Reg. (UE) 2021/382: cultura della sicurezza, ridistribuzione e allergeni nel 852/2004
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021, ha modificato gli allegati del Reg. (CE) 852/2004 introducendo tre novità: la cultura della sicurezza alimentare (All. II Cap. XI-bis), la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione (All. II Cap. V-bis) e la gestione degli allergeni nella produzione primaria (All. I Parte A, punto 5-bis).
Il 24 marzo 2021 è diventato applicabile il Reg. (UE) 2021/382 della Commissione art. 1, Reg. (UE) 2021/382, che ha modificato gli allegati del Reg. (CE) n. 852/2004 introducendo tre novità: la cultura della sicurezza alimentare, la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione e la gestione degli allergeni nella produzione primaria. È l'ultima modifica sostanziale del regolamento e la ragione per cui il testo consolidato di riferimento è aggiornato al 24 marzo 2021.
In sintesi
- Il Reg. (UE) 2021/382 è applicabile dal 24 marzo 2021 e agisce per modifica degli allegati del Reg. (CE) 852/2004 art. 1, Reg. (UE) 2021/382.
- Introduce l'obbligo di cultura della sicurezza alimentare nel nuovo Cap. XI-bis dell'Allegato II all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Introduce la disciplina della ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione nel nuovo Cap. V-bis dell'Allegato II all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Integra la produzione primaria con la gestione degli allergeni nell'Allegato I, Parte A, punto 5-bis all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Non modifica gli articoli del regolamento: obblighi di registrazione e autocontrollo HACCP restano invariati nella struttura.
Commento
Contesto
Il Reg. (CE) n. 852/2004 è il regolamento quadro sull'igiene dei prodotti alimentari. La sua architettura resta quella del 2004, ma gli allegati sono stati aggiornati dalla Commissione con il Reg. (UE) 2021/382 per recepire due esigenze emerse nel decennio successivo — la donazione di eccedenze alimentari e l'attenzione sistematica alla cultura della sicurezza alimentare — e per allineare la produzione primaria alla disciplina degli allergeni. L'atto è entrato in vigore e si applica dal 24 marzo 2021 art. 2, Reg. (UE) 2021/382: da quella data il testo consolidato del regolamento incorpora le tre novità.
Cosa prevede
Il Reg. (UE) 2021/382 opera esclusivamente per modifica degli allegati del Reg. 852/2004 art. 1, Reg. (UE) 2021/382. Le tre novità sono:
- Cultura della sicurezza alimentare. Il nuovo Capitolo XI-bis dell'Allegato II impone all'operatore del settore alimentare di istituire, mantenere e dimostrare un'adeguata cultura della sicurezza alimentare all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004, con impegno della direzione e coinvolgimento di tutto il personale all. II, cap. XI bis, punto b, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Ridistribuzione degli alimenti. Il nuovo Capitolo V-bis dell'Allegato II fissa le condizioni alle quali gli alimenti possono essere ridistribuiti a fini di donazione, ponendo in capo agli operatori una valutazione della permanente idoneità al consumo all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Allergeni nella produzione primaria. L'Allegato I, Parte A, è integrato con il punto 5-bis, che estende alla produzione primaria la gestione delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004, in coerenza con l'informazione al consumatore prevista dal Reg. (UE) 1169/2011 art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011.
Cosa cambia per gli operatori
Per gli operatori la novità di maggiore impatto è la cultura della sicurezza alimentare: non è un adempimento documentale a sé, ma un requisito che deve risultare dimostrabile in sede di controllo ufficiale. Si affianca — senza sostituirlo — al sistema di autocontrollo HACCP già richiesto dall'art. 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Gli operatori che donano eccedenze trovano nel Cap. V-bis un quadro esplicito di condizioni all. II, cap. V bis, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004. I produttori primari devono considerare gli allergeni nella gestione dei rischi già a monte della filiera.
Coordinamento con il 852/2004
Il Reg. (UE) 2021/382 non introduce nuovi articoli: agisce sugli allegati, che sono parte integrante del regolamento e vincolanti quanto l'articolato. Gli obblighi generali restano quelli del testo base — registrazione dello stabilimento ex art. 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e autocontrollo ex art. 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 — mentre i nuovi capitoli precisano requisiti operativi. Per il quadro d'insieme si veda la pagina della modifica e l'Allegato I, Parte A.
Errori frequenti
- Trattare la cultura della sicurezza alimentare come un principio originario del 2004. È stata introdotta solo con il Reg. (UE) 2021/382, applicabile dal 24 marzo 2021 all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Considerare il Reg. (UE) 2021/382 una modifica degli articoli del 852/2004. Interviene unicamente sugli allegati I e II art. 1, Reg. (UE) 2021/382; l'articolato del regolamento resta invariato.
Domande frequenti
Che cosa ha cambiato il Reg. (UE) 2021/382?
Ha modificato gli allegati del Reg. (CE) 852/2004 art. 1, Reg. (UE) 2021/382 introducendo la cultura della sicurezza alimentare (Cap. XI-bis) all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004, la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione (Cap. V-bis) all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e la gestione degli allergeni nella produzione primaria (All. I, Parte A, punto 5-bis) all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004.
Da quando si applica?
Dal 24 marzo 2021, data di entrata in vigore e di applicazione fissata dall'atto art. 2, Reg. (UE) 2021/382. Da allora il testo consolidato del Reg. 852/2004 è aggiornato a quella data.
Che cos'è la cultura della sicurezza alimentare?
È il requisito, introdotto nel Cap. XI-bis dell'Allegato II, per cui l'operatore deve istituire, mantenere e dimostrare un'adeguata cultura della sicurezza alimentare all. II, cap. XI bis, punto a, Reg. (CE) n. 852/2004, con impegno della direzione e coinvolgimento del personale all. II, cap. XI bis, punto b, Reg. (CE) n. 852/2004.
Il regolamento riguarda la donazione di alimenti?
Sì. Il nuovo Capitolo V-bis disciplina le condizioni per la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione all. II, cap. V bis, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Cosa cambia per la produzione primaria?
L'Allegato I, Parte A, è integrato con il punto 5-bis, che estende alla produzione primaria la gestione degli allergeni all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004, in linea con l'informazione al consumatore del Reg. (UE) 1169/2011 art. 9, Reg. (UE) n. 1169/2011.
Sono cambiati gli obblighi di registrazione e HACCP?
No. Registrazione ex art. 6 art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004 e autocontrollo HACCP ex art. 5 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 restano invariati; il Reg. (UE) 2021/382 agisce solo sugli allegati.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2021/382 della Commissione (CELEX 32021R0382): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0382 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato al 24 marzo 2021 (CELEX 02004R0852-20210324): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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