Artt. 12-18 Reg. (CE) 852/2004 — Disposizioni finali
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Gli articoli 12-18 del Reg. (CE) 852/2004 contengono le disposizioni finali: misure di attuazione e comitato (adeguati dal Reg. 219/2009 alla procedura di regolamentazione con controllo), le deroghe e la flessibilità nazionale dell'art. 13 par. 3-7, l'abrogazione della dir. 93/43/CEE e l'entrata in vigore, con applicazione non prima del 1o gennaio 2006.
Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
1►M2 Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione tenendo conto di quanto segue:◄
a) della necessità di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all'allegato I, parte B, punto 2;
b) dell'esperienza maturata con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5;
c) degli sviluppi tecnologici, delle loro conseguenze pratiche e delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;
d) dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi;
e) dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
2La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
3Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato II.
4
a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di:
i) consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
o
ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.
5Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:
a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;
b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;
c) espone le motivazioni dell’adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell’analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l’adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento;
e
- d) fornisce ogni altra informazione pertinente.
6Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro, di quattro mesi. La Commissione può, e se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1. La Commissione può decidere secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, se le misure previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
7Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all’allegato II soltanto:
- a) in conformità di una decisione adottata ai sensi del paragrafo 6;
o
- b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l’adozione di una decisione a norma del paragrafo 6.
1La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.
1Entro il 20 maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.
2La relazione in particolare prende in esame l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e valuta altresì l’opportunità e la fattibilità di prevedere l'estensione dei requisiti dell’articolo 5 agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria e nelle operazioni connesse elencate nell'allegato I.
3La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.
1La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento.
3Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell'attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE.
4In attesa dell'applicazione di una nuova normativa comunitaria che stabilisce norme per il controllo ufficiale degli alimenti, gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire l'assolvimento degli obblighi fissati dal presente regolamento o da esso derivanti.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti:
aregolamento (CE) n. 853/2004;
bregolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ();
e
cdirettiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano ().
Tuttavia, esso non si applica anteriormente al 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
In sintesi
- Gli articoli 12-18 sono le disposizioni finali del Reg. (CE) n. 852/2004: misure di attuazione (art. 12), modifica e adattamento degli allegati e flessibilità nazionale (art. 13), comitato (art. 14), consultazione dell'EFSA (art. 15), relazione (art. 16), abrogazione (art. 17) ed entrata in vigore (art. 18).
- I riferimenti alle misure di attuazione e alla procedura di comitato sono stati adeguati dal Reg. (CE) n. 219/2009 alla procedura di regolamentazione con controllo art. 12, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009.
- L'articolo 13 è il cuore della flessibilità: consente deroghe agli allegati I e II per agevolare l'HACCP nelle piccole imprese art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e permette agli Stati membri di adottare misure nazionali di adattamento dell'allegato II con una procedura di notifica (par. 3-7) art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'articolo 17 abroga la direttiva 93/43/CEE dalla data di applicazione del regolamento art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione e si applica comunque non prima del 1o gennaio 2006 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
Le disposizioni finali del Reg. (CE) n. 852/2004 svolgono tre funzioni: attribuiscono alla Commissione i poteri di attuazione e di adattamento tecnico degli allegati (artt. 12-14), inseriscono le garanzie procedurali (consultazione dell'EFSA e relazione al legislatore, artt. 15-16) e regolano la successione con il regime previgente (abrogazione ed entrata in vigore, artt. 17-18). Il blocco riflette l'architettura del regolamento come atto "vivente", i cui allegati tecnici possono essere aggiornati senza riaprire l'intera procedura legislativa.
Un dato storico condiziona la lettura del testo consolidato. Gli articoli 12 e 13, paragrafi 1 e 2, sono stati modificati dal Reg. (CE) n. 219/2009, che ha adeguato una serie di atti alla decisione 1999/468/CE introducendo, per le misure destinate a modificare elementi non essenziali, la procedura di regolamentazione con controllo art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009. Nel testo consolidato ciò si vede nel rinvio all'articolo 14, paragrafo 3, e nel marcatore di consolidamento ►M2 all'inizio dell'articolo 13, paragrafo 1 art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. A nostro avviso questo è un punto spesso trascurato dai commentari, che citano la versione originaria: la base procedurale odierna è quella post-219/2009.
Articolo 12 — Misure di attuazione e transitorie
L'articolo 12 distingue due binari. Le misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche completandolo, sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo dell'articolo 14, paragrafo 3; le altre misure di attuazione o transitorie seguono la procedura di regolamentazione dell'articolo 14, paragrafo 2 art. 12, Reg. (CE) n. 852/2004. È su questa base che la Commissione ha adottato, nel tempo, misure di dettaglio e adattamenti tecnici.
