Art. 9 Reg. (CE) 852/2004 — Manuali comunitari di corretta prassi operativa
Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
L'articolo 9 del Reg. (CE) 852/2004 disciplina i manuali comunitari di corretta prassi operativa: prima di elaborarli la Commissione consulta il comitato dell'art. 14 (art. 9, par. 1), che ne valuta i progetti (art. 9, par. 3). I titoli e i riferimenti dei manuali approvati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (art. 9, par. 5).
1Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l'igiene o per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 14. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti da trattare.
2Quando vengono approntati manuali comunitari, la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:
a) dai rappresentanti interessati dei settori dell'impresa alimentare europea, comprese le PMI, e di altre parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazione con gli stessi;
b) in collaborazione con i soggetti i cui interessi possano essere sostanzialmente toccati, comprese le autorità competenti;
c) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius;
e
- d) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.
3Il comitato di cui all'articolo 14 valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:
a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 2;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati in tutta la Comunità;
e
- c) costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.
4La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all'articolo 14 a riesaminare ogni manuale comunitario elaborato a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi menzionati nel paragrafo 2.
Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.
5I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
In sintesi
- L'articolo 9 disciplina i manuali comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi HACCP: prima di elaborarli, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 14 per esaminarne l'utilità, la portata e gli argomenti art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- I manuali sono elaborati e diffusi con il coinvolgimento dei rappresentanti dei settori dell'impresa alimentare europea, comprese le PMI, delle parti interessate e delle autorità competenti, tenendo conto del Codex Alimentarius art. 9, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Il comitato dell'articolo 14 valuta i progetti per garantire che siano funzionali in tutta l'Unione e idonei a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004.
Commento
Ratio e genesi
L'articolo 9 chiude il capo III e ne rappresenta il livello sovranazionale. Se l'articolo 8 affida agli Stati membri l'elaborazione e la valutazione dei manuali, l'articolo 9 istituisce un binario parallelo per i manuali comunitari, pensati per i settori la cui dimensione o le cui filiere superano il confine nazionale. La ratio è duplice: uniformare le prassi di applicazione dell'HACCP dove il mercato è integrato ed evitare la frammentazione in ventisette approcci nazionali divergenti. La regia è affidata alla Commissione, che agisce con il supporto del comitato di cui all'articolo 14 — designato dal regolamento come comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, funzioni oggi esercitate dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ambito soggettivo
Protagonista è la Commissione, che consulta il comitato a monte art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, garantisce l'elaborazione e la diffusione dei manuali art. 9, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e ne cura il riesame periodico art. 9, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Il comitato dell'articolo 14 — l'organo di comitatologia che assiste la Commissione art. 14, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 — svolge la funzione di valutazione tecnica dei progetti art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Sono coinvolti i rappresentanti dei settori dell'impresa alimentare europea, con esplicita menzione delle PMI, i gruppi di consumatori e le autorità competenti degli Stati membri art. 9, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Gli operatori del settore alimentare sono, come per i manuali nazionali, i destinatari finali che li useranno volontariamente ex articolo 7 art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004.
Ambito oggettivo
L'articolo scandisce un procedimento in quattro fasi. Prima: la consultazione preliminare del comitato, che esamina l'utilità del manuale, la sua portata e gli argomenti da trattare art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 — un filtro di opportunità che precede ogni redazione. Seconda: l'elaborazione partecipata, con le quattro condizioni del paragrafo 2 — coinvolgimento dei settori europei e delle PMI (lett. a), collaborazione con le parti i cui interessi possono essere toccati incluse le autorità competenti (lett. b), considerazione dei codici di prassi del Codex Alimentarius (lett. c) e, per la produzione primaria, delle raccomandazioni della parte B dell'allegato I (lett. d) art. 9, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Terza: la valutazione dei progetti da parte del comitato, con criteri analoghi a quelli statali dell'articolo 8 ma calibrati sulla dimensione unionale — conformità procedurale, funzionalità "in tutta la Comunità" e idoneità a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Quarta: il riesame periodico, per mantenere i manuali praticabili e allinearli agli sviluppi tecnologici e scientifici art. 9, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. La pubblicità è assicurata dalla pubblicazione di titoli e riferimenti nella Gazzetta ufficiale, serie C art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004: si noti che è pubblicato il riferimento, non il testo integrale, coerentemente con la natura non normativa del manuale.
Coordinamento con altre norme
L'articolo 9 completa il trittico con gli articoli 7 e 8: stessa natura volontaria, diversa scala. Rispetto ai manuali nazionali, la valutazione è affidata al comitato dell'articolo 14 anziché ai singoli Stati, e la pubblicità passa dalla Gazzetta ufficiale invece che da un registro interno art. 8, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano sostanziale, i manuali comunitari servono gli stessi obiettivi: buone prassi dell'articolo 4 art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e procedure di autocontrollo dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, con i prerequisiti come base. Nella prassi, i manuali comunitari validati confluiscono nel manuale di autocontrollo aziendale insieme a quelli nazionali. La comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 (v. Fonti) è, essa stessa, uno strumento orizzontale che accompagna l'applicazione flessibile dell'HACCP a livello unionale, distinto ma complementare rispetto ai manuali di settore.
