Artt. 10-11 Reg. (CE) 852/2004 — Importazioni ed esportazioni
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Gli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) 852/2004 estendono i requisiti d'igiene degli articoli da 3 a 6 agli alimenti importati (art. 10) ed esportati o riesportati (art. 11), tramite il rinvio agli articoli 11 e 12 del Reg. (CE) 178/2002. Non istituiscono un regime doganale autonomo.
In materia di igiene degli alimenti importati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.
In materia d’igiene degli alimenti esportati o riesportati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.
In sintesi
- L'articolo 10 stabilisce che, in materia d'igiene degli alimenti importati, le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare richiamate dall'articolo 11 del Reg. (CE) n. 178/2002 includono i requisiti degli articoli da 3 a 6 del Reg. 852/2004 art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 11, Reg. (CE) n. 178/2002.
- L'articolo 11 fa lo stesso per gli alimenti esportati o riesportati, richiamando l'articolo 12 del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 11, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 12, Reg. (CE) n. 178/2002.
- Entrambi gli articoli non creano procedure nuove: sono norme di raccordo che agganciano il Pacchetto Igiene ai principi generali sull'import/export della legislazione alimentare quadro.
- I requisiti richiamati sono l'obbligo generale d'igiene art. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, i requisiti generali e specifici art. 4, Reg. (CE) n. 852/2004, l'autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e gli obblighi di registrazione o riconoscimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'esecuzione pratica ai confini è affidata ai controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625, non a un certificato ex Reg. 852/2004, che non esiste.
Commento
Ratio e genesi
Gli articoli 10 e 11 chiudono il corpo del regolamento con due norme di coordinamento tra il Reg. (CE) n. 852/2004 e la legislazione alimentare quadro, il Reg. (CE) n. 178/2002. Il legislatore non ha voluto costruire un regime igienico separato per le merci che attraversano la frontiera dell'Unione: ha invece precisato che i requisiti sostanziali degli articoli da 3 a 6 sono parte integrante di quelle "pertinenti disposizioni della legislazione alimentare" che il Reg. 178/2002 rende applicabili agli alimenti importati ed esportati. La tecnica è quella del rinvio: gli articoli 10 e 11 non aggiungono obblighi, ma stabiliscono un'equivalenza di contenuto, così che l'igiene degli alimenti non sia meno tutelata quando l'alimento proviene da un Paese terzo o è destinato a un Paese terzo.
Il presupposto è il principio, fissato dal Reg. 178/2002, per cui gli alimenti importati per essere immessi sul mercato dell'Unione devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute dall'Unione come almeno equivalenti art. 11, Reg. (CE) n. 178/2002; specularmente, gli alimenti esportati o riesportati devono rispettare le pertinenti disposizioni, salvo diversa richiesta delle autorità del Paese importatore o diversa previsione di accordi e disposizioni del Paese di destinazione art. 12, Reg. (CE) n. 178/2002. Gli articoli 10 e 11 del Reg. 852/2004 dichiarano che, dentro quel "pertinente", rientrano anche i requisiti igienici del regolamento.
Ambito soggettivo
Le due norme non individuano un nuovo destinatario: si rivolgono agli stessi operatori del settore alimentare (OSA) obbligati dal resto del regolamento. L'importatore stabilito nell'Unione è un OSA in fase di distribuzione e, come tale, tenuto all'obbligo generale d'igiene art. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, ai requisiti dell'allegato II applicabili alla sua attività e all'autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'esportatore stabilito nell'Unione è del pari un OSA soggetto agli stessi obblighi per la parte di filiera che svolge sul territorio dell'Unione. L'articolo 10 non trasferisce obblighi al produttore del Paese terzo — che non è soggetto diretto del regolamento — ma rende lo standard igienico dell'Unione la misura della conformità della merce importata.
Ambito oggettivo
Oggetto del rinvio sono, testualmente, "i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6": l'obbligo generale d'igiene art. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, i requisiti generali e specifici dell'allegato I e dell'allegato II art. 4, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, le procedure permanenti basate sui principi HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e gli obblighi di controllo, notifica per la registrazione o riconoscimento degli stabilimenti art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il perimetro è quello dell'igiene: gli articoli 10 e 11 non toccano gli aspetti extra-igienici (etichettatura, additivi, contaminanti), che seguono i rispettivi corpi normativi.
Va colto un limite di ambito. Il Reg. 852/2004 disciplina l'igiene di tutti gli alimenti; le regole specifiche per i prodotti di origine animale sono nel Reg. (CE) n. 853/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004, che detta condizioni ulteriori per l'importazione di tali prodotti. Gli articoli 10 e 11 vanno quindi letti come la componente "igiene generale" di un sistema più ampio.
Coordinamento con altre norme
Il baricentro operativo si è spostato nel tempo. Alla data di adozione del Reg. 852/2004, i controlli ufficiali all'importazione erano organizzati da atti oggi non più vigenti. Dal 14 dicembre 2019 la materia è retta dal Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che disciplina i controlli sugli animali e le merci in ingresso nell'Unione, i posti di controllo frontalieri e la certificazione ufficiale art. 1, Reg. (UE) 2017/625. È questo il regolamento che dà attuazione concreta al principio degli articoli 10 e 11: verifica, cioè, che l'alimento importato rispetti anche i requisiti d'igiene degli articoli 3-6. A nostro avviso è qui che si annida l'errore più comune dei divulgatori, che continuano a richiamare i regolamenti sui controlli ufficiali abrogati: il Reg. 2017/625 li ha sostituiti.
