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Art. 6 Reg. (CE) 852/2004 — Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'articolo 6 del Reg. (CE) 852/2004 impone a ogni OSA di notificare i propri stabilimenti all'autorità competente ai fini della registrazione (in Italia con la SCIA); il riconoscimento è richiesto solo per gli stabilimenti soggetti al Reg. (CE) 853/2004. Non istituisce alcuna certificazione. I controlli ufficiali sono oggi disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625.

Articolo 6Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimentoTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2

In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3

Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

  • a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

  • b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

o

  • c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.

In sintesi

  • L'articolo 6 impone a ogni operatore del settore alimentare (OSA) di collaborare con le autorità competenti art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e di notificare ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo ai fini della registrazione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • La registrazione è un obbligo dichiarativo, non una certificazione: non esiste alcun certificato rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, né un attestato con scadenza o rinnovo. In Italia la notifica si effettua con la SCIA sanitaria.
  • Il riconoscimento è un regime distinto e più gravoso: si applica solo se prescritto dal diritto nazionale, dal Reg. (CE) n. 853/2004 o da una decisione della Commissione, e richiede almeno un'ispezione preventiva art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • I controlli ufficiali richiamati dalla rubrica dell'articolo sono oggi disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625, che ha abrogato i Regg. (CE) n. 882/2004 e 854/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019 art. 146, Reg. (UE) 2017/625.
  • L'OSA deve inoltre tenere aggiornata l'autorità competente: ogni cambiamento significativo di attività e ogni chiusura vanno notificati art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Commento

Ratio e genesi

L'articolo 6 chiude il capo II del regolamento, dedicato agli obblighi degli operatori, e costruisce il presupposto conoscitivo dei controlli ufficiali: nessuna autorità può programmare controlli basati sul rischio senza sapere quali stabilimenti operano sul territorio. A questo serve la registrazione: un'anagrafe degli stabilimenti alimentari alimentata dalle notifiche degli operatori art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, sulla quale le autorità organizzano i controlli con frequenza proporzionata al rischio secondo il Reg. (UE) 2017/625 art. 9, Reg. (UE) 2017/625.

La norma articola due regimi proporzionati al rischio. Per la generalità delle imprese vale la registrazione, a struttura dichiarativa: l'operatore notifica, l'autorità registra, l'attività può essere avviata senza valutazione preventiva. Per gli stabilimenti a rischio più elevato — in primo luogo quelli che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 — vale il riconoscimento, a struttura autorizzatoria: l'attività presuppone un provvedimento dell'autorità adottato dopo almeno un'ispezione art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 3, lettera c), nella versione oggi consolidata, riflette l'adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo operato dal Reg. (CE) n. 219/2009 Reg. (CE) n. 219/2009.

Ambito soggettivo

Obbligato è ogni operatore del settore alimentare, come definito dall'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, per ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo: la nozione di stabilimento — ogni unità di un'impresa del settore alimentare — è nell'articolo 2 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'obbligo copre tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, inclusa la produzione primaria soggetta all'allegato I: anche l'azienda agricola è uno stabilimento da registrare. Restano fuori solo le attività escluse dal campo di applicazione del regolamento dall'articolo 1, come la produzione per uso domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, disciplinata dal diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

L'unità di riferimento è lo stabilimento, non l'impresa: l'OSA che controlla più unità (un laboratorio, due punti vendita, un deposito) notifica ciascuna di esse. Rientrano nella nozione anche le strutture mobili o temporanee all. II, cap. III, Reg. (CE) n. 852/2004 e, secondo la prassi ormai uniforme delle autorità nazionali, le attività alimentari esercitate da casa o esclusivamente online.

Ambito oggettivo

Il paragrafo 1 pone un obbligo generale di collaborazione con le autorità competenti "conformemente ad altre normative comunitarie applicabili" o, in mancanza, al diritto nazionale art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il rinvio è mobile: al momento dell'adozione puntava ai Regg. (CE) n. 882/2004 e 854/2004 sui controlli ufficiali, entrambi abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019 dal Reg. (UE) 2017/625 art. 146, Reg. (UE) 2017/625, che oggi ne prende il posto e impone agli operatori obblighi di accesso e assistenza durante i controlli art. 15, Reg. (UE) 2017/625.

