Modifiche al Reg. (CE) 852/2004: cronologia 2004-2021 e testo consolidato
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Reg. (CE) 852/2004 è stato modificato tre volte: Reg. (CE) 1019/2008 (acqua pulita, All. II Cap. VII), Reg. (CE) 219/2009 (adeguamento della comitatologia) e Reg. (UE) 2021/382 (allergeni in produzione primaria, ridistribuzione e cultura della sicurezza alimentare), in vigore dal 24 marzo 2021. Il testo vigente è la versione consolidata 02004R0852-20210324.
Questa pagina raccoglie la cronologia completa delle modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 852/2004 dalla sua adozione. Il testo materialmente applicabile oggi non è la versione originale pubblicata nel 2004, ma la versione consolidata che incorpora rettifica e regolamenti modificativi. La versione consolidata di riferimento è la 02004R0852-20210324, aggiornata al 24 marzo 2021 art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
In sintesi
- Il Reg. (CE) 852/2004 ha subìto una rettifica (2004) e tre modifiche sostanziali (2008, 2009, 2021).
- La rettifica pubblicata in GU L 226 del 25 giugno 2004 ha corretto errori materiali del testo originale Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004.
- Il Reg. (CE) 1019/2008 ha modificato l'All. II Cap. VII sull'acqua pulita art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008.
- Il Reg. (CE) 219/2009 ha adeguato la procedura di comitato al regime della regolamentazione con controllo art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009.
- Il Reg. (UE) 2021/382, in vigore dal 24 marzo 2021, ha introdotto obblighi su allergeni nella produzione primaria, ridistribuzione degli alimenti e cultura della sicurezza alimentare art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
Commento
Cronologia delle modifiche
| Rif. | Atto | Oggetto | In vigore |
|---|---|---|---|
| — | Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004 | correzione di errori materiali del testo originale Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004 | 2004 |
| M1 | Reg. (CE) 1019/2008 | All. II Cap. VII: uso dell'acqua pulita per i prodotti della pesca e i molluschi art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008 | 28.10.2008 |
| M2 | Reg. (CE) 219/2009 | adeguamento della procedura di comitato dell'art. 14 alla regolamentazione con controllo art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009 | 20.4.2009 |
| M3 | Reg. (UE) 2021/382 | All. I Parte A punto 5-bis (allergeni), All. II Cap. V-bis (ridistribuzione), Cap. XI-bis (cultura della sicurezza) art. 1, Reg. (UE) 2021/382 | 24.3.2021 |
La numerazione M1-M2-M3 riflette l'ordine cronologico degli atti modificativi consolidati nel testo vigente. La rettifica del 2004 non è un atto modificativo in senso proprio: interviene sul testo pubblicato per correggere divergenze linguistiche e refusi, senza mutare la portata normativa Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004.
Che cosa cambia e che cosa no
Il nucleo del regolamento — responsabilità dell'operatore, obbligo di autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, requisiti generali di igiene dell'allegato II — è rimasto invariato dal 2006. Le tre modifiche hanno agito su punti circoscritti: un requisito tecnico sull'acqua (2008), un aspetto procedurale interno alle istituzioni UE (2009) e, nel 2021, l'aggiunta di tre nuovi obblighi sostanziali. Solo il Reg. (UE) 2021/382 incide sugli adempimenti dell'operatore del settore alimentare.
Come leggere il testo vigente
Il regolamento è direttamente applicabile e non richiede recepimento. La fonte affidabile è sempre il testo consolidato EUR-Lex, non le versioni originali reperibili online: queste ultime non riportano le modifiche e possono indurre in errore. La versione consolidata 02004R0852-20210324 integra tutte le modifiche fin qui elencate ed è quella commentata articolo per articolo in questa knowledge base, a partire dalla pagina del regolamento.
Errori frequenti
- Citare la versione originale del 2004 come se fosse quella vigente. Dal 24 marzo 2021 il testo applicabile è il consolidato 02004R0852-20210324, che include i capitoli V-bis e XI-bis dell'allegato II all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004: una consulenza basata sul testo del 2004 ignora la cultura della sicurezza alimentare e la ridistribuzione.
- Confondere la rettifica del 2004 con una modifica sostanziale. La rettifica in GU L 226 corregge errori materiali e non aggiunge obblighi Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004; le modifiche sostanziali sono i tre regolamenti del 2008, 2009 e 2021.
- Attribuire al Reg. (UE) 2021/382 un obbligo di "certificazione". Il regolamento del 2021 introduce obblighi gestionali e documentali, non un certificato: la conformità si dimostra all'autorità competente art. 5, par. 4, Reg. (CE) n. 852/2004.
Domande frequenti
Quante volte è stato modificato il Reg. (CE) 852/2004?
Tre volte in modo sostanziale — Reg. (CE) 1019/2008, Reg. (CE) 219/2009 e Reg. (UE) 2021/382 — oltre a una rettifica pubblicata nel 2004 Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004. Il testo vigente è la versione consolidata 02004R0852-20210324.
Qual è la modifica più importante?
Il Reg. (UE) 2021/382, in vigore dal 24 marzo 2021: è l'unico che aggiunge nuovi obblighi per l'operatore, in materia di allergeni nella produzione primaria, ridistribuzione degli alimenti e cultura della sicurezza alimentare all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004.
Che cos'è la rettifica del 2004?
È un atto pubblicato in GU L 226 del 25 giugno 2004 che corregge errori materiali e divergenze linguistiche del testo originale del regolamento, senza modificarne la portata normativa Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004.
Il Reg. (CE) 219/2009 riguarda gli operatori alimentari?
No in via diretta. Il Reg. (CE) 219/2009 adegua la procedura di comitato dell'articolo 14 al nuovo regime della regolamentazione con controllo art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004: è una modifica procedurale interna alle istituzioni, senza nuovi adempimenti per l'impresa.
Dove trovo il testo aggiornato del regolamento?
Nella versione consolidata 02004R0852-20210324 pubblicata da EUR-Lex, che incorpora la rettifica e i tre regolamenti modificativi. È la sola versione che riflette il diritto vigente art. 1, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Rettifica del Reg. (CE) n. 852/2004, GU L 226 del 25.6.2004 (CELEX 32004R0852R(01)): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852R(01) — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 1019/2008 (CELEX 32008R1019), GU L 277 del 18.10.2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1019 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 219/2009 (CELEX 32009R0219), GU L 87 del 31.3.2009: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 (CELEX 32021R0382), GU L 74 del 4.3.2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
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