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Art. 2 Reg. (CE) 852/2004 — Definizioni

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'articolo 2 del Reg. (CE) 852/2004 definisce i termini chiave del regolamento: igiene degli alimenti, prodotti primari, stabilimento, autorità competente, equivalente, contaminazione, confezionamento e imballaggio. La definizione di operatore del settore alimentare (OSA) non è qui: si trova nell'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002.

Articolo 2DefinizioniTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  • a) «igiene degli alimenti», in seguito denominata «igiene»: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto;

  • b) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca;

  • c) «stabilimento»: ogni unità di un'impresa del settore alimentare;

  • d) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;

  • e) «equivalente»: riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi;

  • f) «contaminazione»: la presenza o l'introduzione di un pericolo;

  • g) «acqua potabile»: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ();

  • h) «acqua di mare pulita»: l'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

  • i) «acqua pulita»: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;

  • j) «confezionamento»: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

  • k) «imballaggio»: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

  • l) «recipiente ermeticamente chiuso»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli;

  • m) «trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

  • n) «prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

  • o) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

2

Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.

3

Negli allegati del presente regolamento per «ove necessario», «ove opportuno», «adeguato» e «sufficiente» si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

In sintesi

  • L'articolo 2 contiene le quindici definizioni proprie del regolamento, tra cui igiene degli alimenti, prodotti primari, stabilimento, autorità competente, equivalente, contaminazione, confezionamento e imballaggio art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Il paragrafo 2 richiama in blocco le definizioni del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004: alimento, impresa alimentare, operatore del settore alimentare (OSA), commercio al dettaglio, produzione primaria, consumatore finale art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002.
  • La definizione di OSA non è nel Reg. 852/2004: è nell'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002 — un errore di ricerca molto frequente.
  • Il paragrafo 3 fissa la regola interpretativa di flessibilità per gli allegati: "ove necessario", "adeguato" e "sufficiente" vanno letti in funzione degli obiettivi del regolamento art. 2, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Commento

Ratio e genesi

L'articolo 2 costruisce l'apparato definitorio su due livelli: le definizioni tecniche proprie dell'igiene alimentare, elencate al paragrafo 1, e il rinvio generale alle definizioni della legislazione alimentare quadro, operato dal paragrafo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. La scelta evita duplicazioni: le nozioni trasversali (alimento, impresa, operatore, rischio, pericolo, rintracciabilità) restano ancorate al Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002 e valgono in modo uniforme per tutto il Pacchetto Igiene. Il paragrafo 3 aggiunge una clausola interpretativa che rende gli allegati proporzionati agli obiettivi, ed è una delle basi testuali della flessibilità per le piccole imprese art. 2, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Ambito soggettivo

Le definizioni vincolano tutti i soggetti che applicano il regolamento: gli operatori, nelle proprie procedure di autocontrollo, e le autorità di controllo. Due nozioni hanno rilievo soggettivo diretto. "Stabilimento" è ogni unità di un'impresa del settore alimentare art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: la nozione è volutamente ampia (comprende anche strutture mobili o temporanee, disciplinate dall'allegato II, capitolo III all. II, cap. III, Reg. (CE) n. 852/2004) ed è l'unità di riferimento per la registrazione e il riconoscimento ex articolo 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. "Autorità competente" è l'autorità centrale dello Stato membro o quella a cui la competenza è delegata, incluse le autorità di paesi terzi ove pertinente art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; la designazione delle autorità competenti per i controlli ufficiali è oggi disciplinata dal Reg. (UE) 2017/625 art. 4, Reg. (UE) 2017/625.

Ambito oggettivo

Le definizioni chiave del paragrafo 1 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 si possono raggruppare così:

GruppoDefinizioniRilievo pratico
Igiene e pericoliigiene (lett. a), contaminazione (lett. f)perimetrano l'oggetto dell'autocontrollo; "pericolo" è definito dal Reg. 178/2002 art. 3, par. 14, Reg. (CE) n. 178/2002
Prodottiprodotti primari (lett. b), non trasformati (lett. n), trasformati (lett. o), trattamento (lett. m)distinguono produzione primaria e fasi successive; segnano il confine con il Reg. 853/2004
Acqueacqua potabile (lett. g), acqua di mare pulita (lett. h), acqua pulita (lett. i)applicate dall'allegato II, capitolo VII sul rifornimento idrico all. II, cap. VII, Reg. (CE) n. 852/2004
Involucriconfezionamento (lett. j), imballaggio (lett. k), recipiente ermeticamente chiuso (lett. l)applicate dall'allegato II, capitolo X su confezionamento e imballaggio all. II, cap. X, Reg. (CE) n. 852/2004
Organizzazionestabilimento (lett. c), autorità competente (lett. d), equivalente (lett. e)registrazione, controlli, flessibilità e importazioni

La definizione di "igiene" (misure e condizioni per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano tenuto conto dell'uso previsto) è funzionale: l'igiene non è pulizia in senso colloquiale, ma controllo dei pericoli. "Equivalente" (capace di conseguire gli stessi obiettivi) è la chiave dell'approccio per obiettivi del regolamento e ricorre sia nella flessibilità nazionale sia nel principio sugli alimenti importati dell'articolo 1 art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La definizione di acqua potabile rinvia alla direttiva 98/83/CE; quel riferimento va oggi inteso alla direttiva (UE) 2020/2184, che l'ha sostituita con effetto dal 13 gennaio 2023 (v. Fonti).

