All. I, Parte A Reg. (CE) 852/2004 — Requisiti d'igiene per la produzione primaria
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'All. I, Parte A del Reg. (CE) n. 852/2004 impone ai produttori primari di proteggere i prodotti dalla contaminazione, pulire attrezzature e veicoli, usare acqua potabile e conservare le registrazioni. Il punto 5-bis, aggiunto dal Reg. (UE) 2021/382, vieta di riutilizzare per alimenti privi di allergeni le attrezzature usate per prodotti allergenici senza previa pulizia.
I. Ambito d'applicazione
1Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:
a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;
e
- c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
II. Requisiti in materia di igiene
2Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.
3Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:
- a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti;
e
- b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
4Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;
b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;
c) per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;
d) utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;
e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;
e
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
5Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;
b) assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;
c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;
d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
e) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;
e
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
5-bisLe attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.
6Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.
III. Tenuta delle registrazioni
7Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.
8Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
c) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
9Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;
b) l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale;
e
- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.
10Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.
In sintesi
- La Parte A si applica alla produzione primaria e alle operazioni associate — trasporto, magazzinaggio e manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione, trasporto di animali vivi e consegna di prodotti primari non trasformati agli stabilimenti all. I, parte A, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il requisito d'igiene cardine è la protezione dei prodotti primari dalla contaminazione, tenendo conto delle trasformazioni successive all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004; seguono obblighi specifici di pulizia, acqua potabile, salute e formazione del personale, gestione dei rifiuti all. I, parte A, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il punto 5-bis, introdotto dal Reg. (UE) 2021/382, vieta di usare attrezzature, veicoli e contenitori impiegati per sostanze allergeniche per alimenti che non le contengono, salvo pulizia e controllo dell'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
- La sezione III impone la tenuta e la conservazione delle registrazioni sulle misure di controllo dei pericoli, per un periodo commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004.
- La produzione primaria è esclusa dall'obbligo HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, ma non dai requisiti di questa Parte A né dall'obbligo generale dell'articolo 4 art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
La Parte A è il nucleo vincolante dell'allegato I: traduce in obblighi puntuali il principio secondo cui la sicurezza dell'alimento comincia in campo e in stalla. La tecnica normativa è deliberatamente elastica. Gli obblighi dei punti 4 e 5 sono introdotti da «se del caso» e attuati «ove necessario», «per quanto possibile»: la misura non è un adempimento rigido uguale per tutti, ma una risposta proporzionata al rischio dell'attività concreta. Questa elasticità è il pendant, per la fase primaria, della flessibilità per le piccole imprese che governa l'intero regolamento, e va letta insieme all'obbligo generale di protezione dell'alimento fissato dall'articolo 4 art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Ambito oggettivo: la sezione I
Il punto 1 delimita il campo di applicazione dell'allegato: oltre alla produzione primaria in senso stretto, esso copre tre operazioni associate — il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione, purché non ne alterino sostanzialmente la natura; il trasporto di animali vivi; e, per prodotti vegetali, della pesca e della caccia, il trasporto per la consegna dal luogo di produzione a uno stabilimento all. I, parte A, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il limite dell'«alterazione sostanziale della natura» è dirimente: quando il prodotto viene trasformato (ad esempio la molitura del grano, la pastorizzazione del latte), l'attività esce dalla produzione primaria ed entra nel campo dell'allegato II e dell'obbligo HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Ambito oggettivo: la sezione II (requisiti d'igiene)