Il paragrafo 2 contiene l'obbligo centrale: notificare all'autorità competente, secondo le modalità che questa prescrive, ogni stabilimento, "ai fini della registrazione" art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Tre conseguenze testuali. Primo: l'iniziativa è dell'operatore e la forma la decide l'autorità (in Italia, la SCIA). Secondo: la registrazione non comporta alcuna verifica preventiva né alcun giudizio di conformità; l'idoneità dell'attività resta affidata all'autocontrollo dell'operatore ex articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e ai controlli successivi. Terzo: la registrazione non è un titolo a scadenza: l'obbligo che permane è quello di tenere aggiornata l'autorità, notificando ogni cambiamento significativo di attività e ogni chiusura art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Il paragrafo 3 disciplina il riconoscimento: l'operatore provvede affinché lo stabilimento sia riconosciuto dall'autorità competente, dopo almeno un'ispezione, nei soli casi in cui il riconoscimento è prescritto dal diritto nazionale, dal Reg. (CE) n. 853/2004 o da una decisione della Commissione art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Lo Stato membro che introduce regimi nazionali di riconoscimento deve comunicarli alla Commissione e agli altri Stati membri art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Allo stabilimento riconosciuto è attribuito un numero di riconoscimento e le autorità tengono elenchi degli stabilimenti riconosciuti nel quadro del Reg. (UE) 2017/625 art. 10, Reg. (UE) 2017/625.

Coordinamento con altre norme

Il caso di riconoscimento di gran lunga più rilevante è quello dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004: gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III di quel regolamento prevede requisiti operano solo se riconosciuti, con eccezioni per la produzione primaria, il trasporto, il magazzinaggio a temperatura non controllata e, in linea di principio, il commercio al dettaglio art. 4, Reg. (CE) n. 853/2004. La macelleria o la pescheria al dettaglio restano dunque, di regola, in regime di registrazione; il laboratorio che produce e cede ad altri stabilimenti rientra nel riconoscimento. Per l'inquadramento sistematico dei due regimi si veda la pagina del Regolamento 852/2004.

Sul versante dei controlli, la rubrica dell'articolo ("controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento") non deve trarre in inganno: la disciplina dei controlli non è qui, ma nel Reg. (UE) 2017/625, che regola designazione delle autorità competenti art. 4, Reg. (UE) 2017/625, criteri e frequenza dei controlli art. 9, Reg. (UE) 2017/625 e misure in caso di non conformità art. 138, Reg. (UE) 2017/625.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Il nodo principale è terminologico e alimenta un equivoco commerciale diffuso: la registrazione ex art. 6 viene presentata da molti fornitori di corsi e consulenze come una certificazione da acquistare o rinnovare. Il testo non consente questa lettura: il paragrafo 2 configura una notifica dell'operatore all'autorità pubblica art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, non un attestato rilasciato da un organismo, non ha scadenza e non richiede rinnovi. Le certificazioni volontarie (ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, IFS) sono schemi privati distinti, mai richiesti dall'articolo 6: il punto è sviluppato nella pagina La certificazione del Reg. 852/2004 non esiste e nel pillar sugli adempimenti.

Un secondo nodo è il perimetro del "cambiamento significativo di attività" da notificare art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: la formula non è definita e la prassi degli Stati membri diverge. In Italia le indicazioni regionali riconducono alla notifica l'aggiunta di nuove tipologie produttive, l'ampliamento dei locali e il cambio di operatore; il mero avvicendamento del personale no. Dove la prassi nazionale diverge, fa fede l'autorità competente territoriale (v. pagine paese).

Un terzo nodo, frequente nei contenuti divulgativi, è il richiamo di norme abrogate: molte pagine citano ancora il Reg. (CE) n. 882/2004 come fonte vigente dei controlli ufficiali. È errato dal 14 dicembre 2019 art. 146, Reg. (UE) 2017/625: i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al Reg. (UE) 2017/625.

Profili sanzionatori

Il regolamento non fissa sanzioni: la loro determinazione spetta agli Stati membri in forza dell'art. 17, par. 2, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. In Italia l'inizio di attività senza la notifica ai fini della registrazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; l'esercizio di attività soggetta a riconoscimento in stabilimento non riconosciuto è sanzionato più gravemente dalla stessa disposizione. Il quadro per Stato membro è nelle pagine paese.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004. Il contenzioso pratico si sviluppa prevalentemente davanti ai giudici nazionali, in sede di opposizione alle sanzioni per omessa notifica o per esercizio di attività in stabilimenti non riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 4, Reg. (CE) n. 853/2004.

