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Food truck e street food: obblighi ex Reg. (CE) 852/2004

Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

Un food truck è una struttura mobile: si applica il Capitolo III dell'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004, non i Capitoli I-II riservati ai locali fissi. Vanno registrati sia il mezzo sia l'eventuale laboratorio d'appoggio ex art. 6, e restano dovute procedure HACCP proporzionate.

Food truck, ape car, chioschi, banchi di mercato e postazioni di street food sono strutture mobili o temporanee. Chi le gestisce è un operatore del settore alimentare (OSA) soggetto al Reg. (CE) n. 852/2004, ma con un regime strutturale specifico: si applica il Capitolo III dell'Allegato II, non i Capitoli I e II pensati per i locali fissi. È l'errore in cui cade più spesso la consulenza.

In sintesi

L'errore frequente: quali capitoli si applicano

Il Capitolo III dell'Allegato II detta requisiti per le "strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati)" all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: sono requisiti calibrati sulla mobilità (lavabo, acqua potabile calda e/o fredda, superfici a contatto lavabili, gestione dei rifiuti, controllo delle temperature) e in molti punti operano "ove necessario" all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e "per quanto ragionevolmente possibile" all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

I Capitoli I e II — requisiti generali dei locali e requisiti specifici dei locali di preparazione — riguardano invece gli stabilimenti fissi: applicarli tali e quali a un food truck è un errore ricorrente. Restano però pertinenti:

Mezzo e laboratorio d'appoggio: due registrazioni

Molte attività di street food operano con un laboratorio d'appoggio: un locale fisso dove si effettuano approvvigionamento, preparazioni preliminari, lavaggio e deposito, mentre a bordo si completa la cottura o l'assemblaggio. Quel laboratorio è un locale fisso e, come tale, soggetto ai Capitoli I e II dell'Allegato II. Sia il mezzo mobile sia il laboratorio d'appoggio devono essere registrati ai sensi dell'articolo 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; in Italia si procede con la SCIA sanitaria, spesso distinta per il mezzo e per la base.

HACCP nel food truck

L'obbligo dell'articolo 5 resta pieno art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, con procedure proporzionate. Se a bordo si frigge, si griglia o si mantiene in caldo, i punti critici di controllo sono identificabili come in ristorazione; se ci si limita alla somministrazione di prodotti già pronti, vale la flessibilità tipica dei bar. L'analisi deve considerare i rischi specifici della mobilità: rifornimento idrico, gestione dei rifiuti, sbalzi termici, spazi ridotti che aumentano il rischio di contaminazione crociata. La formazione degli addetti segue le regole regionali (formazione HACCP in Italia).

Errori frequenti

Domande frequenti

Quali capitoli dell'Allegato II si applicano a un food truck?

Il Capitolo III sulle strutture mobili e temporanee all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, più il Cap. IV se il mezzo trasporta alimenti, il Cap. VIII sull'igiene del personale, il Cap. IX sui prodotti e il Cap. XII sulla formazione. Non si applicano i Cap. I e II, riservati ai locali fissi.

Devo registrare anche il laboratorio d'appoggio?

Sì, se esiste. Il laboratorio d'appoggio è un locale fisso e va registrato ex art. 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 come il mezzo; è inoltre soggetto ai Capitoli I e II dell'Allegato II. In Italia: SCIA sanitaria.

Un food truck deve fare l'HACCP?

Sì. L'obbligo dell'articolo 5 si applica a ogni fase successiva alla produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La procedura è proporzionata: piena, con CCP, se a bordo si cuoce; più snella se si somministrano prodotti già pronti.

Il food truck deve avere un lavabo a bordo?

Ove necessario, sì. Il Capitolo III richiede strutture adeguate per un'igiene personale corretta, incluso il lavaggio igienico delle mani, e acqua potabile calda e/o fredda a sufficienza all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Come si gestisce la catena del freddo su un mezzo mobile?

I prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura di sicurezza con attrezzature idonee al monitoraggio all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004; la conservazione a temperatura controllata è un obbligo dell'Allegato II all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. V. catena del freddo.

Serve un certificato per lo street food?

No. Non esiste alcun certificato previsto dal regolamento: servono registrazione, autocontrollo e formazione. La conformità si dimostra all'autorità competente art. 5, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).