Reg. (CE) 1019/2008: acqua pulita nell'All. II Cap. VII del Reg. 852/2004
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Reg. (CE) 1019/2008, in vigore dal 28 ottobre 2008, modifica l'Allegato II Capitolo VII del Reg. (CE) 852/2004: consente l'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e di acqua di mare pulita per i molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.
Il Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 è la prima modifica sostanziale del Regolamento (CE) n. 852/2004: interviene sull'Allegato II, Capitolo VII, in materia di rifornimento idrico art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008. È in vigore dal 28 ottobre 2008 e la sua disposizione è integrata nel testo consolidato 02004R0852-20210324.
In sintesi
- Il Reg. (CE) 1019/2008 modifica il punto 1 del Capitolo VII dell'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004 art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008.
- Consente l'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Consente l'uso di acqua di mare pulita per molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- È in vigore dal 28 ottobre 2008, decimo giorno successivo alla pubblicazione in GU L 277 del 18 ottobre 2008.
Commento
Ratio e genesi
Nella versione originale del 2004, il Capitolo VII dell'Allegato II imponeva in via generale l'uso di acqua potabile per garantire che gli alimenti non fossero contaminati. Per alcune filiere del settore ittico questo requisito era più rigoroso del necessario: la manipolazione dei prodotti della pesca interi e di molluschi, echinodermi e altri organismi marini vivi avviene spesso a bordo o in prossimità del mare, dove l'impiego di acqua di mare pulita è prassi consolidata e sicura. Il Reg. (CE) 1019/2008 ha allineato il Reg. (CE) 852/2004 alle categorie già presenti nel Reg. (CE) 853/2004 sull'igiene degli alimenti di origine animale, introducendo la possibilità di usare acqua pulita e acqua di mare pulita a condizioni definite.
Ambito oggettivo
La modifica riscrive il punto 1 del Capitolo VII dell'Allegato II. Restano fermi due principi: il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente e va usato, ove necessario, per garantire l'assenza di contaminazione all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La novità è duplice: per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita; per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può inoltre essere impiegata per il lavaggio esterno all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. La deroga è condizionata: se si usa acqua pulita occorrono strutture e procedure adeguate alla sua fornitura, così da evitare che l'uso diventi fonte di contaminazione all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I punti 2, 3 e 4 del capitolo (acqua non potabile, acqua riciclata, ghiaccio) non sono toccati dalla modifica all. II, cap. VII, punto 2, Reg. (CE) n. 852/2004.
Coordinamento con altre norme
Le nozioni di "acqua potabile", "acqua pulita" e "acqua di mare pulita" sono definite dall'articolo 2 del Reg. (CE) 852/2004 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004: l'acqua pulita è acqua naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi o sostanze nocive in quantità tali da incidere sulla sicurezza degli alimenti. La modifica del Capitolo VII rinvia a queste definizioni, coerentemente con l'impianto del Reg. (CE) 853/2004 art. 2, Reg. (CE) n. 853/2004. La scelta di usare acqua pulita resta soggetta all'analisi dei pericoli propria dell'autocontrollo HACCP: l'operatore deve dimostrare che l'uso non introduce rischi art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Prassi applicativa
La modifica riguarda in via esclusiva il settore ittico e le fasi in cui l'acqua di mare pulita è disponibile e appropriata. Per la generalità degli operatori — ristorazione, dettaglio, trasformazione — resta l'obbligo di acqua potabile. La cronologia delle modifiche del regolamento è nella pagina delle modifiche.
Errori frequenti
- Estendere l'uso dell'acqua pulita a qualsiasi alimento. La deroga del Reg. (CE) 1019/2008 riguarda i prodotti della pesca interi e determinati organismi marini vivi, non gli alimenti in generale all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Ritenere l'acqua pulita utilizzabile senza controlli. L'uso è condizionato alla disponibilità di strutture e procedure adeguate e alla dimostrazione, in sede di autocontrollo, che non sia fonte di contaminazione all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Domande frequenti
Che cosa modifica il Reg. (CE) 1019/2008?
Il punto 1 del Capitolo VII dell'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004, consentendo l'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e di acqua di mare pulita per molluschi bivalvi vivi ed altri organismi marini all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Da quando è in vigore il Reg. (CE) 1019/2008?
Dal 28 ottobre 2008, decimo giorno successivo alla pubblicazione in GU L 277 del 18 ottobre 2008 art. 1, Reg. (CE) n. 1019/2008.
Che cos'è l'acqua pulita ai sensi del regolamento?
È acqua naturale, artificiale o depurata priva di microrganismi o sostanze nocive in quantità tali da incidere sulla sicurezza degli alimenti, secondo le definizioni dell'articolo 2 art. 2, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Un ristorante può usare acqua pulita al posto di quella potabile?
No. La deroga riguarda i prodotti della pesca interi e determinati organismi marini vivi, non la ristorazione o la generalità della trasformazione, per cui resta l'obbligo di acqua potabile all. II, cap. VII, punto 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 (CELEX 32008R1019), GU L 277 del 18.10.2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1019 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato 02004R0852-20210324: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 853/2004, testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20250101 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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