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Allergeni alimentari

Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

Gli allergeni alimentari sono le 14 sostanze elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 1169/2011. La loro presenza va indicata al consumatore anche per gli alimenti sfusi (art. 44), e il Reg. (UE) 2021/382 ha esteso al Reg. 852/2004 obblighi di separazione per evitarne la dispersione crociata.

In sintesi

Commento

I 14 allergeni dell'allegato II

L'elenco degli allergeni a dichiarazione obbligatoria è tassativo e si trova nell'allegato II del Reg. (UE) 1169/2011 all. II, Reg. (UE) n. 1169/2011: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti (oltre 10 mg/kg o 10 mg/l), lupini e molluschi. Sono quattordici categorie, alcune con specificazioni (i cereali con glutine e la frutta a guscio comprendono più specie). L'elenco può essere aggiornato dalla Commissione alla luce delle conoscenze scientifiche.

La disciplina dell'informazione è nel medesimo regolamento: le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze usati nella fabbricazione e ancora presenti nel prodotto finito sono un'indicazione obbligatoria art. 9, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011. Nell'elenco degli ingredienti tali sostanze sono evidenziate con una stampa che le distingua chiaramente dagli altri ingredienti, per esempio mediante il carattere, lo stile o il colore di sfondo art. 21, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011.

Allergeni negli alimenti sfusi

Il punto più frequentemente frainteso riguarda gli alimenti non preimballati — la ristorazione, i banchi gastronomia, i prodotti sfusi. Anche per questi l'indicazione degli allergeni è obbligatoria: quando gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, l'informazione sugli allergeni è fornita secondo le modalità che gli Stati membri possono stabilire art. 44, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011. La forma (menù, cartello, registro consultabile, informazione verbale supportata da documentazione) è rimessa al legislatore nazionale, ma il contenuto informativo è dovuto ovunque. Per un ristorante o un bar ciò significa che l'assenza di etichetta non esime dal comunicare la presenza di allergeni.

La prevenzione della dispersione: le novità del 2021/382

L'informazione a valle non basta: occorre evitare che l'allergene finisca dove non dovrebbe. Il Reg. (UE) 2021/382, in vigore dal 24 marzo 2021, ha inserito nel Reg. (CE) 852/2004 obblighi specifici art. 1, Reg. (UE) 2021/382. Nella produzione primaria, le attrezzature, i veicoli e i contenitori usati per raccogliere, trasportare o immagazzinare sostanze allergeniche dell'allegato II del Reg. 1169/2011 non devono essere usati per alimenti che non le contengono, salvo pulizia e controllo dell'assenza di residui visibili all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004. Una regola speculare vale nelle fasi successive: le attrezzature, i veicoli e i contenitori usati per trasformare, manipolare, trasportare o immagazzinare prodotti allergenici non vanno usati per alimenti che non li contengono senza pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004. È il ponte normativo tra gestione degli allergeni e contaminazione crociata.

Allergeni e HACCP

La gestione degli allergeni è un pericolo chimico da trattare nell'analisi dei pericoli del sistema HACCP art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. In molte imprese il controllo si realizza tramite prerequisiti — pulizia dedicata, separazione, procedure di produzione — più che tramite un CCP. Il Codex Alimentarius ha dedicato al tema un codice di prassi specifico, il CXC 80-2020, sul food allergen management per gli operatori. La rintracciabilità degli ingredienti allergenici lungo la filiera è il presupposto per gestire correttamente etichettatura e richiami.

Errori frequenti

  • Pensare che gli alimenti sfusi siano esenti dall'informazione sugli allergeni. L'obbligo vale anche per i non preimballati, con modalità definite dagli Stati membri art. 44, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011: nella ristorazione la presenza di allergeni va comunque comunicata.
  • Trattare "senza glutine" o "tracce di" come diciture libere. Gli allergeni dell'allegato II vanno dichiarati ed evidenziati nell'elenco ingredienti art. 21, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011; le indicazioni volontarie di assenza sono soggette a regole proprie e non sostituiscono l'obbligo di dichiarazione.
  • Ignorare la separazione delle attrezzature. Dal 2021 il Reg. 852/2004 vieta di usare per alimenti privi di allergeni le attrezzature impiegate per prodotti allergenici senza pulizia e controllo all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004: la sola etichetta non copre la contaminazione crociata.

Domande frequenti

Quanti sono gli allergeni a dichiarazione obbligatoria?

Quattordici, elencati in modo tassativo nell'allegato II del Reg. (UE) 1169/2011 all. II, Reg. (UE) n. 1169/2011: dai cereali con glutine ai molluschi, passando per latte, uova, pesce, crostacei, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, solfiti e lupini.

Gli allergeni vanno indicati anche al ristorante?

Sì. Per gli alimenti non preimballati l'informazione sugli allergeni è obbligatoria, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri art. 44, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011. Un ristorante deve poter comunicare la presenza degli allergeni nei piatti, per esempio tramite menù, cartelli o un registro consultabile.

Come vanno evidenziati gli allergeni in etichetta?

Nell'elenco degli ingredienti, con una stampa che li distingua chiaramente dagli altri — carattere, stile o colore di sfondo diverso art. 21, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011 — perché sono un'indicazione obbligatoria art. 9, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011.

Cosa ha cambiato il Reg. 2021/382 sugli allergeni?

Ha inserito nel Reg. (CE) 852/2004 l'obbligo di non usare per alimenti privi di allergeni le attrezzature, i veicoli e i contenitori impiegati per prodotti allergenici senza previa pulizia e verifica dell'assenza di residui visibili, sia in produzione primaria all. I, parte A, punto 5-bis, Reg. (CE) n. 852/2004 sia nella manipolazione all. II, cap. IX, punto 9, Reg. (CE) n. 852/2004.

Gli allergeni sono un CCP nell'HACCP?

Non necessariamente. L'allergene è un pericolo chimico da valutare nell'analisi dei pericoli HACCP art. 5, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004; spesso è controllato tramite prerequisiti (pulizia, separazione, gestione delle ricette) più che tramite un punto critico di controllo.

Le diciture 'può contenere tracce' sono obbligatorie?

No. L'informazione precauzionale sulla possibile presenza involontaria non è imposta dal Reg. 1169/2011, che disciplina la dichiarazione degli allergeni effettivamente usati come ingredienti art. 9, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011. La vera prevenzione della presenza involontaria passa dal controllo della contaminazione crociata.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).