Vai al contenuto
ce85204.com

Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali: quadro unico dal 14 dicembre 2019

Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)

Il Reg. (UE) 2017/625 istituisce il quadro unico dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e si applica in generale dal 14 dicembre 2019. Ha abrogato e sostituito i Reg. (CE) 854/2004 e 882/2004, che non sono più vigenti.

Dal 14 dicembre 2019 i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare sono disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625, che ha istituito un quadro giuridico unico basato sul rischio. Con la sua applicazione sono stati abrogati e sostituiti i precedenti Reg. (CE) 854/2004 e 882/2004: un punto spesso trascurato, che porta a citare come vigenti norme che non lo sono più. Il regolamento non modifica il Reg. (CE) n. 852/2004, ma ne costituisce il versante pubblicistico: agli obblighi dell'operatore corrisponde l'attività di verifica dell'autorità.

In sintesi

  • Il Reg. (UE) 2017/625 è il regolamento sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare art. 1, Reg. (UE) 2017/625, applicabile in generale dal 14 dicembre 2019.
  • Ha abrogato e sostituito i Reg. (CE) 854/2004 e 882/2004: citarli come vigenti è un errore ricorrente.
  • Nel Reg. (CE) n. 852/2004 l'aggancio è l'art. 6, § 1, che rinvia ai controlli ufficiali dell'autorità competente art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
  • Introduce un quadro unico, un approccio basato sul rischio e la trasparenza dei controlli.
  • Non crea nuovi obblighi di igiene per l'operatore: incide sul modo in cui l'autorità verifica quelli già previsti dal Pacchetto Igiene.

Commento

Contesto

Prima del 2017/625 i controlli ufficiali sugli alimenti erano ripartiti tra più atti: il Reg. (CE) 882/2004, di portata generale su mangimi e alimenti, e il Reg. (CE) 854/2004, specifico per i prodotti di origine animale. Questa frammentazione rendeva disomogenea l'attività di verifica tra Stati membri e settori. Il legislatore dell'Unione è intervenuto con un unico regolamento che copre l'intera filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla vendita, definendone l'oggetto e l'ambito di applicazione art. 1, Reg. (UE) 2017/625.

Cosa prevede

Il regolamento istituisce un quadro unico per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti per verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare art. 1, Reg. (UE) 2017/625. I controlli sono organizzati secondo un approccio basato sul rischio, con frequenza proporzionata al rischio individuato, e improntati alla trasparenza verso gli operatori e il pubblico. Rientrano nell'ambito, tra l'altro, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, l'igiene, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante.

Cosa cambia per gli operatori

Per l'operatore del settore alimentare gli obblighi sostanziali di igiene non cambiano: restano quelli del Reg. (CE) n. 852/2004 — autocontrollo secondo i principi HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004 e registrazione o riconoscimento dello stabilimento art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Ciò che cambia è il versante del controllo: l'autorità competente verifica quegli obblighi secondo un metodo armonizzato, basato sul rischio e documentato. Per prepararsi al controllo è utile la guida ai controlli ufficiali e la scheda su cosa aspettarsi dal controllo. In Italia i controlli sono svolti dalle autorità competenti individuate a livello nazionale e regionale.

Coordinamento con il Reg. 852/2004

Il Reg. (CE) n. 852/2004 e il Reg. (UE) 2017/625 operano su piani distinti ma complementari. Il primo pone gli obblighi dell'operatore; il secondo disciplina l'attività di verifica pubblica. Il ponte tra i due è l'articolo 6 del Reg. 852/2004: il § 1 fa salvi gli altri requisiti di controllo ufficiale e impone all'operatore di collaborare con l'autorità competente art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, mentre il § 2 fissa l'obbligo di registrazione degli stabilimenti art. 6, par. 2, Reg. (CE) n. 852/2004. Il 2017/625 non ha modificato queste disposizioni: ne ha ridefinito soltanto la cornice procedurale del controllo.

Errori frequenti

  • Citare i Reg. (CE) 854/2004 e 882/2004 come vigenti. Entrambi sono stati abrogati e sostituiti dal Reg. (UE) 2017/625 con la sua applicazione dal 14 dicembre 2019: vanno richiamati solo come diritto previgente.
  • Ritenere che il 2017/625 abbia modificato il Reg. 852/2004. Sono atti distinti: il 852/2004 disciplina gli obblighi di igiene dell'operatore, il 2017/625 i controlli ufficiali dell'autorità.

Domande frequenti

Da quando si applica il Reg. (UE) 2017/625?

In generale dal 14 dicembre 2019. Da quella data disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare art. 1, Reg. (UE) 2017/625, in sostituzione dei Reg. (CE) 854/2004 e 882/2004.

Il Reg. 2017/625 ha abrogato i Reg. 854/2004 e 882/2004?

Sì. Entrambi sono stati abrogati e sostituiti dal Reg. (UE) 2017/625: non sono più vigenti e non vanno citati come diritto in vigore.

Il Reg. 2017/625 ha modificato il Reg. 852/2004?

No. Sono atti distinti. Il 852/2004 pone gli obblighi di igiene dell'operatore; il 2017/625 disciplina l'attività di controllo dell'autorità. L'aggancio nel 852/2004 è l'art. 6, § 1 art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.

Che cosa cambia per l'operatore del settore alimentare?

Gli obblighi sostanziali di igiene restano quelli del Reg. 852/2004, tra cui l'autocontrollo HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. Cambia il modo in cui l'autorità verifica quegli obblighi: controlli basati sul rischio, armonizzati e trasparenti.

Chi svolge i controlli ufficiali in Italia?

Le autorità competenti individuate a livello nazionale e regionale. Il quadro operativo è descritto nella pagina sulle autorità competenti in Italia e nella guida ai controlli ufficiali.

Fonti

Redazione e revisione

Redazione ce85204. Bozza generata con AI da fonti primarie; revisione editoriale assistita da AI (vedi metodologia).