Prassi applicativa e nodi interpretativi
Pochi manuali, alto valore. I manuali comunitari sono numericamente limitati e concentrati su filiere transnazionali. A nostro avviso il loro valore non sta nel numero ma nella funzione di riferimento comune: dove esiste un manuale comunitario, esso riduce la divergenza tra prassi nazionali e offre all'OSA un modello riconosciuto in tutta l'Unione, pur restando volontario.
"Comunitario" oggi si legge "dell'Unione". La terminologia del regolamento risale al 2004: il riferimento ai "manuali comunitari" e alla "Comunità" va inteso, dopo il Trattato di Lisbona, come riferito all'Unione europea. La sostanza non cambia; muta solo il lessico.
Il riferimento in Gazzetta non è il testo. La pubblicazione nella serie C riguarda titoli e riferimenti art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004: il manuale in sé è reperibile presso gli organismi che lo hanno elaborato. Confondere la pubblicazione del riferimento con l'attribuzione di forza normativa è un errore: il manuale resta ausilio volontario.
Profili sanzionatori
Come per gli articoli 7 e 8, l'articolo 9 non prevede sanzioni: non usare un manuale comunitario non è un illecito. Le sanzioni riguardano gli obblighi sostanziali degli articoli 4 e 5 e sono rimesse agli Stati membri; per l'Italia, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e pagine paese.
Giurisprudenza
Alla data di aggiornamento di questa pagina non constano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea dedicate specificamente all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 852/2004. Il procedimento di elaborazione dei manuali comunitari, di natura tecnico-amministrativa e privo di effetti obbligatori diretti sugli operatori, non ha dato luogo a contenzioso sovranazionale.
Attuazione negli Stati membri
L'articolo 9 non richiede recepimento: opera direttamente in capo alla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14 art. 14, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. L'attuazione statale è indiretta e riguarda la diffusione dei manuali comunitari pubblicati nella Gazzetta ufficiale, serie C art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004, e il loro raccordo con i manuali nazionali art. 8, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Il quadro italiano è nella pagina Italia; i profili formativi degli addetti nella pagina sulla formazione HACCP.
Errori frequenti
- Attribuire forza normativa ai manuali comunitari. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale riguarda titoli e riferimenti art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004, non conferisce obbligatorietà: l'uso resta volontario ex articolo 7 art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Confondere manuale comunitario e comunicazione della Commissione. Sono strumenti diversi: il manuale è di settore, elaborato dai rappresentanti dell'industria e valutato dal comitato art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004; la comunicazione 2022/C 355/01 è una linea guida orizzontale della Commissione.
- Cercare il testo integrale in Gazzetta ufficiale. In serie C sono pubblicati solo titoli e riferimenti art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004: il testo del manuale va reperito presso gli organismi che lo hanno elaborato.
Domande frequenti
Che cos'è un manuale comunitario di corretta prassi?
È un manuale di corretta prassi operativa in materia di igiene o di applicazione dei principi HACCP elaborato a livello unionale, sotto l'egida della Commissione e con il coinvolgimento dei rappresentanti dei settori dell'impresa alimentare europea, comprese le PMI art. 9, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Come i manuali nazionali, il suo uso da parte degli operatori è volontario art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004.
Chi valuta i progetti di manuale comunitario?
Il comitato di cui all'articolo 14, che verifica la conformità procedurale al paragrafo 2, la funzionalità del contenuto in tutta l'Unione e l'idoneità a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Lo stesso comitato è consultato a monte sull'utilità del manuale art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Dove sono pubblicati i manuali comunitari?
I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C art. 9, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004. È pubblicato il riferimento, non il testo integrale, che va reperito presso gli organismi elaboratori. I manuali nazionali, invece, sono iscritti in un registro tenuto dalla Commissione ex articolo 8 art. 8, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
I manuali comunitari sono aggiornati nel tempo?
Sì. La Commissione invita periodicamente il comitato dell'articolo 14 a riesaminarli, per garantire che rimangano praticabili e tengano conto degli sviluppi tecnologici e scientifici art. 9, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
Un manuale comunitario è obbligatorio per la mia impresa?
No. Anche i manuali comunitari sono strumenti di supporto a uso volontario per gli operatori art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004. L'obbligo resta disporre di procedure HACCP adeguate alla propria attività art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: il manuale aiuta a costruirle, non le sostituisce.
Che differenza c'è tra un manuale comunitario e la comunicazione 2022/C 355/01?
Il manuale comunitario è settoriale, elaborato dai rappresentanti dell'industria e valutato dal comitato dell'articolo 14 art. 9, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004; la comunicazione 2022/C 355/01 è una linea guida orizzontale della Commissione sull'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (prerequisiti, HACCP, flessibilità). Entrambe agevolano l'applicazione dell'autocontrollo, ma con natura e livello diversi.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Comunicazione della Commissione 2022/C 355/01 sull'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (prerequisiti, procedure HACCP, flessibilità) (CELEX 52022XC0916(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0916(01) — consultato il 2026-07-12.
- Codex Alimentarius — General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 (rev. 2020): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/ — consultato il 2026-07-12.
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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