Calcolatore delle sanzioni igiene alimentare (D.Lgs. 193/2007)
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
In Italia le violazioni degli obblighi del Reg. (CE) 852/2004 sono punite dall'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 con sanzioni amministrative a cornice edittale: mancata registrazione indicativamente 1.500-9.000 €, procedura HACCP mancante 1.000-6.000 €, requisiti d'igiene 500-3.000 €. Gli importi vanno verificati sul testo vigente.
Le violazioni degli obblighi del Reg. (CE) n. 852/2004 sono punite in Italia dall'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 con sanzioni amministrative art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Gli importi sono cornici edittali (minimo–massimo) e la cifra concreta dipende dalla fattispecie e dall'eventuale reiterazione. Lo strumento qui sotto somma le cornici indicative delle violazioni selezionate: è una stima orientativa, non un calcolo definitivo.
Stima indicativa delle sanzioni
Stima puramente indicativa. Gli importi dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 sono cornici edittali (minimo–massimo): la determinazione concreta dipende dalla fattispecie esatta e dall'eventuale reiterazione, e il testo è stato modificato nel tempo. Prima di ogni uso operativo verifica il testo vigente su Normattiva. Non costituisce consulenza legale. Il calcolatore riguarda solo le sanzioni amministrative italiane.
In sintesi
- Le sanzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 sono amministrative e a cornice edittale: registrazione indicativamente 1.500–9.000 €, autocontrollo HACCP 1.000–6.000 €, requisiti d'igiene 500–3.000 € art. 6, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
- L'importo esatto va sempre verificato sul testo vigente in Normattiva: la disposizione è stata modificata nel tempo.
- Il quadro completo, con la distinzione fra illecito amministrativo e reato, è nella pagina sanzioni in Italia.
- La registrazione è un obbligo, non una certificazione; su come adempiere vedi come registrare un'impresa alimentare.
Commento
Che cosa stima (e cosa no)
Il calcolatore somma i minimi e i massimi delle cornici edittali delle fattispecie selezionate, così da restituire un ordine di grandezza complessivo. Non determina l'importo effettivo: quello dipende dalla contestazione concreta, dalla graduazione operata dall'autorità e dall'eventuale reiterazione. Gli obblighi sostanziali violati restano quelli europei — registrazione art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004, autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, requisiti dell'allegato II.
Perché gli importi vanno sempre verificati
L'art. 6 è stato oggetto di interventi nel tempo. A nostro avviso nessuna stima automatica può sostituire la lettura del testo vigente e la valutazione della fattispecie: usa il risultato solo come orientamento iniziale e verifica su Normattiva prima di ogni uso operativo.
Domande frequenti
Il calcolatore fornisce l'importo esatto della multa?
No. Restituisce la cornice edittale indicativa (minimo–massimo) delle violazioni selezionate. L'importo effettivo dipende dalla fattispecie contestata e dalla graduazione dell'autorità, e va verificato sul testo vigente in Normattiva.
Vale anche fuori dall'Italia?
No. Riguarda solo le sanzioni amministrative italiane dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007. Gli altri Stati membri hanno proprie discipline sanzionatorie.
La mancanza del manuale HACCP è un reato?
È un illecito amministrativo ex art. 6 del D.Lgs. 193/2007. La vendita di alimenti nocivi o adulterati resta invece reato (L. 283/1962): sono piani distinti che possono concorrere.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 6: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 852/2004, testo consolidato 02004R0852-20210324: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20210324 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia). Gli importi sono ordini di grandezza da riscontrare sul testo vigente.