Food truck e street food: obblighi ex Reg. (CE) 852/2004
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Un food truck è una struttura mobile: si applica il Capitolo III dell'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004, non i Capitoli I-II riservati ai locali fissi. Vanno registrati sia il mezzo sia l'eventuale laboratorio d'appoggio ex art. 6, e restano dovute procedure HACCP proporzionate.
Food truck, ape car, chioschi, banchi di mercato e postazioni di street food sono strutture mobili o temporanee. Chi le gestisce è un operatore del settore alimentare (OSA) soggetto al Reg. (CE) n. 852/2004, ma con un regime strutturale specifico: si applica il Capitolo III dell'Allegato II, non i Capitoli I e II pensati per i locali fissi. È l'errore in cui cade più spesso la consulenza.
In sintesi
- Alle strutture mobili si applica l'Allegato II, Capitolo III all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, non i Capitoli I e II riservati ai locali fissi.
- Va registrato il mezzo presso l'autorità competente art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; se esiste un laboratorio d'appoggio fisso, va registrato anche quello.
- Le procedure HACCP restano dovute art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, proporzionate al tipo di preparazione svolta a bordo.
- Si aggiungono i requisiti dei mezzi di trasporto (Cap. IV), l'igiene del personale (Cap. VIII), la gestione dei prodotti (Cap. IX) e la formazione (Cap. XII).
- Non esiste alcun certificato: la conformità si dimostra all'autorità competente art. 5, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
L'errore frequente: quali capitoli si applicano
Il Capitolo III dell'Allegato II detta requisiti per le "strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati)" all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: sono requisiti calibrati sulla mobilità (lavabo, acqua potabile calda e/o fredda, superfici a contatto lavabili, gestione dei rifiuti, controllo delle temperature) e in molti punti operano "ove necessario" all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e "per quanto ragionevolmente possibile" all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
I Capitoli I e II — requisiti generali dei locali e requisiti specifici dei locali di preparazione — riguardano invece gli stabilimenti fissi: applicarli tali e quali a un food truck è un errore ricorrente. Restano però pertinenti:
- il Capitolo IV sui mezzi di trasporto, quando il mezzo trasporta alimenti tra la base e il punto vendita all. II, cap. IV, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004;
- il Capitolo VIII sull'igiene del personale all. II, cap. VIII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004;
- il Capitolo IX sui prodotti alimentari, con la catena del freddo all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004;
- il Capitolo XII sulla formazione all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Mezzo e laboratorio d'appoggio: due registrazioni
Molte attività di street food operano con un laboratorio d'appoggio: un locale fisso dove si effettuano approvvigionamento, preparazioni preliminari, lavaggio e deposito, mentre a bordo si completa la cottura o l'assemblaggio. Quel laboratorio è un locale fisso e, come tale, soggetto ai Capitoli I e II dell'Allegato II. Sia il mezzo mobile sia il laboratorio d'appoggio devono essere registrati ai sensi dell'articolo 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; in Italia si procede con la SCIA sanitaria, spesso distinta per il mezzo e per la base.
HACCP nel food truck
L'obbligo dell'articolo 5 resta pieno art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, con procedure proporzionate. Se a bordo si frigge, si griglia o si mantiene in caldo, i punti critici di controllo sono identificabili come in ristorazione; se ci si limita alla somministrazione di prodotti già pronti, vale la flessibilità tipica dei bar. L'analisi deve considerare i rischi specifici della mobilità: rifornimento idrico, gestione dei rifiuti, sbalzi termici, spazi ridotti che aumentano il rischio di contaminazione crociata. La formazione degli addetti segue le regole regionali (formazione HACCP in Italia).
Errori frequenti
- Applicare al food truck i Capitoli I e II dei locali fissi. Alle strutture mobili si applica il Capitolo III all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004; i Cap. I-II valgono per l'eventuale laboratorio d'appoggio, non per il mezzo.
- Dimenticare la registrazione del laboratorio d'appoggio. Sia il mezzo sia la base fissa vanno registrati ex art. 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Credere che la mobilità esenti dall'HACCP. L'articolo 5 si applica a tutte le fasi successive alla produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: la procedura va solo proporzionata al tipo di preparazione.
Domande frequenti
Quali capitoli dell'Allegato II si applicano a un food truck?
Il Capitolo III sulle strutture mobili e temporanee all. II, cap. III, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004, più il Cap. IV se il mezzo trasporta alimenti, il Cap. VIII sull'igiene del personale, il Cap. IX sui prodotti e il Cap. XII sulla formazione. Non si applicano i Cap. I e II, riservati ai locali fissi.
Devo registrare anche il laboratorio d'appoggio?
Sì, se esiste. Il laboratorio d'appoggio è un locale fisso e va registrato ex art. 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 come il mezzo; è inoltre soggetto ai Capitoli I e II dell'Allegato II. In Italia: SCIA sanitaria.
Un food truck deve fare l'HACCP?
Sì. L'obbligo dell'articolo 5 si applica a ogni fase successiva alla produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La procedura è proporzionata: piena, con CCP, se a bordo si cuoce; più snella se si somministrano prodotti già pronti.
Il food truck deve avere un lavabo a bordo?
Ove necessario, sì. Il Capitolo III richiede strutture adeguate per un'igiene personale corretta, incluso il lavaggio igienico delle mani, e acqua potabile calda e/o fredda a sufficienza all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Come si gestisce la catena del freddo su un mezzo mobile?
I prodotti deperibili vanno mantenuti a temperatura di sicurezza con attrezzature idonee al monitoraggio all. II, cap. III, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004; la conservazione a temperatura controllata è un obbligo dell'Allegato II all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. V. catena del freddo.
Serve un certificato per lo street food?
No. Non esiste alcun certificato previsto dal regolamento: servono registrazione, autocontrollo e formazione. La conformità si dimostra all'autorità competente art. 5, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 sull'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (CELEX 52022XC0916(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0916(01) — consultato il 2026-07-12.
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