All. II, Cap. VI Reg. (CE) 852/2004 — Rifiuti alimentari
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
All. II, Cap. VI del Reg. (CE) 852/2004 impone di rimuovere al più presto rifiuti alimentari, sottoprodotti non commestibili e altri scarti dai locali con alimenti, depositarli in contenitori chiudibili ed eliminarli in modo igienico e rispettoso dell'ambiente, senza che siano fonte diretta o indiretta di contaminazione.
1I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.
2I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.
3Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.
4Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.
In sintesi
- Il Capitolo VI impone che rifiuti alimentari, sottoprodotti non commestibili e altri scarti siano rimossi al più presto dai locali in cui si trovano gli alimenti, per evitarne l'accumulo all. II, cap. VI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Gli scarti vanno depositati in contenitori chiudibili, salvo che l'operatore dimostri all'autorità competente l'idoneità di altri contenitori o sistemi di evacuazione; i contenitori devono essere ben costruiti, in buone condizioni igieniche, facili da pulire e, se necessario, disinfettabili all. II, cap. VI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Servono disposizioni adeguate per il deposito e la rimozione degli scarti; i magazzini dei rifiuti vanno progettati e gestiti in modo da restare puliti e, ove necessario, al riparo da animali e infestanti all. II, cap. VI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Tutti i rifiuti vanno eliminati in modo igienico e rispettoso dell'ambiente, conforme alla normativa dell'Unione, e non devono costituire fonte diretta o indiretta di contaminazione all. II, cap. VI, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'obbligo è direttamente applicabile a tutti gli OSA successivi alla produzione primaria art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 ed è graduato secondo natura e dimensioni dell'impresa.
Commento
Ratio e genesi
Il Capitolo VI dell'allegato II è uno dei requisiti generali di igiene richiamati dall'articolo 4, che obbliga gli operatori del settore alimentare (OSA) in fase successiva alla produzione primaria a rispettare l'allegato II art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La ratio è impedire che gli scarti diventino un serbatoio di contaminazione crociata: rifiuti alimentari e sottoprodotti in decomposizione attirano infestanti, favoriscono la proliferazione microbica e possono trasferire pericoli biologici e chimici agli alimenti in lavorazione. La gestione dei rifiuti è quindi un tassello dei prerequisiti su cui si fonda l'autocontrollo, non un adempimento ambientale marginale.
Il capitolo è costruito su una sequenza logica: rimozione tempestiva (par. 1), contenimento adeguato (par. 2), deposito e rimozione organizzati (par. 3), smaltimento finale conforme (par. 4). Tutti e quattro i commi usano il verbo dell'obbligo ("devono"), ma incorporano la flessibilità tipica del regolamento attraverso le clausole "al più presto", "se necessario" e "ove necessario", che l'articolo 2 interpreta come "laddove risulti necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento" art. 2, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Ambito soggettivo
Il capitolo vincola ogni OSA che gestisce i propri locali dopo la produzione primaria: ristorazione, bar e caffetterie, food truck, laboratori, industrie, depositi, dettaglio. Per le strutture mobili e i chioschi il requisito si combina con il Capitolo III dell'allegato II, che estende i principi generali alle strutture temporanee. La dimensione dell'impresa incide sul "come", non sul "se": un piccolo bar assolve l'obbligo con un contenitore chiudibile e una raccolta frequente, uno stabilimento con un locale rifiuti dedicato.
Ambito oggettivo
L'oggetto sono tre categorie: i "rifiuti alimentari" (avanzi e alimenti non più destinati al consumo), i "sottoprodotti non commestibili" e gli "altri scarti" all. II, cap. VI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Le quattro regole:
| Comma | Obbligo | Contenuto operativo |
|---|---|---|
| 1 | Rimozione tempestiva | rimuovere gli scarti al più presto dai locali con alimenti, evitandone l'accumulo |
| 2 | Contenimento | contenitori chiudibili (salvo prova di idoneità di sistemi alternativi), ben costruiti, in buone condizioni igieniche, pulibili e, se necessario, disinfettabili |
| 3 | Deposito e rimozione | disposizioni adeguate; magazzini rifiuti puliti e, ove necessario, al riparo da animali e infestanti |
| 4 | Smaltimento finale | eliminazione igienica e rispettosa dell'ambiente, conforme alla normativa UE; nessuna contaminazione diretta o indiretta |
Due precisazioni testuali. Primo: il comma 2 non impone un unico modello di contenitore, ma pone il contenitore chiudibile come standard di default derogabile solo previa dimostrazione all'autorità competente che il sistema alternativo (ad esempio evacuazione sottovuoto o convogliatori chiusi) è adatto allo scopo. L'onere della prova grava sull'OSA. Secondo: il comma 4 rinvia espressamente alla "normativa comunitaria applicabile" allo smaltimento: il Capitolo VI regola l'igiene interna allo stabilimento, mentre la destinazione finale dei rifiuti resta governata dalla disciplina dell'Unione su rifiuti e sottoprodotti.
Coordinamento con altre norme
Il Capitolo VI si legge con il Capitolo I, che detta i requisiti generali dei locali e impedisce che il deposito rifiuti generi contaminazione, e con il Capitolo V sulle attrezzature, perché i contenitori dei rifiuti sono a tutti gli effetti attrezzatura da mantenere pulita all. II, cap. V, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il collegamento più stretto è con il Capitolo IX, che impone di proteggere gli alimenti da qualsiasi contaminazione in tutte le fasi all. II, cap. IX, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004: la gestione degli scarti è una delle misure che rende effettiva quella protezione.
