Reg. (UE) 2023/915: tenori massimi dei contaminanti negli alimenti
Aggiornato al 2026-07-12 · Revisione: Redazione ce85204 — revisione editoriale assistita da AI (2026-07-12)
Il Reg. (UE) 2023/915, applicabile dal 25 maggio 2023, fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e ha abrogato e sostituito, per rifusione, il Reg. (CE) 1881/2006. I valori numerici sono negli allegati del regolamento; la gestione dei contaminanti rientra nell'analisi dei pericoli HACCP ex art. 5 del Reg. 852/2004.
Dal 25 maggio 2023 si applica il Reg. (UE) 2023/915, che fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari art. 1, Reg. (UE) 2023/915. Il regolamento è una rifusione: ha abrogato e sostituito il precedente Reg. (CE) n. 1881/2006 art. 1, Reg. (CE) n. 1881/2006 (abrogato), riordinando in un unico atto i limiti prima dispersi in numerose modifiche. Per gli operatori del settore alimentare il quadro degli obblighi di igiene resta quello del Reg. (CE) 852/2004: la gestione dei contaminanti è parte integrante dell'analisi dei pericoli del sistema HACCP.
In sintesi
- Il Reg. (UE) 2023/915 fissa i tenori massimi di determinati contaminanti nei prodotti alimentari e si applica dal 25 maggio 2023 art. 1, Reg. (UE) 2023/915.
- È una rifusione: ha abrogato e sostituito il Reg. (CE) n. 1881/2006 art. 1, Reg. (CE) n. 1881/2006 (abrogato), ora citabile solo come atto abrogato.
- I valori numerici puntuali per ciascun contaminante e categoria di alimento sono negli allegati del regolamento: vanno consultati direttamente nel testo ufficiale.
- La gestione dei contaminanti rientra nell'analisi dei pericoli del sistema HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
- L'atto non modifica il Reg. (CE) 852/2004: opera in parallelo, sul versante dei limiti di sicurezza del prodotto.
Commento
Contesto
I tenori massimi dei contaminanti negli alimenti sono stati per anni disciplinati dal Reg. (CE) n. 1881/2006, ripetutamente modificato per aggiungere o rivedere limiti. La stratificazione di decine di atti modificativi ne aveva reso difficile la lettura. Il Reg. (UE) 2023/915 nasce come rifusione: raccoglie in un testo unico i limiti vigenti e abroga il regolamento precedente art. 1, Reg. (CE) n. 1881/2006 (abrogato). Il Reg. (CE) 1881/2006 resta un riferimento storico, ma non è più diritto vigente e va citato solo come abrogato.
Cosa prevede
Il Reg. (UE) 2023/915 stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti — sostanze non aggiunte intenzionalmente ma presenti nell'alimento come residuo della produzione, della lavorazione o dell'ambiente — nei prodotti alimentari art. 1, Reg. (UE) 2023/915, e vieta l'immissione sul mercato dei prodotti che li superano. I valori numerici, distinti per categoria di contaminante e categoria di alimento, sono contenuti negli allegati del regolamento. Per prudenza questa scheda non riporta soglie puntuali: il dato certo va letto nel testo ufficiale su EUR-Lex, nella versione linguistica della lingua di riferimento.
Cosa cambia per gli operatori
Sul piano sostanziale la continuità è forte: la rifusione riordina, non stravolge, i limiti. L'operatore deve però assicurarsi di riferirsi al nuovo atto e non più al Reg. (CE) 1881/2006, sia nei documenti di autocontrollo sia nei capitolati e nelle specifiche di fornitura. Chi acquista materie prime deve poter dimostrare la conformità ai tenori massimi lungo la filiera: la rintracciabilità consente di isolare e ritirare i lotti non conformi.
Coordinamento con il Reg. (CE) 852/2004
Il Reg. (UE) 2023/915 non è una modifica del Reg. (CE) 852/2004: i due atti operano su piani distinti ma complementari. Il 852/2004 impone all'operatore di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, a partire dall'identificazione dei pericoli da prevenire, eliminare o ridurre art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004. I contaminanti chimici e ambientali sono, a tutti gli effetti, pericoli da considerare in quell'analisi: i tenori massimi del Reg. 2023/915 forniscono il parametro oggettivo rispetto al quale valutare l'accettabilità del prodotto. In pratica, il piano di autocontrollo dell'operatore recepisce i limiti del regolamento contaminanti come criterio di conformità nei punti pertinenti. Per il metodo di costruzione del piano si rinvia alla guida completa all'HACCP; per l'inquadramento generale degli obblighi, alla scheda del Reg. (CE) 852/2004.
Errori frequenti
- Citare il Reg. (CE) 1881/2006 come normativa vigente. Dal 25 maggio 2023 è abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 2023/915 art. 1, Reg. (CE) n. 1881/2006 (abrogato): nei documenti di autocontrollo il riferimento corretto è il nuovo atto.
- Trattare i tenori massimi come un adempimento separato dall'HACCP. Il controllo dei contaminanti va integrato nell'analisi dei pericoli del piano di autocontrollo art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004, non gestito come voce a sé.
Domande frequenti
Che cosa disciplina il Reg. (UE) 2023/915?
Fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari art. 1, Reg. (UE) 2023/915 e vieta l'immissione sul mercato dei prodotti che li superano. I valori numerici sono negli allegati del regolamento.
Da quando si applica?
Dal 25 maggio 2023 art. 1, Reg. (UE) 2023/915. Da quella data sostituisce il precedente Reg. (CE) n. 1881/2006.
Il Reg. (CE) 1881/2006 è ancora in vigore?
No. Il Reg. (UE) 2023/915 lo ha abrogato e sostituito per rifusione art. 1, Reg. (CE) n. 1881/2006 (abrogato): resta solo come riferimento storico.
Dove trovo i valori numerici dei tenori massimi?
Negli allegati del Reg. (UE) 2023/915, sul testo ufficiale EUR-Lex. Per prudenza questa scheda non riporta soglie puntuali: il dato certo va letto nella versione ufficiale del regolamento.
Che rapporto ha con il Reg. (CE) 852/2004?
Nessuna modifica: sono atti complementari. La gestione dei contaminanti rientra nell'analisi dei pericoli del sistema HACCP richiesta dal 852/2004 art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Cosa deve fare l'operatore in concreto?
Aggiornare i riferimenti nei documenti di autocontrollo e nelle specifiche di fornitura, e integrare i tenori massimi come criterio di conformità nei punti pertinenti del piano HACCP art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 852/2004.
Fonti
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti (CELEX 32023R0915): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0915 — consultato il 2026-07-12.
- EUR-Lex — Reg. (CE) n. 1881/2006, abrogato (CELEX 32006R1881): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1881 — consultato il 2026-07-12.
Redazione e revisione
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