Il cuore della Parte A è la sezione II. Il punto 2 fissa l'obbligo generale: nella misura del possibile, proteggere i prodotti primari dalla contaminazione, avuto riguardo alle trasformazioni successive all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il punto 3 rinvia alle discipline unionali e nazionali sul controllo dei pericoli, in particolare la contaminazione da aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari e biocidi, e le misure su salute e benessere animale e salute delle piante rilevanti per l'uomo, compresi i programmi sulle zoonosi all. I, parte A, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
I punti 4 e 5 dettano poi obblighi operativi distinti per due categorie di operatori:
| Ambito | Produzione animale (punto 4) | Produzione vegetale (punto 5) |
|---|---|---|
| Pulizia e disinfezione | Impianti, attrezzature, contenitori, gabbie, veicoli e imbarcazioni | Strutture, attrezzature, contenitori, casse di trasporto, veicoli e imbarcazioni |
| Acqua | Acqua potabile o pulita per prevenire la contaminazione | Acqua potabile o pulita per prevenire la contaminazione |
| Personale | In buona salute e con formazione sui rischi sanitari | In buona salute e con formazione sui rischi sanitari |
| Rifiuti e sostanze pericolose | Immagazzinamento e gestione senza contaminazione | Immagazzinamento e gestione senza contaminazione |
| Infestanti | Evitare contaminazione da animali e insetti nocivi | Evitare contaminazione da animali e insetti nocivi |
| Prodotti chimici | Uso corretto di additivi dei mangimi e medicinali veterinari | Uso corretto di prodotti fitosanitari e biocidi |
Il punto 4 aggiunge, per gli allevamenti, la pulizia degli animali da macello, la prevenzione dell'introduzione e propagazione di malattie trasmissibili all'uomo con obbligo di comunicazione dei focolai sospetti all'autorità competente, e la considerazione dei risultati delle analisi rilevanti all. I, parte A, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione di «acqua pulita» ammessa in alternativa all'acqua potabile è coerente con la disciplina del rifornimento idrico dell'allegato II all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il punto 5-bis: allergeni in attrezzature, veicoli e contenitori
Il punto 5-bis è la novità più rilevante della Parte A ed è stato introdotto dal Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. La regola: le attrezzature, i veicoli e i contenitori usati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di una delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze — quelli elencati nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 all. II, Reg. (UE) n. 1169/2011 — non devono essere usati per alimenti che non contengono tali sostanze, a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
Tre punti meritano attenzione. Primo, la portata: la disposizione estende alla fase primaria la logica di gestione della contaminazione crociata da allergeni, prima presidiata soprattutto a valle. Secondo, lo standard di verifica: la norma richiede almeno il controllo dell'«assenza di residui visibili», soglia minima osservabile e non un limite analitico; a nostro avviso ciò non esclude che, dove il rischio lo richieda, l'operatore debba adottare procedure di pulizia più rigorose. Terzo, il coordinamento con l'informazione al consumatore: la presenza non intenzionale di allergeni non è disciplinata dall'obbligo di indicazione degli allergeni intenzionalmente usati come ingredienti, previsto dal Reg. (UE) n. 1169/2011 art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011, ma il punto 5-bis mira proprio a prevenire quella contaminazione all'origine.
Chiude la sezione II il punto 6, che impone misure correttive quando l'operatore è informato di problemi individuati durante i controlli ufficiali all. I, parte A, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004, in raccordo con il sistema dei controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625 art. 9, Reg. (UE) 2017/625.
La sezione III: tenuta delle registrazioni
Il punto 7 impone di tenere e conservare le registrazioni sulle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e di metterne le informazioni pertinenti a disposizione dell'autorità competente e degli operatori a valle su richiesta all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004: è la base della rintracciabilità nella fase primaria, che si salda con l'obbligo generale di rintracciabilità della legislazione alimentare art. 18, Reg. (CE) n. 178/2002. I punti 8 e 9 specificano il contenuto minimo: per gli allevamenti, natura e origine dei mangimi, medicinali veterinari con date e periodi di sospensione, malattie, risultati di analisi e controlli all. I, parte A, punto 8, Reg. (CE) n. 852/2004; per i produttori vegetali, uso di prodotti fitosanitari e biocidi, malattie o infestazioni, risultati delle analisi all. I, parte A, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004. Il punto 10 consente di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da veterinari, agronomi e tecnici agricoli all. I, parte A, punto 10, Reg. (CE) n. 852/2004.
Coordinamento con altre norme
La Parte A si coordina con l'obbligo generale dell'articolo 3 e i requisiti dell'articolo 4 art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; con l'esclusione dell'HACCP per la produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004; con la Parte B dello stesso allegato, che guida i manuali di corretta prassi all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004; e, per i prodotti di origine animale, con i requisiti specifici del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004.