Sul piano interpretativo il capitolo va tenuto distinto da due discipline vicine. Da un lato, la ridistribuzione degli alimenti introdotta nel 2021 dal Capitolo V-bis: un alimento ancora sicuro donato a fini di solidarietà non è un rifiuto e non ricade nel Capitolo VI all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Dall'altro, i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che sono retti da un quadro proprio dell'Unione (Reg. (CE) n. 1069/2009, v. Fonti): a nostro avviso il rinvio del comma 4 alla normativa UE include anche quella disciplina quando lo scarto è di origine animale.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
"Al più presto" non significa "immediatamente". Il comma 1 impone di evitare l'accumulo, non di rimuovere ogni singolo scarto in tempo reale. La comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 (v. Fonti) inquadra la gestione dei rifiuti tra le buone prassi igieniche: la frequenza di svuotamento va commisurata al volume prodotto e al rischio, e documentata nel manuale di autocontrollo come procedura di prerequisito.
Contenitore chiudibile e apertura non manuale. Il regolamento chiede il contenitore chiudibile ma non impone, di per sé, il comando a pedale. A nostro avviso, nelle aree di manipolazione di alimenti non confezionati il comando non manuale è la soluzione tecnicamente coerente con l'obbligo di evitare la contaminazione delle mani, in analogia con il requisito dei lavabi del Capitolo I; resta però una misura di buona prassi, non una prescrizione testuale del Capitolo VI.
Locale rifiuti dedicato. Il comma 3 non impone in ogni caso un locale separato: parla di "opportune disposizioni" e di magazzini "ove necessario" al riparo da infestanti. Per le piccole attività è sufficiente un'area identificata e gestita; per volumi elevati o rifiuti a rischio serve un locale dedicato. La scelta va motivata in funzione del rischio.
Profili sanzionatori
Il Capitolo VI non prevede sanzioni proprie: le misure sanzionatorie sono rimesse agli Stati membri, che devono renderle effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia la violazione dei requisiti generali di igiene dell'allegato II, incluso il Capitolo VI, è sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; il quadro con importi e autorità competenti è nella pagina sulle sanzioni italiane.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione del Capitolo VI dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004. La giurisprudenza nazionale in materia di rifiuti alimentari attiene di norma al concorso con la disciplina ambientale sui rifiuti e con quella sui sottoprodotti di origine animale, e non incide sulla lettura dei requisiti igienici qui commentati.
Attuazione negli Stati membri
Il Capitolo VI è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono sul solo piano sanzionatorio e sui controlli ufficiali, che verificano il rispetto dei requisiti generali di igiene art. 9, Reg. (UE) 2017/625. Per l'Italia: sanzioni nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, quadro generale nella pagina Italia.
Errori frequenti
- Confondere alimento invenduto e rifiuto. Un alimento ancora sicuro destinato a donazione segue il regime della ridistribuzione all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, non il Capitolo VI: trattarlo come rifiuto ne impedisce indebitamente il recupero.
- Ritenere obbligatorio in ogni caso un locale rifiuti separato. Il comma 3 richiede "opportune disposizioni" e magazzini "ove necessario" protetti dagli infestanti all. II, cap. VI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004: per le piccole attività basta un'area identificata e gestita.
- Credere che il Capitolo VI esaurisca lo smaltimento. Il comma 4 rinvia alla normativa UE applicabile all. II, cap. VI, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004: lo smaltimento finale e i sottoprodotti di origine animale seguono discipline proprie (Reg. (CE) n. 1069/2009, v. Fonti), che si aggiungono all'obbligo igienico.
Domande frequenti
I bidoni dei rifiuti in cucina devono avere il coperchio?
Sì. Il Capitolo VI impone contenitori chiudibili per rifiuti alimentari, sottoprodotti non commestibili e altri scarti, salvo che l'OSA dimostri all'autorità competente l'idoneità di un sistema di evacuazione alternativo all. II, cap. VI, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il coperchio evita accumulo di odori, proliferazione microbica e attrazione di infestanti nei locali dove sono presenti alimenti.
Ogni quanto vanno svuotati i rifiuti alimentari?
Il regolamento non fissa una frequenza numerica: impone di rimuovere gli scarti "al più presto" per evitarne l'accumulo nei locali con alimenti all. II, cap. VI, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La frequenza va commisurata al volume e al rischio e definita come procedura di prerequisito nel manuale di autocontrollo.
Serve un locale separato per i rifiuti?
Non sempre. Il Capitolo VI chiede "opportune disposizioni" per deposito e rimozione e magazzini rifiuti puliti e, "ove necessario", al riparo da animali e infestanti all. II, cap. VI, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Per un piccolo esercizio è sufficiente un'area identificata e gestita; un locale dedicato è necessario per volumi elevati o rifiuti a rischio.
Gli scarti di origine animale seguono solo il Regolamento 852/2004?
No. Il Capitolo VI ne disciplina l'igiene interna allo stabilimento, ma lo smaltimento finale rinvia alla normativa dell'Unione applicabile all. II, cap. VI, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004: i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono retti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 (v. Fonti), che si applica in aggiunta.
L'invenduto donato in beneficenza è un rifiuto?
No, se è ancora sicuro. La cessione a fini di solidarietà rientra nel Capitolo V-bis sulla ridistribuzione degli alimenti all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, introdotto nel 2021, e non nel regime dei rifiuti del Capitolo VI.
Cosa rischia chi non gestisce correttamente i rifiuti alimentari?
Il Capitolo VI non prevede sanzioni proprie: la potestà sanzionatoria è degli Stati membri, che devono renderla effettiva, proporzionata e dissuasiva art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia si applica la sanzione amministrativa del D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 (v. sanzioni italiane).
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (CELEX 02009R1069-20191214): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1069-20191214 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 sull'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (CELEX 52022XC0916(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0916(01) — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).