni OSA risponde della fase sotto il proprio controllo art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002; l'organizzazione che manipola gli alimenti diventa a sua volta OSA e assume gli obblighi di valutazione all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La finalità solidaristica non riduce lo standard di sicurezza art. 14, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002.
Il capitolo V bis si applica anche ai prodotti di origine animale?
Sì, con un elemento aggiuntivo: per i prodotti di origine animale la valutazione deve garantire la rintracciabilità e considerare la data di congelamento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, ove applicabile all. II, Reg. (CE) n. 853/2004 all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Serve una procedura HACCP per la ridistribuzione?
La ridistribuzione è una fase del processo e va coperta dalle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: la valutazione del capitolo V bis integra tali procedure e ne costituisce l'applicazione al caso della donazione all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 della Commissione che modifica gli allegati del Reg. (CE) n. 852/2004 (CELEX 32021R0382): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (CELEX 02011R1169-20180101): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (CELEX 02004R0853-20250101): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20250101 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2020/C 199/01, orientamenti dell'UE sulla donazione di alimenti (CELEX 52020XC0616(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0616(01) — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — Legge 19 agosto 2016, n. 166: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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