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All. I, Parte B Reg. (CE) 852/2004 — Raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica

Aggiornato al 2026-07-12 · Testo consolidato al 2021-03-24 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

L'All. I, Parte B del Reg. (CE) n. 852/2004 raccomanda i contenuti dei manuali di corretta prassi igienica per la produzione primaria: micotossine e metalli pesanti, uso di acqua, fertilizzanti, fitosanitari e medicinali veterinari, rintracciabilità dei mangimi, tenuta delle registrazioni. Non è vincolante: orienta i manuali nazionali e unionali degli articoli 7-9.

PARTE BRaccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienicaTesto consolidato al 2021-03-24 — fonte EUR-Lex
1

I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.

2

I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:

  • a) il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;

  • b) l'uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti;

  • c) l'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;

  • d) l'uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità;

  • e) la preparazione, il magazzinaggio, l'uso e la rintracciabilità dei mangimi;

  • f) l'adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;

  • g) le misure protettive volte a evitare l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne le autorità competenti;

  • h) le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti;

  • i) le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione;

  • j) le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.

In sintesi

Commento

Ratio e genesi

La Parte B chiude l'allegato I con un registro diverso da quello della Parte A: non prescrive, raccomanda. Il verbo dell'intera parte è «dovrebbero» («should»), che nel linguaggio del regolamento segnala un orientamento e non un obbligo. La ragione è coerente con l'impianto complessivo: poiché la produzione primaria è esclusa dall'obbligo di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004, il legislatore affida ai manuali di corretta prassi — strumenti a uso volontario — il compito di guidare i produttori nel controllo dei pericoli, indicando qui il contenuto minimo raccomandato.

Ambito oggettivo: i contenuti raccomandati

Il punto 1 fissa la funzione: i manuali nazionali o unionali degli articoli da 7 a 9 dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il punto 2 elenca, «ad esempio», pericoli e misure che i manuali dovrebbero coprire all. I, parte B, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004:

LetteraPericolo o misura
a)Contaminazione da micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo
b)Uso di acqua, rifiuti organici e fertilizzanti
c)Uso corretto e rintracciabilità di prodotti fitosanitari e biocidi
d)Uso corretto e rintracciabilità di medicinali veterinari e additivi dei mangimi
e)Preparazione, magazzinaggio, uso e rintracciabilità dei mangimi
f)Eliminazione di animali morti, rifiuti e strame
g)Misure contro l'introduzione di malattie trasmissibili all'uomo e obbligo di informare l'autorità competente
h)Procedure e metodi per produrre, manipolare, imballare, immagazzinare e trasportare in condizioni igieniche, con pulizia e controllo degli infestanti
i)Pulizia degli animali da macello e da produzione
j)Tenuta delle registrazioni

L'elenco non è tassativo («figurano ad esempio») e replica, sul piano dei contenuti dei manuali, gli obblighi operativi della Parte A all. I, parte A, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Ricorre trasversalmente il tema della rintracciabilità di input e prodotti (lettere c, d, e), che salda la Parte B all'obbligo generale di rintracciabilità della legislazione alimentare art. 18, Reg. (CE) n. 178/2002 e alla tenuta delle registrazioni imposta dalla sezione III della Parte A all. I, parte A, punto 7, Reg. (CE) n. 852/2004.

Coordinamento con altre norme

La Parte B rinvia espressamente al sistema dei manuali di corretta prassi disciplinato dal capo III del regolamento: elaborazione e uso art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004, manuali nazionali validati dallo Stato membro art. 8, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e manuali unionali art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Sul piano gestionale, i contenuti raccomandati confluiscono, per le fasi a valle, nel manuale di autocontrollo basato sui principi HACCP dell'articolo 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Prassi applicativa

I manuali di corretta prassi per la produzione primaria sono adottati in molti Stati membri per comparti specifici (ortofrutta, latte crudo, uova, apicoltura, pesca). La loro adozione resta volontaria, ma l'adesione a un manuale validato agevola la dimostrazione della conformità ai requisiti della Parte A in sede di controllo ufficiale all. I, parte A, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004. A nostro avviso il valore pratico della Parte B è duplice: da un lato offre una lista di controllo dei pericoli tipici della fase primaria, dall'altro standardizza i contenuti attesi dei manuali, riducendo la disomogeneità tra comparti e territori.

Profili sanzionatori

Trattandosi di raccomandazioni, la Parte B non è di per sé fonte di obblighi sanzionabili. Le sanzioni riguardano l'inosservanza dei requisiti vincolanti della Parte A e sono di competenza nazionale: in Italia, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Sintesi comparata nella sezione paesi.

Giurisprudenza

Non constano, alla data di aggiornamento, pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'allegato I, Parte B, del Reg. (CE) n. 852/2004. La natura raccomandatoria della disposizione ne limita la sindacabilità diretta; il contenzioso in materia riguarda semmai i requisiti vincolanti della Parte A.

Attuazione negli Stati membri

La Parte B non richiede recepimento: opera attraverso i manuali di corretta prassi che gli Stati membri elaborano e valutano ex articolo 8 art. 8, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e che la Commissione può elaborare a livello unionale ex articolo 9 art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Per l'Italia il quadro operativo è nelle pagine su adempimenti e paesi.

Errori frequenti

Domande frequenti

La Parte B dell'allegato I è vincolante?

No. Contiene raccomandazioni sui contenuti che i manuali di corretta prassi dovrebbero avere all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Gli obblighi vincolanti per la produzione primaria sono nella Parte A all. I, parte A, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che cosa dovrebbero contenere i manuali di corretta prassi per la produzione primaria?

Orientamenti sul controllo dei pericoli tipici della fase primaria: micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo; uso di acqua, rifiuti e fertilizzanti; uso e rintracciabilità di fitosanitari, biocidi, medicinali veterinari e mangimi; eliminazione di animali morti e rifiuti; misure contro le malattie trasmissibili; procedure igieniche e tenuta delle registrazioni all. I, parte B, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.

Chi elabora i manuali di corretta prassi?

I manuali nazionali sono elaborati dai settori dell'industria alimentare e valutati dallo Stato membro ex articolo 8 art. 8, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004; i manuali unionali sono elaborati con il coinvolgimento della Commissione ex articolo 9 art. 9, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Perché la produzione primaria ha manuali invece dell'HACCP?

Perché l'obbligo di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP dell'articolo 5 non si applica alla produzione primaria art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il legislatore promuove il controllo dei pericoli in questa fase tramite i manuali di corretta prassi, di adozione volontaria all. I, parte B, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Adottare un manuale di corretta prassi è obbligatorio?

No, l'adozione è volontaria art. 7, Reg. (CE) n. 852/2004. L'adesione a un manuale validato agevola però la dimostrazione della conformità ai requisiti della Parte A durante i controlli ufficiali all. I, parte A, punto 6, Reg. (CE) n. 852/2004.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).