Coordinamento con altre norme

Il paragrafo 2 incorpora le definizioni del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Le più usate nell'applicazione del 852/2004 sono: alimento art. 2, Reg. (CE) n. 178/2002; impresa alimentare art. 3, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002; operatore del settore alimentare art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002; commercio al dettaglio art. 3, par. 7, Reg. (CE) n. 178/2002; rischio art. 3, par. 9, Reg. (CE) n. 178/2002; pericolo art. 3, par. 14, Reg. (CE) n. 178/2002; rintracciabilità art. 3, par. 15, Reg. (CE) n. 178/2002; produzione primaria art. 3, par. 17, Reg. (CE) n. 178/2002; consumatore finale art. 3, par. 18, Reg. (CE) n. 178/2002. Per gli alimenti di origine animale si aggiungono le definizioni specifiche del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 2, Reg. (CE) n. 853/2004, che a sua volta rinvia sia al 178/2002 sia all'articolo 2 qui commentato.

Prassi applicativa e nodi interpretativi

Il nodo più frequente è di semplice reperimento: chi cerca la definizione di OSA nell'articolo 2 non la trova, perché è collocata nel Reg. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002. Molti contenuti divulgativi la attribuiscono erroneamente al 852/2004. Un secondo nodo riguarda la coppia confezionamento/imballaggio: il confezionamento è l'involucro a diretto contatto con l'alimento, l'imballaggio è il contenitore secondario art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; la distinzione determina requisiti diversi nell'allegato II, capitolo X all. II, cap. X, Reg. (CE) n. 852/2004 e si interseca con la disciplina dei materiali a contatto con gli alimenti art. 3, Reg. (CE) n. 1935/2004. Infine il paragrafo 3: i termini "ove necessario", "ove opportuno", "adeguato" e "sufficiente" negli allegati vanno letti in funzione degli obiettivi del regolamento art. 2, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. È la base testuale che consente di calibrare i requisiti generali e specifici art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa, senza che ciò equivalga a una deroga: la valutazione resta sindacabile dall'autorità competente in sede di controllo.

Profili sanzionatori

L'articolo 2 non prevede sanzioni proprie, ma le definizioni delimitano le condotte sanzionabili: qualificare un'unità come "stabilimento" o un'attività come impresa alimentare determina l'applicabilità degli obblighi di registrazione e autocontrollo il cui inadempimento è punito dal diritto nazionale — in Italia dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Il quadro per Stato membro è nelle pagine paese.

Giurisprudenza

Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'interpretazione dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 852/2004. Le questioni definitorie di maggior rilievo (nozione di alimento, di impresa alimentare, di operatore) attengono all'art. 2 e all'art. 3 del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, Reg. (CE) n. 178/2002.

Attuazione negli Stati membri

Le definizioni sono direttamente applicabili e non richiedono recepimento nazionale. L'attuazione rileva per la nozione di "autorità competente": ogni Stato membro designa la propria architettura di controllo ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 art. 4, Reg. (UE) 2017/625, con assetti che divergono sensibilmente (in Italia: Ministero della Salute, Regioni e aziende sanitarie locali). Il dettaglio per paese è nelle pagine paese.

Errori frequenti

Domande frequenti

Dove si trova la definizione di operatore del settore alimentare (OSA)?

Nell'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 3, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo. Il Reg. 852/2004 la richiama tramite il paragrafo 2 dell'articolo 2 art. 2, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, senza riprodurla.

Che cosa significa igiene degli alimenti secondo il Reg. 852/2004?

Le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un alimento tenendo conto dell'uso previsto art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione è quindi più ampia della pulizia: coincide con il controllo dei pericoli lungo il processo.

Che cosa si intende per stabilimento?

Ogni unità di un'impresa del settore alimentare art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: un laboratorio, un punto vendita, un deposito, anche una struttura mobile o temporanea. È l'unità di riferimento per la registrazione e, per gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, per il riconoscimento ex articolo 6 art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.

Qual è la differenza tra confezionamento e imballaggio?

Il confezionamento è il collocamento dell'alimento in un involucro o contenitore a diretto contatto con esso; l'imballaggio è il collocamento di uno o più alimenti confezionati in un secondo contenitore art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I requisiti igienici relativi sono nell'allegato II, capitolo X all. II, cap. X, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che cosa sono i prodotti primari?

I prodotti della produzione primaria, compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione di produzione primaria è definita dal Reg. 178/2002 art. 3, par. 17, Reg. (CE) n. 178/2002 e delimita sia l'applicazione dell'allegato I sia l'esclusione per la fornitura diretta di piccoli quantitativi prevista dall'articolo 1 art. 1, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che cosa significa equivalente?

Riferito a sistemi diversi, capace di conseguire gli stessi obiettivi art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La nozione sostiene l'approccio per obiettivi del regolamento: misure diverse da quelle indicate sono ammissibili se raggiungono lo stesso risultato di sicurezza, come per gli standard degli alimenti importati art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

La definizione di acqua potabile rinvia alla direttiva 98/83/CE: è ancora vigente?

Il testo consolidato dell'articolo 2 cita ancora la direttiva 98/83/CE art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, ma quella direttiva è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, applicabile dal 13 gennaio 2023: il riferimento va inteso alla nuova direttiva (v. Fonti).

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).