Sul versante dell'export, il rinvio all'articolo 12 del Reg. 178/2002 introduce una clausola di flessibilità che manca all'import: se l'alimento è destinato all'esportazione verso un Paese terzo, prevalgono, ove esistano, le prescrizioni concordate o richieste dalle autorità del Paese importatore art. 12, Reg. (CE) n. 178/2002. Resta però fermo che gli alimenti dannosi per la salute non possono essere esportati.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
"Import" in senso igienico, non doganale. Gli articoli 10 e 11 non istituiscono dazi, contingenti o procedure doganali: fissano l'equivalenza dello standard sostanziale. Il documento sanitario che accompagna la merce e i controlli al posto di controllo frontaliero discendono dal Reg. 2017/625, non da questi due articoli.
Nessun certificato "852/2004" per importare o esportare. Il regolamento non prevede alcun documento denominato certificazione ai fini dell'import/export; la conformità agli articoli 3-6 si dimostra come per qualunque OSA dell'Unione, e all'importazione è oggetto di controllo ufficiale. Chi promette un titolo "valido per esportare in tutta l'Unione" confonde piani distinti.
Equivalenza, non identità. Per l'import l'articolo 11 del Reg. 178/2002 ammette, in alternativa al pieno rispetto della legislazione dell'Unione, le condizioni riconosciute dall'Unione come almeno equivalenti art. 11, Reg. (CE) n. 178/2002. L'equivalenza è un giudizio dell'Unione, non una libera autocertificazione dell'operatore.
Profili sanzionatori
Gli articoli 10 e 11 non recano sanzioni proprie. Le violazioni degli obblighi d'igiene richiamati (articoli 3-6) sono sanzionate dagli Stati membri con misure effettive, proporzionate e dissuasive art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. All'importazione, il Reg. 2017/625 disciplina inoltre le misure che l'autorità competente adotta in caso di non conformità delle merci in ingresso, fino al respingimento o alla distruzione. Il quadro sanzionatorio nazionale è trattato nelle pagine paese; per l'Italia rileva il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente agli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 852/2004. La materia dell'igiene degli alimenti importati è stata trattata dai giudici dell'Unione soprattutto sotto il profilo dei controlli ufficiali e delle misure di salvaguardia, oggi ricondotti al Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625.
Attuazione negli Stati membri
Gli articoli 10 e 11 sono direttamente applicabili e non richiedono recepimento. L'attuazione concreta passa dai controlli ufficiali all'importazione, organizzati in modo uniforme dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625 e gestiti dalle autorità competenti nazionali. Gli Stati membri intervengono con le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi d'igiene art. 17, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002. Il quadro operativo per singolo Stato è nelle pagine paese.
Errori frequenti
- Cercare un "certificato per esportare alimenti in tutta l'Unione". Gli articoli 10 e 11 rendono applicabili i requisiti degli articoli 3-6, non istituiscono un titolo abilitante art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004: la conformità si dimostra e all'importazione è verificata con i controlli ufficiali.
- Citare i vecchi regolamenti sui controlli ufficiali come vigenti. L'esecuzione dei controlli all'importazione è retta dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625, che ha sostituito gli atti previgenti in materia.
- Confondere import doganale e conformità igienica. L'articolo 10 riguarda l'igiene, non il regime doganale art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004: le due dimensioni coesistono ma hanno basi giuridiche diverse.
Domande frequenti
Che cosa impone l'articolo 10 del Reg. 852/2004 per gli alimenti importati?
Impone che gli alimenti importati rispettino, in materia d'igiene, anche i requisiti degli articoli da 3 a 6 del regolamento: obbligo generale d'igiene, requisiti generali e specifici, autocontrollo HACCP e registrazione o riconoscimento art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004. Lo fa richiamando l'articolo 11 del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 11, Reg. (CE) n. 178/2002.
L'articolo 11 riguarda anche i prodotti riesportati?
Sì. L'articolo 11 si applica agli alimenti "esportati o riesportati" e richiama l'articolo 12 del Reg. (CE) n. 178/2002 art. 11, Reg. (CE) n. 852/2004 art. 12, Reg. (CE) n. 178/2002, che ammette il rispetto delle diverse prescrizioni richieste dal Paese importatore o previste da accordi.
Serve una certificazione ex Reg. 852/2004 per importare o esportare alimenti?
No. Il regolamento non prevede alcun certificato: prevede obblighi (igiene, autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, registrazione o riconoscimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004). All'importazione la conformità è verificata dai controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625.
Gli articoli 10 e 11 introducono controlli doganali?
No. Non disciplinano il regime doganale: fissano l'equivalenza dello standard igienico art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004. I controlli materiali all'ingresso sono organizzati dal Reg. (UE) 2017/625 art. 1, Reg. (UE) 2017/625.
Un alimento importato deve avere un piano HACCP?
L'operatore dell'Unione che immette sul mercato l'alimento importato è un OSA e deve rispettare l'autocontrollo per la propria attività art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; l'articolo 10 pretende inoltre che la merce importata sia conforme, in materia d'igiene, ai requisiti degli articoli 3-6 art. 10, Reg. (CE) n. 852/2004.
Per i prodotti di origine animale bastano gli articoli 10 e 11?
No. Per carni, pesce, latte e altri prodotti di origine animale si applicano anche le regole specifiche del Reg. (CE) n. 853/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 853/2004, che pone condizioni ulteriori all'importazione; gli articoli 10 e 11 del Reg. 852/2004 coprono la sola igiene generale.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 178/2002, testo consolidato (CELEX 02002R0178-20240701), in particolare articoli 11 e 12: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20240701 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali (CELEX 32017R0625): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (CELEX 02004R0853-20250101): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20250101 — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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