Art. 1 Reg. (CE) 852/2004 — Ambito di applicazione
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'articolo 1 del Reg. (CE) 852/2004 delimita il campo di applicazione delle norme generali di igiene alimentare: tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, esportazioni comprese. Esclude l'uso domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, che il paragrafo 3 rimette al diritto nazionale.
1Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;
b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;
d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;
f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.
Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.
2Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.
3Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
In sintesi
- L'articolo 1 stabilisce che il regolamento detta norme generali di igiene rivolte agli operatori del settore alimentare e si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, esportazioni comprese art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Quattro esclusioni: produzione primaria per uso domestico privato; preparazione e conservazione domestica per consumo privato; fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari; centri di raccolta e concerie che trattano materie prime per gelatina o collagene art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- La fornitura diretta di piccoli quantitativi non è disciplinata dal regolamento ma dal diritto nazionale, che deve comunque garantirne gli obiettivi art. 1, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Le definizioni operative (alimento, impresa alimentare, operatore) provengono dal Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, richiamato dall'articolo 2.
- Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2006 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
L'articolo 1 apre il regolamento fissandone i sette principi ispiratori: responsabilità primaria dell'operatore, sicurezza lungo tutta la catena alimentare a partire dalla produzione primaria, mantenimento della catena del freddo, applicazione generalizzata delle procedure basate sui principi del sistema HACCP, valore dei manuali di corretta prassi, criteri microbiologici e requisiti di temperatura su base scientifica, equivalenza degli standard per gli alimenti importati art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il regolamento fa parte del "Pacchetto Igiene" adottato il 29 aprile 2004 e sostituisce la direttiva 93/43/CEE, abrogata espressamente art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il principio della responsabilità dell'operatore riprende e specializza quello generale già sancito dalla legislazione alimentare quadro art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 178/2002.
Ambito soggettivo
Destinatari sono gli operatori del settore alimentare. La definizione di operatore non è contenuta nel Reg. 852/2004: si trova nell'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, applicabile in forza del rinvio dell'articolo 2, paragrafo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Rientra nel campo di applicazione ogni impresa alimentare, pubblica o privata, con o senza fini di lucro art. 3, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002: sono quindi inclusi anche mense scolastiche, attività di volontariato che somministrano alimenti in modo organizzato e continuativo, agriturismi e commercio ambulante.
Ambito oggettivo
Il regolamento copre tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, nonché le esportazioni, "fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti" art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La produzione primaria è inclusa, con i requisiti semplificati dell'allegato I all. I, Reg. (CE) n. 852/2004, mentre le fasi successive sono soggette all'allegato II e all'obbligo di procedure basate sui principi HACCP di cui all'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Le esclusioni del paragrafo 2 sono quattro art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: (a) produzione primaria per uso domestico privato; (b) preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; (c) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale; (d) centri di raccolta e concerie che rientrano nella nozione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per gelatina o collagene. L'esclusione domestica copre soltanto il consumo privato: chi prepara alimenti in casa per venderli esercita un'impresa alimentare e resta soggetto al regolamento, compresa la registrazione ex articolo 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Per la lettera c) il paragrafo 3 opera un rinvio al diritto nazionale: gli Stati membri stabiliscono le norme sulle attività di fornitura diretta, garantendo il conseguimento degli obiettivi del regolamento art. 1, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il regolamento non definisce la soglia dei "piccoli quantitativi": è una scelta rimessa a ciascuno Stato membro e le soglie divergono tra ordinamenti (e, in Italia, anche tra Regioni).
Coordinamento con altre norme
Tre raccordi principali. Primo: il Reg. (CE) n. 178/2002 fornisce le definizioni generali (alimento, impresa alimentare, operatore, commercio al dettaglio, produzione primaria, consumatore finale) art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002 e i principi generali della legislazione alimentare. Secondo: il Reg. (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti specifici per gli alimenti di origine animale, che integrano — senza sostituirle — le norme generali del 852/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004; la clausola "fermi restando requisiti più specifici" dell'articolo 1 rende esplicita questa architettura a due livelli. Terzo: i controlli ufficiali sul rispetto del regolamento sono oggi disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625, che ha abrogato i regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004 art. 146, Reg. (UE) 2017/625. I criteri microbiologici richiamati dal principio di cui alla lettera f) sono attuati dal Reg. (CE) n. 2073/2005 art. 1, Reg. (CE) n. 2073/2005.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
Il nodo più frequente riguarda il confine tra fornitura diretta esclusa e attività soggetta al regolamento. L'esclusione della lettera c) vale solo per i prodotti primari (per la nozione, v. l'articolo 2 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004): la vendita diretta di prodotti trasformati (marmellate, formaggi, conserve) non vi rientra mai, quale che sia la quantità. Inoltre l'esclusione opera solo verso il consumatore finale o dettaglianti locali che lo riforniscono direttamente: la cessione a grossisti o a piattaforme distributive riporta l'attività nel campo di applicazione. Un secondo nodo è la nozione di "uso domestico privato": la Commissione ha chiarito nel proprio documento di orientamento sull'attuazione del regolamento (v. Fonti) che l'occasionale manipolazione di alimenti a livello privato per eventi come feste di beneficenza non costituisce, di regola, attività d'impresa alimentare, mentre la continuità e un certo grado di organizzazione fanno scattare gli obblighi.