Articolo 13 — Modifica, adattamento e flessibilità
L'articolo 13 è il più denso. Il paragrafo 1 abilita la Commissione a modificare o aggiornare gli allegati I e II tenendo conto, tra l'altro, della revisione delle raccomandazioni dell'allegato I parte B, dell'esperienza sull'applicazione dell'HACCP, degli sviluppi tecnologici, dei pareri scientifici e dei criteri microbiologici e di temperatura art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. È la base giuridica degli aggiornamenti degli allegati: su di essa poggia il Reg. (UE) 2021/382 art. 1, Reg. (UE) 2021/382, che ha inserito la ridistribuzione degli alimenti, la cultura della sicurezza alimentare e l'allergene-consapevolezza.
Il paragrafo 2 consente alla Commissione di concedere deroghe agli allegati I e II, in particolare per agevolare l'applicazione dell'articolo 5 alle piccole imprese, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché le deroghe non compromettano gli obiettivi del regolamento art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. È la valvola di flessibilità di livello UE, distinta dalla flessibilità nazionale dei paragrafi successivi.
I paragrafi 3-7 disegnano la flessibilità nazionale, che è il profilo di maggior rilievo pratico. Il paragrafo 3 permette agli Stati membri, senza compromettere gli obiettivi del regolamento, di adottare misure nazionali che adattano i requisiti dell'allegato II art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 4 ne fissa i fini ammessi: consentire l'uso ininterrotto di metodi tradizionali in qualunque fase della produzione, trasformazione o distribuzione, oppure tener conto delle esigenze delle imprese in regioni soggette a particolari vincoli geografici; in ogni altro caso l'adattamento riguarda soltanto costruzione, schema e attrezzatura degli stabilimenti art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 5 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, con descrizione dei requisiti da adattare, dei prodotti e stabilimenti interessati e delle motivazioni, inclusa una sintesi dell'analisi del pericolo art. 13, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 6 apre una finestra di osservazioni di tre mesi (prorogabili a quattro per gli adattamenti di costruzione, schema e attrezzatura) e un possibile passaggio nel comitato art. 13, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 7 subordina l'adozione della misura nazionale a una decisione favorevole ex paragrafo 6 o, in mancanza di reazione della Commissione, al decorso del termine art. 13, par. 7, Reg. (CE) n. 852/2004. È il meccanismo che ha permesso, ad esempio, la tutela dei prodotti tradizionali; il quadro dei singoli Stati è nelle pagine paese.
Articolo 14 — Procedura del comitato
L'articolo 14 individua il comitato che assiste la Commissione — il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali — e distingue la procedura di regolamentazione (paragrafo 2) dalla procedura di regolamentazione con controllo (paragrafo 3, che richiama l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE) art. 14, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. La distinzione, introdotta nella sua forma attuale dall'adeguamento del Reg. 219/2009 art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009, spiega perché gli articoli 12 e 13 rinviino ora al paragrafo 3.
Articolo 15 — Consultazione dell'EFSA
La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione che rientri nell'ambito del regolamento e possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica, in particolare prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 art. 15, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 4, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. È il raccordo tra potere di adattamento tecnico e valutazione scientifica del rischio.
Articolo 16 — Relazione
Entro il 20 maggio 2009 la Commissione doveva presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione, in particolare per valutare l'opportunità e la fattibilità di estendere i requisiti dell'articolo 5 (HACCP) agli operatori della produzione primaria e delle operazioni connesse dell'allegato I art. 16, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. L'esclusione della produzione primaria dall'HACCP resta a oggi ferma art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Articolo 17 — Abrogazione
L'articolo 17 abroga la direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari dalla data di applicazione del regolamento e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata s'intendano fatti al regolamento art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il passaggio dalla direttiva (atto da recepire) al regolamento (atto direttamente applicabile) è la cifra del Pacchetto Igiene: uniformità del testo in tutta l'Unione. Il paragrafo 3 mantiene in vigore, in via transitoria, talune decisioni e norme nazionali fino alla loro sostituzione art. 17, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, mentre il paragrafo 4 impegnava gli Stati, nelle more di una nuova disciplina dei controlli ufficiali, ad assicurare l'assolvimento degli obblighi art. 17, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004: quella disciplina è oggi il Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625.
Articolo 18 — Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 853/2004, del Reg. (CE) n. 854/2004 e della direttiva 2004/41/CE, e comunque non prima del 1o gennaio 2006 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004. È la data di applicazione dell'intero Pacchetto Igiene. Il Reg. (CE) n. 854/2004, richiamato come atto di aggancio, è stato successivamente abrogato dal Reg. (UE) 2017/625: va quindi menzionato solo in chiave storica, non come norma vigente.
