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Pescherie e igiene alimentare: obblighi del Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004

Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

Una pescheria tratta prodotti della pesca, cioè alimenti di origine animale: oltre al Reg. (CE) 852/2004 rileva il Reg. (CE) 853/2004. Il dettaglio al consumatore finale si basa di norma sulla registrazione ex art. 6; il riconoscimento ex art. 6, par. 3 serve oltre il dettaglio. Sono centrali refrigerazione con ghiaccio, HACCP e il congelamento antiparassitario per i prodotti da consumare crudi.

La pescheria — vendita di pesce, molluschi e crostacei freschi, con eventuale sfilettatura, preparazione e vendita di prodotti pronti — tratta alimenti di origine animale, i prodotti della pesca. Chi la esercita è un operatore del settore alimentare e assume gli obblighi del Reg. (CE) n. 852/2004; poiché i prodotti della pesca sono di origine animale, si aggiungono le norme specifiche del Reg. (CE) n. 853/2004. Questa pagina indica quali obblighi si applicano e come.

In sintesi

Inquadramento: 852 e 853 insieme

Chi tratta prodotti della pesca resta soggetto agli obblighi generali di igiene del Reg. 852/2004, ma deve rispettare anche le norme specifiche del Reg. 853/2004 art. 3, par. 1, Reg. (CE) n. 853/2004, che dedica ai prodotti della pesca una sezione dell'Allegato III all. III, Reg. (CE) n. 853/2004. Il commento generale sul regolamento igiene è in Reg. (CE) 852/2004.

Registrazione o riconoscimento: la distinzione

Come per le macellerie, il fatto di trattare alimenti di origine animale rende rilevante la distinzione.

Il Reg. 853/2004 esclude dal proprio ambito, entro certi limiti, il commercio al dettaglio verso il consumatore finale art. 1, par. 5, Reg. (CE) n. 853/2004: da qui la prassi di ricondurre la pescheria al dettaglio alla sola registrazione, con deroghe nazionali. A nostro avviso la qualificazione va verificata caso per caso con l'autorità competente. Distinzione e criteri: registrazione vs riconoscimento e articolo 6.

Quali obblighi 852 si applicano e come

HACCP (art. 5)

I prodotti della pesca sono altamente deperibili: le procedure HACCP permanenti art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 devono coprire almeno ricevimento e controllo della freschezza, mantenimento in ghiaccio, esposizione refrigerata, lavorazione (sfilettatura, eviscerazione) ed eventuali trattamenti antiparassitari. I sette principi art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 si innestano sui prerequisiti. Impostazione operativa in articolo 5 (HACCP) e HACCP.

Ghiaccio, refrigerazione e catena del freddo (Cap. VII e IX)

I prodotti della pesca freschi vanno mantenuti a temperatura prossima a quella del ghiaccio fondente; la catena del freddo non deve subire interruzioni all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. Il ghiaccio usato per la refrigerazione e l'esposizione deve essere prodotto con acqua potabile e manipolato in modo da evitare contaminazioni all. II, cap. VII, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004. Le temperature puntuali dei prodotti della pesca sono fissate dal Reg. 853/2004 e non si riportano qui senza rinvio alla fonte. Approfondimenti: catena del freddo e Allegato II, Cap. IX.

Congelamento antiparassitario

Per i prodotti della pesca destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi (marinati, affumicati a freddo e simili), il Reg. 853/2004 impone un trattamento di congelamento a fini di bonifica dai parassiti prima della somministrazione all. III, Reg. (CE) n. 853/2004. I parametri puntuali di tempo e temperatura sono fissati dalla fonte ufficiale: vanno letti nel Reg. 853/2004 e recepiti nel proprio manuale di autocontrollo, senza affidarsi a valori riportati a memoria.

Contaminazione crociata e rintracciabilità

La separazione tra prodotti crudi e pronti e la pulizia dei piani impediscono la contaminazione crociata all. II, cap. IX, punto 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Ogni OSA deve poter individuare i fornitori a monte e i destinatari a valle art. 18, par. 2, Reg. (CE) n. 178/2002, con documentazione a disposizione dell'autorità art. 18, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002. V. rintracciabilità.

Formazione

Gli addetti e i responsabili delle procedure devono essere formati in materia di igiene all. II, cap. XII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004: v. Capitolo XII e il pillar dei settori.

Errori frequenti

Domande frequenti

Una pescheria deve fare l'HACCP?

Sì. È un OSA a valle della produzione primaria e deve predisporre procedure HACCP permanenti art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, con controllo di ricevimento, refrigerazione, lavorazione ed eventuali trattamenti antiparassitari.

La pescheria ha bisogno di registrazione o di riconoscimento?

Dipende dall'attività. Il dettaglio al consumatore finale si fonda di norma sulla registrazione ex art. 6, par. 2 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; il riconoscimento ex art. 6, par. 3 art. 6, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004 è richiesto oltre il dettaglio. Criteri: registrazione vs riconoscimento.

Il pesce da mangiare crudo va congelato prima?

Per i prodotti della pesca destinati al consumo crudo o quasi crudo il Reg. 853/2004 impone un trattamento di congelamento antiparassitario all. III, Reg. (CE) n. 853/2004. I parametri di tempo e temperatura vanno letti nella fonte ufficiale e riportati nel manuale di autocontrollo, senza affidarsi a valori a memoria.

Che ghiaccio si può usare per esporre il pesce?

Ghiaccio prodotto da acqua potabile e manipolato in modo da evitare contaminazioni all. II, cap. VII, punto 4, Reg. (CE) n. 852/2004; la catena del freddo non deve interrompersi all. II, cap. IX, punto 5, Reg. (CE) n. 852/2004. V. catena del freddo.

Perché alla pescheria si applica anche il Reg. 853/2004?

Perché i prodotti della pesca sono alimenti di origine animale, ai quali il Reg. 853/2004 dedica norme specifiche nell'Allegato III all. III, Reg. (CE) n. 853/2004, ulteriori rispetto agli obblighi del Reg. 852/2004.

Come si garantisce la rintracciabilità del pesce?

Registrando fornitori a monte e destinatari a valle e conservando la documentazione a disposizione dell'autorità art. 18, par. 3, Reg. (CE) n. 178/2002. V. rintracciabilità.

Serve un consulente per l'HACCP della pescheria?

No, nessuna norma lo impone: l'obbligo grava sull'OSA art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Il consulente è una scelta organizzativa.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).