Profili sanzionatori
L'articolo 1 non contiene sanzioni: la disciplina sanzionatoria è nazionale, in forza dell'obbligo generale degli Stati membri di stabilire misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia le violazioni degli obblighi del Reg. 852/2004 sono punite dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il quadro per Stato membro è trattato nelle pagine paese.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione dell'articolo 1 del Reg. (CE) n. 852/2004. Le questioni sul perimetro applicativo sono state affrontate soprattutto in via amministrativa, attraverso i documenti di orientamento della Commissione (v. Fonti).
Attuazione negli Stati membri
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento. Richiede però attuazione nazionale il paragrafo 3, sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi art. 1, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: le soglie e le condizioni divergono sensibilmente tra Stati membri, e in Italia intervengono anche discipline regionali. Per l'Italia il quadro operativo (registrazione, autorità competenti, sanzioni ex D.Lgs. 193/2007) è descritto nelle pagine paese.
Errori frequenti
- Cercare nel regolamento la soglia dei "piccoli quantitativi". Non esiste una soglia UE: la definizione spetta al diritto nazionale art. 1, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, quindi il limite valido in uno Stato membro non vale negli altri.
- Ritenere esclusa la cucina domestica destinata alla vendita. L'esclusione copre solo la preparazione per il consumo domestico privato art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; chi vende alimenti preparati in casa è un'impresa alimentare soggetta a registrazione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Citare come vigenti la direttiva 93/43/CEE o i regolamenti 854/2004 e 882/2004. La direttiva è stata abrogata dal Reg. 852/2004 art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; i due regolamenti sui controlli sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2017/625 art. 146, Reg. (UE) 2017/625.
Domande frequenti
A chi si applica il Regolamento (CE) n. 852/2004?
A tutti gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, esportazioni comprese art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione di operatore è definita dall'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002.
Il Reg. 852/2004 si applica alla produzione primaria?
Sì. La produzione primaria è espressamente inclusa nel campo di applicazione art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 ed è soggetta ai requisiti dell'allegato I all. I, Reg. (CE) n. 852/2004, ma non all'obbligo HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Cucinare in casa per la propria famiglia richiede l'HACCP?
No. La preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato sono escluse dal regolamento art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Posso vendere piccole quantità dei miei prodotti agricoli senza applicare il regolamento?
La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o a dettaglianti locali è esclusa dal regolamento art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, ma resta disciplinata dal diritto nazionale art. 1, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: occorre verificare le soglie e le condizioni fissate dallo Stato membro (e, in Italia, dalla Regione) in cui si opera.
Dove è definito l'operatore del settore alimentare (OSA)?
Non nel Reg. 852/2004: la definizione è nell'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, richiamato dall'articolo 2, paragrafo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Che rapporto c'è tra il Reg. 852/2004 e il Reg. 853/2004?
Il 852/2004 detta le norme generali di igiene per tutti gli alimenti; il 853/2004 aggiunge requisiti specifici per gli alimenti di origine animale art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004. I due regolamenti si applicano in modo cumulativo: la clausola "fermi restando requisiti più specifici" dell'articolo 1 art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 rende esplicito il rapporto tra norma generale e norma speciale.
Il regolamento si applica anche alle esportazioni verso paesi terzi?
Sì: l'articolo 1 include espressamente le esportazioni nel campo di applicazione art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; le condizioni specifiche per l'esportazione sono trattate negli articoli 10 e 11.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 178/2002, testo consolidato (CELEX 02002R0178-20240701): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20240701 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 853/2004, testo consolidato (CELEX 02004R0853-20250101): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20250101 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2017/625 (CELEX 32017R0625): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 — consultato il 2026-07-12.
- Commissione europea — Documento di orientamento sull'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-11/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_en.pdf — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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