Profili sanzionatori
Le disposizioni finali non recano sanzioni. Come per il resto del regolamento, la scelta delle sanzioni spetta agli Stati membri, che le rendono effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002; per l'Italia il riferimento è il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, trattato nelle pagine paese.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea specificamente dedicate agli articoli 12-18 del Reg. (CE) n. 852/2004. La flessibilità nazionale dell'articolo 13 art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004 non ha dato luogo a contenzioso significativo dinanzi ai giudici dell'Unione: la sua operatività si è espressa soprattutto tramite le notifiche degli Stati membri.
Attuazione negli Stati membri
Gli articoli 12-18 sono direttamente applicabili. Il potere di adattamento degli allegati (art. 13, par. 1) è stato esercitato, da ultimo, con il Reg. (UE) 2021/382 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. La flessibilità nazionale dell'articolo 13, paragrafi 3-7, è attuata dagli Stati membri con misure notificate alla Commissione art. 13, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004: gli adattamenti per prodotti tradizionali sono l'esempio più noto. Il quadro nazionale, comprese le sanzioni, è nelle pagine paese e per l'Italia nel D.Lgs. 193/2007 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Errori frequenti
- Citare la versione originaria degli articoli 12-13 come vigente. Il testo consolidato è quello adeguato dal Reg. (CE) n. 219/2009 alla procedura di regolamentazione con controllo art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009: i rinvii vanno all'articolo 14, paragrafo 3 art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Presentare il Reg. (CE) n. 854/2004 come vigente perché citato nell'articolo 18. Quell'articolo lo richiama solo come atto di aggancio per la data di applicazione art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004; il Reg. 854/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625.
- Trattare la flessibilità nazionale dell'articolo 13 come una deroga libera. L'adattamento dell'allegato II richiede notifica motivata, analisi del pericolo e rispetto della procedura dei paragrafi 5-7 art. 13, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004, e non può compromettere gli obiettivi del regolamento art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Domande frequenti
Che cosa disciplinano gli articoli 12-18 del Reg. 852/2004?
Sono le disposizioni finali: misure di attuazione (art. 12), modifica e adattamento degli allegati con la flessibilità nazionale (art. 13), comitato (art. 14), consultazione dell'EFSA (art. 15), relazione al legislatore (art. 16), abrogazione della direttiva 93/43/CEE (art. 17) ed entrata in vigore (art. 18) art. 17, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
Che cosa ha cambiato il Reg. 219/2009 negli articoli 12 e 13?
Ha adeguato i richiami procedurali alla decisione 1999/468/CE, introducendo per le misure che modificano elementi non essenziali la procedura di regolamentazione con controllo (rinvio all'articolo 14, paragrafo 3) art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009 art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Nel testo consolidato ciò è segnalato dal marcatore ►M2.
Che cos'è la flessibilità nazionale dell'articolo 13?
È la facoltà degli Stati membri di adottare misure nazionali che adattano i requisiti dell'allegato II art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, per consentire metodi tradizionali o tener conto di vincoli geografici, oppure — negli altri casi — limitatamente a costruzione, schema e attrezzatura degli stabilimenti art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Richiede notifica motivata alla Commissione art. 13, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004.
La Commissione può concedere deroghe per le piccole imprese?
Sì. L'articolo 13, paragrafo 2, consente deroghe agli allegati I e II per agevolare l'applicazione dell'HACCP alle piccole imprese, tenendo conto dei fattori di rischio e senza compromettere gli obiettivi del regolamento art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Da quando si applica il Reg. 852/2004?
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione e si applica non prima del 1o gennaio 2006, data di applicazione dell'intero Pacchetto Igiene art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il Reg. 854/2004 citato nell'articolo 18 è ancora in vigore?
No. È richiamato solo come atto di aggancio per determinare la data di applicazione art. 18, Reg. (CE) n. 852/2004; è stato successivamente abrogato dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625, che oggi disciplina i controlli ufficiali.
L'HACCP è stato esteso alla produzione primaria dopo la relazione dell'articolo 16?
No. La relazione del 2009 doveva valutarne opportunità e fattibilità art. 16, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, ma l'esclusione della produzione primaria dall'obbligo dell'articolo 5 resta ferma art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 219/2009 che adegua a una procedura di regolamentazione con controllo taluni atti (CELEX 32009R0219): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 che modifica gli allegati del Reg. (CE) n. 852/2004 (CELEX 32021R0382): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali (CELEX 32017R0625): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).