Attuazione negli Stati membri

La registrazione è direttamente obbligatoria, ma le modalità della notifica sono rimesse a ciascuna autorità nazionale art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, con procedure che divergono sensibilmente tra Stati membri. In Italia la notifica si effettua con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata al SUAP del Comune, che la trasmette all'azienda sanitaria locale competente; il mancato adempimento è sanzionato dal D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Gli Stati membri che impongono regimi nazionali di riconoscimento ulteriori rispetto al Reg. (CE) n. 853/2004 devono comunicarli alla Commissione e agli altri Stati membri art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il dettaglio per paese, con autorità competenti e modulistica, è nelle pagine paese.

Errori frequenti

  • Parlare di "certificazione 852/2004". Non esiste: l'articolo 6 impone una notifica all'autorità competente ai fini della registrazione dello stabilimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, un obbligo pubblicistico senza attestato, scadenza o rinnovo. Chi vende un "certificato" ai sensi del regolamento descrive un adempimento inesistente: la ricostruzione completa è nella pagina dedicata all'equivoco.
  • Citare il Reg. (CE) n. 882/2004 come norma vigente sui controlli ufficiali. È abrogato, insieme al Reg. (CE) n. 854/2004, con effetto dal 14 dicembre 2019: la materia è disciplinata dal Reg. (UE) 2017/625 art. 146, Reg. (UE) 2017/625.
  • Usare registrazione e riconoscimento come sinonimi. La registrazione è il regime generale, dichiarativo e senza verifica preventiva art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; il riconoscimento riguarda solo i casi del paragrafo 3 — anzitutto gli stabilimenti ex Reg. (CE) n. 853/2004 — e presuppone almeno un'ispezione art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Domande frequenti

La registrazione prevista dall'articolo 6 è una certificazione?

No. È la notifica dello stabilimento all'autorità competente ai fini della sua iscrizione in un'anagrafe pubblica art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Non esiste alcun certificato rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, né una scadenza da rinnovare: l'unico obbligo successivo è comunicare i cambiamenti significativi e le chiusure. L'equivoco è ricostruito nella pagina dedicata.

Chi deve registrare lo stabilimento?

Ogni operatore del settore alimentare art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002, per ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi fase di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: laboratori, punti vendita, depositi, strutture mobili, aziende agricole, attività da casa o online.

Quando serve il riconoscimento invece della registrazione?

Solo se lo prescrivono il diritto nazionale, il Reg. (CE) n. 853/2004 o una decisione della Commissione art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il caso tipico è lo stabilimento che tratta prodotti di origine animale destinati ad altri stabilimenti art. 4, Reg. (CE) n. 853/2004; il commercio al dettaglio resta, di regola, in registrazione. Il riconoscimento richiede almeno un'ispezione preventiva dell'autorità.

Come si effettua la registrazione in Italia?

Con la SCIA sanitaria, presentata al SUAP del Comune competente, che la inoltra all'azienda sanitaria locale. È l'attuazione nazionale della notifica prevista dal paragrafo 2 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; modalità e modulistica variano su base regionale (v. pagine paese).

Cosa rischia chi opera senza registrazione?

Le sanzioni sono nazionali. In Italia la mancata notifica ai fini della registrazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro; più grave l'esercizio di attività soggetta a riconoscimento in stabilimento non riconosciuto art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

L'articolo 6 cita i controlli ufficiali: quale norma li disciplina oggi?

Il Reg. (UE) 2017/625, applicabile dal 14 dicembre 2019, che ha abrogato i Regg. (CE) n. 882/2004 e 854/2004 art. 146, Reg. (UE) 2017/625. I controlli sono programmati in base al rischio art. 9, Reg. (UE) 2017/625 e gli operatori devono garantire accesso e assistenza al personale di controllo art. 15, Reg. (UE) 2017/625.

Devo comunicare le modifiche dell'attività o la chiusura?

Sì: l'operatore fa in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate, notificando ogni cambiamento significativo di attività e ogni chiusura di stabilimenti esistenti art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Cosa sia "significativo" lo precisa la prassi nazionale o regionale.

La registrazione sostituisce il manuale HACCP?

No. Sono obblighi distinti e cumulativi: la registrazione rende lo stabilimento noto all'autorità art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, mentre le procedure basate sui principi HACCP restano dovute ai sensi dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, insieme ai requisiti generali di igiene dell'allegato II.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).