Reg. (CE) 219/2009: adeguamento della comitatologia del Reg. 852/2004
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Reg. (CE) 219/2009, in vigore dal 20 aprile 2009, è una modifica procedurale del Reg. (CE) 852/2004: adegua la procedura di comitato dell'articolo 14 alla regolamentazione con controllo (decisione 1999/468/CE come modificata dalla decisione 2006/512/CE). Non introduce nuovi obblighi per gli operatori.
Il Regolamento (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009 è un atto "omnibus" che adegua numerosi strumenti di base — tra cui il Regolamento (CE) n. 852/2004 — alla decisione 1999/468/CE come modificata dalla decisione 2006/512/CE art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009. È in vigore dal 20 aprile 2009. La modifica riguarda esclusivamente la procedura di comitato: non incide sugli adempimenti dell'operatore del settore alimentare.
In sintesi
- Il Reg. (CE) 219/2009 adegua la procedura di comitato del Reg. (CE) 852/2004 al regime della regolamentazione con controllo art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009.
- È in vigore dal 20 aprile 2009, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU L 87 del 31 marzo 2009.
- Interviene sull'articolo 14 (procedura del comitato), non sui requisiti sostanziali di igiene art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Non introduce nuovi obblighi per le imprese alimentari: è una modifica procedurale interna alle istituzioni UE.
Commento
Ratio e genesi
La decisione 2006/512/CE ha introdotto nell'ordinamento dell'Unione la "procedura di regolamentazione con controllo", che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'adozione delle misure di esecuzione a portata generale destinate a modificare elementi non essenziali di un atto di base. Il Reg. (CE) 219/2009 è lo strumento con cui il legislatore ha allineato in blocco decine di atti di base a questo nuovo regime, tra cui il Reg. (CE) 852/2004. L'adeguamento è tecnico: sostituisce i riferimenti procedurali nella base giuridica delle deleghe di esecuzione, senza toccare i requisiti di igiene.
Ambito oggettivo
La modifica agisce sull'articolo 14 del Reg. (CE) 852/2004, che disciplina la procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Al testo è stato integrato il paragrafo 3, che rende applicabile la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5-bis della decisione 1999/468/CE nei casi in cui è previsto art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Il paragrafo 2, relativo alla procedura di regolamentazione ordinaria, resta come base per le misure di esecuzione che non modificano elementi non essenziali art. 14, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Le deleghe di esecuzione richiamate altrove nel regolamento — ad esempio le modalità dettagliate di attuazione dell'HACCP art. 5, par. 5, Reg. (CE) n. 852/2004 — vanno lette alla luce di questa distinzione procedurale.
Coordinamento con altre norme
L'adeguamento del 2009 è il presupposto procedurale delle modifiche successive degli allegati: quando nel 2021 la Commissione ha introdotto i capitoli V-bis e XI-bis con il Reg. (UE) 2021/382, ha agito nell'ambito della procedura di comitato dell'articolo 14 art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. Sotto il profilo del diritto vigente, la procedura di comitato è oggi da leggersi alla luce del Reg. (UE) n. 182/2011, che ha sostituito la decisione 1999/468/CE per i nuovi atti; il testo consolidato del Reg. (CE) 852/2004 conserva però la formulazione risultante dall'adeguamento del 2009.
Prassi applicativa
Per l'operatore del settore alimentare il Reg. (CE) 219/2009 non comporta alcun adempimento. La sua rilevanza è indiretta: chiarisce come e con quali garanzie procedurali possono essere modificati gli allegati tecnici del regolamento. La cronologia completa delle modifiche è nella pagina delle modifiche.
Errori frequenti
- Attribuire al Reg. (CE) 219/2009 nuovi obblighi igienici. L'atto è puramente procedurale: adegua la comitatologia, senza toccare i requisiti di igiene o l'autocontrollo art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
- Confonderlo con una modifica degli allegati. Il Reg. (CE) 219/2009 non modifica gli allegati I o II: le modifiche sostanziali degli allegati sono del Reg. (CE) 1019/2008 e del Reg. (UE) 2021/382.
Domande frequenti
Che cosa modifica il Reg. (CE) 219/2009 nel Reg. 852/2004?
Adegua la procedura di comitato dell'articolo 14 alla regolamentazione con controllo, introdotta dalla decisione 2006/512/CE art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004. È una modifica procedurale, non sostanziale.
Da quando è in vigore il Reg. (CE) 219/2009?
Dal 20 aprile 2009, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU L 87 del 31 marzo 2009 art. 1, Reg. (CE) n. 219/2009.
Il Reg. (CE) 219/2009 impone nuovi obblighi alle imprese alimentari?
No. È una modifica interna alle procedure decisionali dell'Unione: non incide sui requisiti di igiene né sull'autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Perché una modifica solo procedurale è rilevante?
Perché definisce con quali garanzie la Commissione può modificare gli allegati tecnici. È il presupposto procedurale delle modifiche degli allegati adottate poi nel 2021 con il Reg. (UE) 2021/382 art. 14, par. 3, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009 (CELEX 32009R0219), GU L 87 del 31.3.2009: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato 02004R0852-20210324: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Decisione 1999/468/CE del Consiglio, come modificata dalla decisione 2006/512/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01999D0468-20060723 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).