Profili sanzionatori
I requisiti della Parte A non sono presidiati da sanzioni proprie del regolamento: la disciplina sanzionatoria è nazionale. In Italia le violazioni dei requisiti d'igiene applicabili alla produzione primaria sono sanzionate in via amministrativa dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il quadro comparato è nella sezione paesi.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'allegato I, Parte A, del Reg. (CE) n. 852/2004. La giurisprudenza unionale in materia d'igiene si è concentrata sulle fasi successive alla produzione primaria e sui criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005; per il quadro d'insieme si rinvia alla pagina sull'articolo 5.
Attuazione negli Stati membri
La Parte A è direttamente applicabile e non richiede recepimento. Gli Stati membri intervengono su tre piani: sanzioni per l'inadempimento, disciplina della fornitura diretta di piccoli quantitativi rimessa al diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e manuali di corretta prassi per la produzione primaria (v. Parte B). Per l'Italia il quadro sanzionatorio è nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; sintesi nella sezione paesi.
Errori frequenti
- Credere che la produzione primaria sia libera da ogni obbligo igienico perché esente dall'HACCP. L'esenzione dell'articolo 5 riguarda solo le procedure HACCP art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: la Parte A impone comunque protezione dalla contaminazione, pulizia, acqua potabile e registrazioni all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Ignorare il punto 5-bis sugli allergeni. Dal 24 marzo 2021 attrezzature, veicoli e contenitori usati per prodotti allergenici non possono essere impiegati per alimenti che non li contengono senza pulizia e controllo dei residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004: è un obbligo, non una raccomandazione.
- Considerare le registrazioni una mera formalità. Le registrazioni dei punti 7-9 vanno messe a disposizione dell'autorità e degli operatori a valle su richiesta all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004 e sono il fondamento della rintracciabilità della fase primaria art. 18, Reg. (CE) n. 178/2002.
Domande frequenti
A chi si applica l'allegato I, Parte A?
Agli operatori del settore alimentare che svolgono produzione primaria (coltivazione, allevamento, caccia, pesca, raccolta) e le operazioni associate: trasporto, magazzinaggio e manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione, trasporto di animali vivi e consegna di prodotti primari non trasformati agli stabilimenti all. I, parte A, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Cosa impone il punto 5-bis sugli allergeni?
Vieta di usare attrezzature, veicoli e contenitori impiegati per sostanze o prodotti allergenici (allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 all. II, Reg. (UE) n. 1169/2011) per alimenti che non li contengono, salvo previa pulizia e controllo dell'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004. Il punto è stato introdotto dal Reg. (UE) 2021/382 e si applica dal 24 marzo 2021 art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
I produttori primari devono usare acqua potabile?
Devono usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario per prevenire la contaminazione all. I, parte A, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione di acqua pulita è coerente con la disciplina del rifornimento idrico dell'allegato II all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Quali registrazioni deve tenere un produttore primario?
Le registrazioni sulle misure di controllo dei pericoli all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004. Per gli allevamenti: mangimi, medicinali veterinari con date e periodi di sospensione, malattie, analisi e controlli all. I, parte A, punto 8, Reg. (CE) n. 852/2004. Per i produttori vegetali: prodotti fitosanitari e biocidi, malattie o infestazioni, analisi all. I, parte A, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004.
Per quanto tempo vanno conservate le registrazioni della produzione primaria?
Per un periodo appropriato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004: il regolamento non fissa una durata numerica uniforme. La determinazione concreta è affidata alla prassi e ai manuali di settore (v. Parte B).
Un piccolo agricoltore che vende direttamente al consumatore è soggetto alla Parte A?
La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali è esclusa dal campo del regolamento e rimessa al diritto nazionale art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Al di fuori di questa fattispecie, il produttore primario resta soggetto ai requisiti della Parte A. Gli aspetti operativi italiani sono trattati nelle pagine su adempimenti e settori.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021 (CELEX 32021R0382): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) n. 1169/2011, allegato II (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 178/2002, art. 18 (rintracciabilità): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20240701 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).